Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/12/2021, n. 38598

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 06/12/2021, n. 38598
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38598
Data del deposito : 6 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25417-2020 proposto da: F G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MARIO FASCETTI

5, presso lo studio dell'avvocato G C, rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANA SGROI e RENATO SGROI SANTAGATI;

- ricorrente -

contro

PATERNITI FRANCESCO, UNIVESITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA, TOSCANO ATTILIO LUIGI MARIA, MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 526/2020 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 03/07/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/11/2021 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 526/2020 del 3 luglio 2020, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha, in riforma della sentenza ivi impugnata, annullato gli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata presso il dipartimento di giurisprudenza ad un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale "Diritto costituzionale", indetta dalla Università degli Studi di Catania, con decreto del 18 giugno 2014. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso il dr. G A F, per motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi degli artt. 111, comma 8, Cost., 360, comma 1, n. 1 e 362, comma 1, cod. proc. civ., sulla base di due motivi, proponendo altresì, in subordine, una questione di legittimità costituzionale. Non svolgono difese gli intimati. La parte ricorrente ha depositato la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. - Con il primo motivo, si denuncia la «illegittimità/nullità della sentenza per carenza di giurisdizione in capo all'organo giudicante», per violazione e falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 6 Cedu e 51, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., in quanto il prof. Giuseppe Verde, uno dei componenti del collegio che ha assunto la decisione impugnata, era stato a suo tempo proposto quale membro Ric. 2020 n. 25417 sez. SU - ud. 23-11-2021 -2- della commissione di concorso, ma su di lui era prevalso il prof. C;
in seguito, il primo è stato nominato componente del C.G.A.R.S. su designazione del presidente della Regione Sicilia. Pertanto, egli avrebbe dovuto astenersi dal decidere la controversia, in mancanza risultando violato l'art. 51 cod. proc. civ. 1.2. - Con il secondo motivo, si denuncia la «illegittimità/nullità della sentenza per carenza di giurisdizione in capo all'organo giudicante», per violazione e falsa applicazione dell'art. 5 r.d.l. 31 maggio 1946, n. 551, confermato dall'art. 1, comma 1, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in I. 11 agosto 2014, n. 114 e richiamato dall'art. 27 I. 27 aprile 1982, n. 196, in quanto nel collegio giudicante un giudice aveva superato i limiti di età il 30 maggio 2020 (con decisione invece assunta il successivo 17 giugno) ed avrebbe dovuto essere collocato a riposo. Da ciò, fa derivare la carenza di giurisdizione in capo all'organo giudicante, deducibile innanzi alla Cassazione, essendo nulla la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 158 e 161 cod. proc. civ., per essere stata emessa da un collegio giudicante illegittimamente compoito e dunque privo di giurisdizione. Si tratta del componente nominato su designazione della Regione siciliana ai sensi del d.lgs. 24 dicembre 2003, n. 373, che, ai sensi dell'art. 7 cit., ha lo stato giuridico dei consiglieri del Consiglio di Stato, per i quali l'art. 27 I. n. 186 del 1982 rinvia alle disposizioni previste per i magistrati ordinari in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, e, quindi, in base all'art. 5 r.d. Igs. 31 maggio 1946, n. 511, il limite massimo di collocamento a riposo è il settantesimo anno di età. Il magistrato deve essere legittimamente preposto all'ufficio per poter validamente provvedere e tale momento è quello della deliberazione, in cui non devono essere maturati i presupposti per il collocamento a riposo: in mancanza, la sentenza è nulla, ai sensi Ric. 2020 n. 25417 sez. SU - ud. 23-11-2021 -3- dell'art. 161 cod. proc. civ., in quanto manca la configurabilità di un "giudice" in senso proprio. Ha, quindi, esposto un escursus relativo alle fattispecie positive, le quali per ogni tipo di giudice prevedono l'analogo collocamento a riposo al raggiungimento dei limiti di età, onde non è ammissibile un diverso trattamento solo per i componenti laici del C.G.A.R.S., sebbene ciò abbia ritenuto in un suo parere del 4 novembre 2005 il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, in analogia con lo speciale status dei giudici della Corte costituzionale ex art. 135 Cost. e I. n. 87 del 1953. 1.3. - Il ricorrente, infine, chiede di sollevare questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 7, comma 1, d.lgs. n. 373 del 2003, per violazione degli artt. 3, 24, 106, comma 2, 108, 111, commi 1 e 2, 117, comma 1, Cost., in riferimento agli artt. 6 Cedu e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (Cdfue), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adattata a Strasburgo il 12 dicembre 2007: ove si acceda a diversa interpretazione per i soli giudici "non togati", escludendo per essi le regole sul collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, le disposizioni sarebbero costituzionalmente illegittime. Il parere predetto del Consiglio di presidenza della Giustizia Amministrativa del 4 novembre 2005 non è neppure "diritto vivente", ma attiene al più ad una prassi di natura amministrativa. Una simile regola violerebbe l'art. 3 cost., per intrinseca irrazionalità ed incoerenza sia con le previsioni dell'art. 7 d.lgs. n. 373 del 2003, che equipara lo status del componente laico a quello dei consiglieri di Stato e svolgendo in pieno anche i componenti laici le funzioni giurisdizionali mediante una forma di "giustizia partecipata", sia con il sistema previsto per i magistrati togati di ogni giurisdizione e per i componenti non togati di ogni altro plesso. Ric. 2020 n. 25417 sez. SU - ud. 23-11-2021 -4- Ne sarebbe violato, altresì, l'art. 23, comma 1, dello Statuto siciliano, che prevede solo l'istituzione di "sezioni" degli organi giurisdizionali centrali: la sentenza della Corte cost. n. 316 del 2004, nel vagliare tale previsione, ne ha rinvenuto il fondamento nell'autonomia nel campo dell'organizzazione della giustizia, non con riguardo allo statuto giuridico dei magistrati, che non ammette distinzioni perché strettamente connesso al principio di indipendenza. 2. - Il Consiglio di giustizia amministrativa, per quanto ora rileva, ha ritenuto viziato il procedimento selettivo, in ragione del conflitto di interessi sussistente in capo ai professori C e C, i quali hanno partecipato a determinare la composizione della commissione di concorso, proponendo il componente interno, poi designato dal dipartimento, sebbene il primo avesse fra l'altro avuto rapporti professionali col candidato F ed il secondo fruito della collaborazione di questi per la pratica professionale e la redazione di pubblicazioni a firma congiunta. Ha affermato che il divieto di agire in conflitto di interessi è nozione generale, per cui rileva il mero conflitto potenziale, quale pericolo di lesione dell'interesse protetto, con una soglia anticipata di tutela, e che esso è particolarmente intenso nell'ambito dell'agire pubblico, come emerge dall'art. 1471 cod. civ., laddove rende nullo l'acquisto del pubblico ufficiale, a fronte della mera annullabilità per le altre ipotesi. Nella specie, il conflitto è potenziale ed indiretto, in quanto si interpone un ulteriore provvedimento tra l'agire in conflitto e l'atto lesivo, ma ciò non configura un'ipotesi di carenza di interesse a farlo valere, «considerata la prospettata natura condizionante della prima designazione rispetto all'attività della commissione di concorso». Nel merito, quindi, ha ritenuto la su menzionata situazione idonea ad integrarlo, anche in ragione, di contro, della potenziale situazione di attrito con l'appellante dr. P, candidato sfavorito. Ha Ric. 2020 n. 25417 sez. SU - ud. 23-11-2021 -5- ravvisato, pertanto, il vizio di violazione di legge, ai sensi della norma generale ex art.
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