Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/02/2019, n. 04888
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2360-2018 proposto da: D.E.R.T. S.A.S. DI S R & C., in persona del socio accomandatario R S, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato M B;- ricorrente -contro ZATTA IVAN;(12 - intimato - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1784/2016 del TRIBUNALE di B. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/01/2019 dal Consigliere FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale C M, il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice ordinario, e conseguentemente che il Tribunale di Belluno è giudice competente alla trattazione del procedimento in epigrafe indicato. FATTI DI CAUSA 1.- La soc. D.E.R.T. sas di S Rino & C. ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione allo scopo di far dichiarare, a queste SU, che spetta al GO conoscere e pronunciarsi sulle domande, da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno contro l'intimato I Z, autore di un altro impianto di trasmissione e ripetizione del segnale per le telecomunicazioni, posto a ridosso del preesistente e con esso interferente. 1.1.- La società ha premesso la narrazione della seguente vicenda: a) di operare come provider di infrastrutture di rete e di servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché di essere anche un operatore WISP (wifi Internet), mediante l'utilizzo di una postazione (composta dalla stabile costruzione di un piano seminterrato, contenente le attrezzature di trasmissione o di ripetizione del segnale, e di una torre a traliccio alta 47 metri) realizzata sul Monte Roncone, nel territorio del Comune di Seren del Grappa;b) quello stesso Comune aveva rilasciato, in tempi recenti, un permesso di costruire un altro impianto di telecomunicazioni, al signor Ivan Z, titolare dell'omonima ditta individuale, con una postazione realizzata a soli 110 mt. lineari dal proprio impianto e un dislivello, in maggiore altezza, di otto metri in favore della nuova struttura;c) che la Ric. 2018 n. 02360 sez. SU - ud. 29-01-2019 -2- posizione della nuova postazione, costituiva un ostacolo per la diffusione dei segnali diretti verso i comuni della Valle di Seren del Grappa, che partono dalla postazione della ricorrente e s'irraggiano proprio in direzione della Valle;d) di qui l'iniziativa giudiziale della società, proposta innanzi al tribunale di Belluno per l'accertamento e la repressione dell'attività di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., volta ad impedire all'esponente di continuare nella sua attività d'impresa, ovvero della violazione del proprio diritto dominicale, ai sensi dell'art. 949 cod. civ., per non veder proseguita l'interferenza rispetto al segnale proveniente dalla propria e preesistente postazione (negatoria in senso ampio, per le attività dirette a privare il proprietario del godimento della cosa o a renderlo più difficoltoso). 1.2.- La soc. D.E.R.T. sas, per tutto quanto sopra, in data 14 dicembre 2016, ha notificato atto di citazione al signor Ivan Z, convenendolo innanzi al Tribunale di Belluno, e chiedendo al giudice: a) l'accertamento e la dichiarazione che la postazione, autorizzata dal Comune di Seren del Grappa e realizzata dallo Z, costituiva interferenza e impedimento dell'attività dell'attrice, ed essa violava il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e al godimento della proprietà dell'impianto;b) l'ordine di abbattimento del manufatto nella parte eccedente in altezza il proprio e costituente un ingombro all'attività di trasmissione;c) condannare il convenuto al risarcimento dei danni. 1.3.- Si è costituito in giudizio il sig. Z, il quale ha chiesto il rigetto delle domande ed eccepito il difetto di giurisdizione dell'AGO, ritenendo che la controversia spettasse al GA, in considerazione del fatto che, dopo la cd. legge Mammì (n. 223 del 1990), l'utilizzazione dell'etere andava autorizzata e, perciò, essa era tutelabile solo davanti al giudice dell'autorizzazione. A / Ric. 2018 n. 02360 sez. SU - ud. 29-01-2019 -3- 1.4.- In fase cautelare, il giudice monocratico e il giudice collegiale del reclamo hanno affermato l'esistenza della giurisdizione esclusiva del GA, sia riguardo all'autorizzazione dell'attività di trasmissione dei segnali e sia con riferimento alla violazione della ipotizzata servitù altius non tollendi. 1.5.-Nel corso del giudizio di merito, il GI ha rinviato la causa per la PC, ritenendo che le eccezioni sollevate, con riferimento al difetto di giurisdizione, fossero potenzialmente idonee a definire il giudizio. 2.- Pendente il detto procedimento civile, la società D.E.R. T. sas, con ricorso notificato a mezzo PEC in data 4 gennaio 2018, ha proposto Regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., per sentir dichiarare la giurisdizione dell' AGO. 2.1.- La società, premessi i fatti sopra narrati, ha osservato che, nel caso in esame, la questione sottoposta deve essere regolata in base alla giurisprudenza di queste SU così come formatasi riguardo al conflitto tra emittenti, che hanno il diritto di trasmettere, e con riguardo alla sede petitoria, con la proposta azione negatoria, ai sensi dell'art. 949, co. 2, cod. civ.. 3.- Nella requisitoria scritta, depositata ai sensi dell'art. 380-ter cod. proc. civ., il pubblico ministero ha concluso per la dichiarazione della giurisdizione dell'AGO e della competenza del Tribunale di Belluno.
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