Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2021, n. 00060
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE NOIA G nato a BARI il 26/10/1973 DE N ME nato a BARI il 19/09/1995 avverso la sentenza del 05/07/2019 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. RENATO D'ERASMO si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnatay la Corte di Appello di Bari,/ ha parzialmente riformato, solo con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice a G D N, la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva ritenuto G e M D N colpevoli di tentato furto in concorso in abitazione, commesso introducendosi in una casa di vacanza estiva, aggravato dalla violenza sulle cose, e dal numero di persone ( art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. ), condannandoli alla pena di giustizia.
2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore.
2.1. La Difesa di G D N svolge un solo motivo,con cui lamenta violazione dell'art. 56 comma 4 cod. pen, e correlato vizio della motivazione. La Corte di appello, infatti, ha erroneamente negato la causa di non punibilità delia desistenza volontaria, e lo stesso vale per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del recesso operoso, ritenendo, senza dati probatori suffraganti, che la fuga del ricorrente fosse stata indotta dall'essersi avveduto della presenza, nella strada esterna alla villa presa di mira, di personale di polizia, mentre è pacifico che l'allontanamento dalla villa sia avvenuto volontariamente e senza sottrarre nulla.
2.2. Anche il difensore di M D N denuncia violazione dell'art. 56 cod. pen., con i due motivi con i quali contesta violazione di legge e correlato vizio della motivazione. Sostiene la tesi della desistenza volontaria, poiché il ricorrente si era allontanato dall'abitazione volontariamente, in piena libertà interiore, con l'intenzione di non coinvolgere gli ignari correi nell'azione criminosa, sul punto risultando illogica la motivazione della sentenza gravata. Nessun elemento indiziario consente di affermare che il Di Noia G si fosse accorto, mentre si trovava già all'interno dell'abitazione della vittima, della presenza del mar. Nappi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi prospettano motivi manifestamente infondati, oltre che genericamente ripropositivi di doglianze già
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore O M che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita dei ricorsi. udito il difensore L'Avv. RENATO D'ERASMO si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnatay la Corte di Appello di Bari,/ ha parzialmente riformato, solo con riguardo al trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice a G D N, la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva ritenuto G e M D N colpevoli di tentato furto in concorso in abitazione, commesso introducendosi in una casa di vacanza estiva, aggravato dalla violenza sulle cose, e dal numero di persone ( art. 625 n. 2 e 5 cod. pen. ), condannandoli alla pena di giustizia.
2. Propongono ricorso entrambi gli imputati, per il tramite del rispettivo difensore.
2.1. La Difesa di G D N svolge un solo motivo,con cui lamenta violazione dell'art. 56 comma 4 cod. pen, e correlato vizio della motivazione. La Corte di appello, infatti, ha erroneamente negato la causa di non punibilità delia desistenza volontaria, e lo stesso vale per l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del recesso operoso, ritenendo, senza dati probatori suffraganti, che la fuga del ricorrente fosse stata indotta dall'essersi avveduto della presenza, nella strada esterna alla villa presa di mira, di personale di polizia, mentre è pacifico che l'allontanamento dalla villa sia avvenuto volontariamente e senza sottrarre nulla.
2.2. Anche il difensore di M D N denuncia violazione dell'art. 56 cod. pen., con i due motivi con i quali contesta violazione di legge e correlato vizio della motivazione. Sostiene la tesi della desistenza volontaria, poiché il ricorrente si era allontanato dall'abitazione volontariamente, in piena libertà interiore, con l'intenzione di non coinvolgere gli ignari correi nell'azione criminosa, sul punto risultando illogica la motivazione della sentenza gravata. Nessun elemento indiziario consente di affermare che il Di Noia G si fosse accorto, mentre si trovava già all'interno dell'abitazione della vittima, della presenza del mar. Nappi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi prospettano motivi manifestamente infondati, oltre che genericamente ripropositivi di doglianze già
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