Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2003, n. 17153

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A norma dell'art. 17 comma quarto della legge n. 160 del 1975, per le pensioni da liquidare nella gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza dall'1 gennaio 1975, "ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione previsti per il diritto alle pensioni...i contributi versati o accreditati...in favore delle donne e dei giovani fino al 31 dicembre 1974 in numero inferiore a 156 per anno sono moltiplicati per il coefficiente di 1.50". Con tale formulazione, il legislatore ha voluto applicare il coefficiente di adeguamento ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi di contribuzione, senza però prevedere che tale accredito convenzionale di contributi rilevi ad altri fini e in particolare per il calcolo della misura della pensione; ne' la disposizione in esame risulta abrogata o derogata, neanche tacitamente, dall'art. 7 della legge 233 del 1990 che introduce un nuovo sistema di calcolo delle pensioni in favore delle categorie sopraindicate, atteso che le due disposizioni non sono in rapporto di incompatibilità e la ratio della disciplina che ne risulta è nel senso della sopravvivenza del requisito convenzionale di contribuzione ai soli fini del diritto alle pensioni, senza che sia configurabile un dubbio di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 17 quarto comma della legge 3 giugno 1975 n. 160 e dell'art. 7 legge 2 agosto 1990 n. 233, in riferimento ai principi di uguaglianza, tutela della famiglia e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, giacché donne e giovani risultano avvantaggiati dall'accredito del requisito convenzionale di contribuzione, la cui rilevanza ai soli fini del diritto alla pensione risponde anche all'esigenza di garantire l'adeguatezza della misura delle pensioni, in quanto ne assicura la corrispondenza alla prestazione lavorativa ed alla contribuzione effettiva. .

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/11/2003, n. 17153
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17153
Data del deposito : 13 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DE LUCA Michele - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA UI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sent. n. 2/00 del Tribunale di TERNI, depositata il 22 gennaio 2000 - R.G.N. 705/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 aprile 2003 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;

udito l'Avvocato ASSENNATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Terni confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 8 ottobre 1998, che aveva rigettato la domanda proposta da SA ON contro l'Inps per ottenere declaratoria che la pensione (assegno temporaneo di invalidità) - della quale era titolare a carico della gestione speciale per coltivatori diretti, mezzadri e coloni - dovesse essere calcolata sulla base - non soltanto dei contributi, effettivamente versati o accreditati, ma - anche dei contributi - determinati convenzionalmente (ai sensi dell'articolo 17, quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160), tra il 1957 ed il 1984, moltiplicando quelli
effettivi per il coefficiente previsto contestualmente (1,50) - relativi all'intero periodo d'iscrizione alla stessa gestione. Osservava, infatti, il giudice d'appello che la disposizione invocata (articolo 17, quarto comma, legge 3 giugno 1975, n. 160, cit.) - la quale esplicitamente prevede che quei maggiori contributi convenzionali vanno accreditati ai soli fini del raggiungimento dei requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione e non già per la misura della stessa - non era stata abrogata a seguito dell'entrata in vigore del nuovo sistema di calcolo degli stessi trattamenti pensionistici (di cui all'articolo 7 legge 2 agosto 1990, n. 233), in base ai rilievi seguenti:
- la stessa disposizione (articolo 7 legge 2 agosto 1990, n. 233) richiama, in apertura, la legge n. 160 del 1975, in quanto modificazione della legge n. 1047 del 1957;

- l'assicurazione dei lavoratori agricoli è stata disciplinata da una serie di leggi - che "hanno sempre previsto un meccanismo di recupero delle situazioni pregresse ai soli fini del raggiungimento dei requisiti minimi per il diritto alle pensioni" - e la legge n. 233 del 1990 prevede (art. 11) "la possibilità di riscatto in
relazione a periodi scoperti di contribuzione";

- la "facoltà di riscatto" trova la sua ragione proprio nella permanente vigenza di quelle disposizioni pregresse;

- le disposizioni stesse, peraltro, risultano talora esplicitamente richiamate (nel comma 8 dell'articolo 7 legge 2 agosto 1990, n. 233, cit.), mentre è prevista esplicitamente, altrove (comma 7 dello stesso art. 7), la soppressione del contributo addizionale (di cui al primo comma dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160);

- manifestamente infondata è, poi, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in quanto costituisce "norma di favore per le donne e i giovani prevedendo un contributo base pari a 156 giornate l'anno indipendentemente dal sesso e dall'età e consentendo a tali categorie di parificare ai colleghi maschi i contributi, almeno ai fini pensionistici, anche in presenza di un numero di giornate accreditate e pagate in misura inferiore ai predetti". Avverso la sentenza d'appello, la soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo ed illustrato da memoria. L'istituto intimato resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con l'unico motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 5