Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2023, n. 17004

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La sentenza n. 2013/2020 della Corte di Appello di Roma, emessa dal Consigliere Enzo Vincenti, affronta la questione del risarcimento danni a seguito della sciagura aerea di Ustica del 1980. Le parti in causa, da un lato il Ministero della Difesa e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e dall'altro la Aerolinee Itavia S.p.A. in amministrazione straordinaria, hanno presentato richieste di risarcimento per danni subiti. L'attrice sosteneva che la responsabilità per l'incidente fosse da ascrivere all'omesso controllo e vigilanza da parte delle amministrazioni convenute, mentre i Ministeri contestavano la fondatezza delle domande.

Il giudice ha accolto parzialmente le pretese risarcitorie, condannando i Ministeri al pagamento di €33.151.477,67, oltre a rivalutazione e interessi legali. La Corte ha ritenuto inammissibili gli interventi di Finnat Fiduciaria S.p.A. e Davanzali, sottolineando che non avevano un diritto autonomo da tutelare. Inoltre, ha argomentato che il danno per cessazione dell'attività di trasporto aereo doveva essere quantificato in base al principio di risarcimento integrale, senza violare il giudicato formatosi in precedenti sentenze. La Corte ha quindi confermato la necessità di una liquidazione equitativa, rispettando i parametri stabiliti dalla giurisprudenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/2023, n. 17004
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17004
Data del deposito : 14 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29775/2020 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in ROMA ,

VIA DEI PORTOGHESI

12, sono domiciliati ex lege;
-ricorrente-

contro

FINNAT FIDUCIARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. EMANUELE II, 229, presso lo studio dell’avvocato G M P, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato N G;
-controricorrente- nonchè

contro

AE IAVIAS.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, DAVANZALI LUISA;
-intimati- e sul ricorso incidentale proposto da: FINNAT FIDUCIARIA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA V. EMANUELE II, 229, presso lo studio dell’avvocato G M P, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato N G;
-ricorrente incidentale-

contro

MINISTERO DELLA DIFESA e MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui uffici in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, sono domiciliati ex lege;
-controricorrenti all ’ incidentale - nonché

contro

AE IAVIA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, DAVANZALI LUISA;
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’ APPELLO ROMA n. 2013/2020 , depositata il 22/04/2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/05/2023 dal Consigliere ENZO VINCENTI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, principale e incidentale;
udito l’avvocato MASSIMO GIANNUZZI per l’Avvocatura generale dello Stato;
uditi gli avvocati G M P e N G.

FATTI DI CAUSA

1. – La Aerolinee Itavia S.p.A. (di seguito anche Itavia) convenne in giudizio il Ministero della difesa, il Ministero dei trasporti e il Ministero dell’interno, per sentirli condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito della sciagura area verificatisi nel cielo di Ustica il 27 giugno 1980, in occasione della quale era andato distrutto il

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9/10-I-TIGI di proprietà di essa attrice ed erano decedute 81 persone. A tal fine, la società attrice: dedusse che detto evento, determinato dall’abbattimento del velivolo da parte di un missile lanciato da altro aereo o dalla presenza a bordo di un ordigno, doveva ascriversi alla responsabilità delle Amministrazioni convenute per l’omesso controllo e vigilanza sul traffico aereo o per l’omessa prevenzione di atti terroristici;
sostenne che la anzidetta sciagura aerea era stata anche la “causa scatenante” della crisi economica e finanziaria dell’Itavia, con danni ricollegabili alla perdita del traffico aereo, al costo di noleggio di altro aeromobile armato, al fermo imposto dal Registro Aereonautico italiano alla flotta per l’effettuazione di ispezioni straordinarie, alla mancata effettuazione o cessione a terzi di voli e/o contratti charter, al deterioramento dell’immagine commerciale. Le Amministrazioni convenute costituendosi in giudizio contestarono la fondatezza delle domande. Si costituì successivamente la Aerolinee Itavia S.p.A. in amministrazione straordinaria, facendo proprie le domande avanzate dall’attrice. Con sentenza n. 37714 del 26 novembre 2003, l’adito Tribunale di Roma – ritenuto che il

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9 dell ’ Itavia fosse stato abbattuto da un missile e che le Amministrazioni convenute non avessero garantito la regolare circolazione del volo e la sua sicurezza - ac colse la pretesa risarcitoria e condannò i Ministeri dell’interno, della difesa e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di euro 108.071.773,64, oltre accessori, nonché alle spese di lite. 2. - L ’ impugnazione di tale decisi one da parte delle Amministrazioni soccombenti venne accolta dalla Corte di appello di Roma con sentenza dell’aprile 2007, la quale, a sua volta, fu oggetto di ricorso per cassazione da parte della Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria,sulla base di nove motivi. 3. - Questa Corte, con la sentenza n. 10285 del 2009, dichiarò inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell’interno (con compensazione delle spese tra le parti), ne accolse i primi sette motivi nei confronti dei Ministeri della difesa e dei trasporti, dichiarò inammissibili i restanti ed enunciò i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio doveva attenersi. 4. - A seguito di riassunzione da parte della Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria, la Corte di appello di Roma, nel contraddittorio con il Ministero dell’interno, il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con sentenza resa pubblica il 27 settembre 2012, pronunciò in via definitiva sulla domanda proposta dall’attrice nei confronti del Ministero dell’interno, rigettandola con compensazione delle spese processuali dei gradi di merito;
pronunciò in via non definitiva sulla domanda proposta dalla stessa società in amministrazione straordinaria nei confronti degli altri due Ministeri convenuti, dei quali accertò la responsabilità nella verificazione del disastro occorso in data 27 giugno 1980 nel quale andò distrutto il DC9/10 di proprietà dell’Itavia, rimettendo la causa sul ruolo, con separata ordinanza, per la determinazione dell’ammontare del danno. Sotto tale ultimo profilo, il giudice di appello ritenne necessario disporre apposita c.t.u. per non essere condivisibile il metodo di liquidazione adottato dal Tribunale, ancorato all’importo dei debiti dell’Itavia al 31 dicembre 2000 (data di certificazione dell’ammissione al passivo da parte del commissario straordinario), là dove, in assenza di scritture contabili e dei bilanci societari in base ai quali riscontrare la situazione patrimoniale antecedente al sinistro, non vi erano “elementi per poter affermare che il totale ammontare del passivo fallimentare fosse stato determinato dai fatti per cui è causa”. 5. -Con sentenza definitiva resa pubblica il 4 ottobre 2013, la Corte di appello di Roma condannò il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento, in favore della Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria, della somma di euro 265.154.431,44 (di cui euro 27.492.278,56 a titolo di risarcimento del danno, euro 105.185.457,77 per rivalutazione ed euro 132.476.695,11 per interessi), oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonchéal pagamento dei ¾ delle spese processuali di tutti i giudizi, con compensazione del restante ¼. 5.1. - La Corte territoriale escluse che potesse essere risarcito il danno per la perdita dell’aeromobile

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9, giacché la società attrice aveva incassato nell’anno 1980, per tale evento, un indennizzo assicurativo da parte dell’Assitaliadi lire 3.800.000.000, mentre il valore del velivolo al momento del sinistro, come accertato dal c.t.u., era di lire 1.586.510.540. 5.2. - Quanto alla voce di danno relativa al valore dell’avviamento commerciale dell’Itavia, il giudice di appello, sulla scorta delle risultanze della c.t.u. e confutando le contestazioni mosse dai Ministeri convenuti (pp. 6/7 della sentenza, sub A, B e C), lo determinò in euro 14.287.480,69, al dicembre 1980. 5.4. - In riferimento al danno per il fermo della flotta, la Corte di merito, in base alla c.t.u., ritenne che la riduzione di attività fosse causalmente collegata al disastro per il 70% e liquidò a tal fine l’importo di euro 13.204.797,87;
escluse, invece, ogni ulteriore posta risarcitoria per la voce di danno correlata alla revoca delle concessioni di volo, reputandola sostanzialmente assorbitanel riconoscimento del danno per il fermo della flotta. 6. - Per la cassazione delle sentenze, non definitiva e definitiva, della Corte di appello di Roma proposero ricorso per cassazione sia il Ministero della difesa ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in via principale, sia la Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria, in via incidentale. 7. – Sulla questione della portata del principio della cd. compensatio lucri cum damno nell ’ ambito delle conseguenze risarcitorie da fatto illecito, la causa venne rimessa alle Sezioni Unite civili, ai sensi dell’art. 374 c.p.c., dapprima con l’ordinanza interlocutoria n. 19555 del 2015 (che ebbe esito non decisivo) e, quindi, con l’ordinanza interlocutoria n. 15534 del 2017. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 12565 del 22 maggio 2018, dichiararono inammissibile il primo motivo del ricorso principale e rigettarono il primo motivo del ricorso incidentale sulla anzidetta questione della cd. compensatio lucri cum damno , rimettendo a questa Sezione lo scrutinio dei restanti motivi di entrambi i ricorsi. 8. – Questa Corte, con la sentenza n. 31546 del 6 dicembre 2018, prese atto della reiezione del primo motivo del ricorso incidentale, rigettò il ricorso principale e accolse, per quanto di ragione, il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiarando assorbito il terzo motivo e inammissibile il quarto motivo (entrambi sulle statuizioni relative alle spese processuali dei gradi di merito) del medesimo ricorso. 8.1. –In particolare, sul secondo motivo di ricorso incidentale –che aveva lamentato la violazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod. civ. “in relazione al danno per revoca delle concessioni di volo” – questa Corte ritenne sussistere la violazione degli artt. 1223 e 1226 c.c. (cfr. § 4 – e relativi sottoparagrafi – delle “Ragioni della decisione”;
pp. 11-16 della sentenza), per non aver il giudice di appello “liquidato interamente il pregiudizio patito dall ’ Itavia e, segnatamente, quello, ulteriore, da cessazione dell’attività di trasporto aereo, pur disponendo, nella prospettiva di una liquidazione equitativa, del parametro del 30% di residua attività di aerolinea, mantenuta dopo la riduzione della stessa nel periodo giugno/dicembre 1980, poi definitivamente venuta a cessare con la sospensione dell’attività stessa e la revoca delle concessioni di volo”. 9. – Il giudizio veniva, quindi, riassunto da Aerolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria, nei confronti dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti. 9.1. – Nel giudizio di rinvio spiegavano atto di intervento la Finnat Fiduciaria S.p.A. e L D, quali azionisti (la prima per conto dei propri fiducianti) di Aereolinee Itavia S.p.A., chiedendo entrambi che fosse quantificato e liquidato il danno subito dalla predetta società “per la perdita delle concessioni di volo con connessa definitiva cessazione d’ogni attività (per la quantificazione del quale è stato il rinvio disposto dalla sent. Cass.n. 31546/2018) nella misura già quantificata dai CC.TT.UU. in causa in euro 87.804.538,20: somma pari all’ammontare dello Stato passivo (euro 108.071.773,64) detratto l’attivo realizzato dalla Procedura (euro 20.267.235,44);
salvo diversa misura”, con conseguente condanna dei convenuti Ministeri “al pagamento dell’ulteriore indicata somma di euro 87.804.538,20”, oltre accessori “in favore di Aerolinee Itavia S.p.A., in Amm.ne Straordinaria in liquidazione”. 10. –Con sentenza resa pubblica il 22 aprile 2020 (n. 2013), la Corte di appello di Roma, in sede di rinvio, dichiarava inammissibili gli atti di intervento della Finnat Fiduciaria S.p.A. e di L D, nonché condannava il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 33.151.477,647 in favore di Aereolinee Itavia S.p.A., oltre rivalutazione e interessi legali con decorrenza dal 27 giugno 1980 al saldo, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio. 10.1. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) gli interventi della Finnat Fiduciaria S.p.A. e della Davanzali erano inammissibili (anche se da ritenersi soltanto ad adiuvandum) in quanto effettuati nel giudizio di rinvio, a struttura “chiusa”, e non potendo ravvisarsi i presupposti: a.1) né dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 404, primo comma, c.p.c., non essendo il socio di società di capitali, in relazione al danno subito dalla compagine sociale, “titolare di un diritto distinto e autonomo, individualmente separatamente tutelabile nei confronti dei terzi, rispetto a quelli facenti capo all’ente”;
a.2) né dell’azione surrogatoria ex art. 2900 c.c., in assenza della «“inerzia” del debitore nel caso in cui il medesimo, come nel caso di specie, abbia comunque azionato in giudizio i propri diritti;
essendo e sc l uso che, attraverso l ’ azione surrogatoria, il debitore possa contestare le modalità di esercizio dei diritti medesimi»;
b) in base a quanto statuito dalla sentenza di annullamento n. 31546/2018, compito del giudice di rinvio era “quello di provvedere a liquidare (oltre a quello già riconosciuto nella sentenza cassata, in relazione alla cui quantificazione deve intendersi formato il giudicato interno) anche il pregiudizio ulteriore subito dall’Itavia per effetto della cessazione dell’attività di trasporto aereo”, a seguito della revoca delle concessioni;
b.1) tale danno andava quantificato alla luce del parametro – indicato dalla sentenza rescindente – “rappresentato dal 30% del valore residuo dei ricavi dell’attività di trasporto aereo, come stimato dalla C.T.U.”;
b.2) pertanto, assumendo “come punto di riferimento il valore del 70% dell’attività quantificato in sede di relazione peritale (ritenuto dalla Corte come corrispondente al danno conseguente al fermo della flotta) e pari ad euro 13.204.797,87, ne consegu(iva) che il valore integrale dell’attività commerciale era valutabile” in complessivi euro 18.863.996,957 e che, quindi, “il 30% di tale importo” era pari a euro 5.659.199,087;
b.3) “(p)er l’effetto, in aggiunta alla somma liquidata” in precedenza con la sentenza del 19 settembre 2013 (“e ivi quantificata in euro 27.492.278,56 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione monetaria decorrenti dalla data dell’evento sino alla pubblicazione della sentenza ed oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente decisione al soddisfo), i Ministeri convenuti (andavano) altresì solidalmente condannati al pagamento della predetta ed ulteriore somma, per un importo complessivo di euro 33.151.477,647”;
b.4 ) “(s)ulla predetta somma, trattandosi di debito di valore derivante da risarcimento di fatto illecito, andranno altresì calcolati - con decorrenza dalla data dell ’ evento dannoso (27.06.1980) - sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi legali”, questi ultimi “calcolati anno per anno sul valore della somma via via rivalutata secondo indici ISTAT nell’arco di tempo compreso fra l’evento dannoso e la liquidazione”. 11. – Per la cassazione di tale sentenza ricorrono congiuntamente il Ministero della difesa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affidando le sorti dell’impugnazione a quattro motivi. Resiste con controricorso la Finnat Fiduciaria S.p.A., che ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi, avverso il quale i ricorrenti principali resistono con controricorso. Non hanno svolto attività difensiva in questa gli intimati Aereolinee Itavia S.p.A., in amministrazione straordinaria, e L D. Il pubblico ministero ha depositato le proprie conclusioni scritte, chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi, principale e incidentale. La Finnat Fiduciaria S.p.A. ha depositatomemoria.
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