Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/04/1980, n. 2642
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Nel caso di sostituzione straordinaria di organi di enti pubblici con funzionari di nomina governativa, come il Commissario straordinario, che venga temporaneamente preposto dal prefetto, ai sensi dell'art 19 quinto comma del RD 3 marzo 1934 n 383 (testo unico della legge comunale e provinciale), a capo dell'amministrazione di un ente ospedaliero, non viene a costituirsi un rapporto di pubblico impiego con l'ente medesimo, ancorche il funzionario percepisca una speciale indennita a carico di quest'ultimo, tenuto conto della fonte autoritativa dalla quale proviene la sua investitura e del carattere non subordinato delle sue mansioni. Ne consegue che la domanda del predetto Commissario, diretta a conseguire il pagamento di quella indennita, e, quindi, a tutelare un diritto soggettivo di credito, esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario.*