Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01851

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/01/2023, n. 01851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01851
Data del deposito : 18 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S S nato il 10/02/1951 a PALERMO V ANO nato il 14/12/1974 a PARTINICO VITALE MARIA nata il 20/09/1938 a PALERMO avverso la sentenza del 23/07/2020 della CORTE DI APPELLO DI PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere A S;
udita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale M G che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
sentito l'Avvocato E U, che ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dei ricorsi, con conferma delle statuizioni civili in favore dell'INPS;
sentito l'Avvocato F D F che, in difesa di VITALE MARIA, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
sentito l'Avvocato E S che, in difesa di V ANO, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento;
sentito l'avvocato B P che, in difesa di SIMONE SAPUTO, si è riportato ai motivi del ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. S S, V A e V M, a mezzo dei rispettivi difensori, impugnano la sentenza in data 23/07/2022 con cui la Corte di appello di Palermo ha riformato la sentenza in data 10/10/2017 del Tribunale di Palermo, con riferimento al procedimento n. 1348/2018, dichiarando la prescrizione dei reati rispettivamente ascritti a S S e V A, a eccezione di quello contestato al capo A), punto 38, così rideterminando la pena loro inflitta;
in relazione al procedimento n. 4102/2018, dichiarando la prescrizione dei reati ascritti a S S ai capi 8 e 11 e rideterminando la pena inflittagli, per il reato di frode informatica e altro. Deducono:

1.1. S S. 1.1.1. "Mancanza di motivazione in relazione all'art. 606 lett. e)". Con il primo motivo viene denunciata l'apparenza della motivazione, perché assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dalla Corte. Assume il ricorrente, in particolare, che la Corte di appello non si è soffermata in alcun modo sulla responsabilità di Saputo in relazione ai fatti oggetto del procedimento n. 4102/2018, rispetto ai quali non ha argomentato circa le ragioni del proprio convincimento. Con riguardo al procedimento n. 4867/2017, osserva che l'affermazione di responsabilità è basata su di un'unica valutazione -l'esclusione della sottrazione delle credenziali di Saputo- del tutto inidonea a giustificare la condanna. 1.1.2. "Erronea applicazione degli artt. 491-bis in relazione all'art. 476 c.p. e 640-ter comma 2 anche in relazione all'art. 640 comma 2 n. 1 c.p. in relazione all'art. 606 lett. b c.p.p.". Con il secondo motivo il ricorrente dichiara di non condividere la configurabilità del concorso formale dei delitti di cui agli artt. 491-bis in relazione all'art. 476 c.p. e 640-ter, comma 2, cod.pen. anche in relazione all'art. 640, comma 2, n. 1 cod.pen., perché vi sarebbe una sovrapposizione della condotta contestata ai sensi dell'art. 640-ter cod.pen. e quella di cui all'art. 491-bis cod.pen., da ritenersi assorbito in quello. Aggiunge che «secondo il teorema accusatorio accolto dal decidente, il Saputo avrebbe violato la norma di cui all'art. 640-ter cod.pen. inserendo nel sistema informatico cui aveva accesso in quanto funzionario INPS, dati non veritieri che avrebbero condotto al rilascio dei titoli pensionistici altrimenti non dovuti». 1.1.3. "Erronea applicazione dell'art. 62-bis c.p. in relazione all'art. 606 lett. b) c.p.p.". Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha valutato in modo erroneo e limitante la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza necessari ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo a tal 2 kOLA..._... fine idoneo il riferimento all'entità della pena, al danno cagionato, alla reiterazione delle condotte e all'assenza di elementi positivi di valutazione.

1.2. V A. 1.2.1. "Art. 606 lett. d) ed e) in relazione all'art. 495 comma 2 c.p.p. per mancata assunzione di una prova decisiva e per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione". Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata perché la Corte di appello non ha disposto una perizia sulla documentazione acquisita agli atti, così incorrendo nel vizio di omessa assunzione di una prova decisiva e in quello di omessa motivazione circa la sua negazione. 1.2.2. "Art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione all'art. 640-ter comma 2 c.p. per mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione". Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui si afferma la responsabilità di V per il reato di cui all'art. 640-ter cod.pen. sulla base di meri richiami apodittici alla posizione degli altri imputati, del tutto diversa rispetto a quella del ricorrente, con particolare riguardo al punto n.

2. Si specifica che la Corte di appello non ha dato risposta ai puntuali motivi di impugnazione esposti con l'atto di gravame. Vengono illustrate le motivazioni della Corte di appello al fine di evidenziarne la contraddittorietà, l'illogicità e la carenza. 1.2.3. "Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 133 c.p. per mancanza e/o contraddittorietà della motivazione. In questo caso il ricorrente sostiene che la Corte di appello ha fatto ricorso ad automatismi collegati alla gravità dei fatti, senza dare risposta ai motivi specificamente esposti con gli atti di gravame.

1.3. V M. 1.3.1. "Violazione art. 606 lett. e) c.p.p. in relazione agli artt. 187, 192, 546, 605". Il primo motivo di ricorso denuncia l'illogicità della motivazione là dove
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi