Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40549

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 17/12/2021, n. 40549
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40549
Data del deposito : 17 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14919-2020 proposto da: D'A M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI AVIGNONESI

5, presso lo studio dell'avvocato E S, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 353/2019 della CORTE DEI CONTI - II SEZIONE GIURISDIZIONE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 02/10/2019. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto L S, il quale chiede che la Corte rigetti il ricorso;
letta la memoria illustrativa finale depositata dalla difesa del ricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 425/2017 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Campania, definendo il giudizio riguardante il dedotto danno patito dal Comune di Napoli in relazione alla prospettata gestione diseconomica di quattro immobili ad uso non abitativo di proprietà dello stesso Comune, in parziale accoglimento della domanda condannava, a titolo di colpa grave, gli assessori al patrimonio del Comune di Napoli succedutisi nell'intervallo temporale 2010-2015, tra i quali anche D'Aponte Marcello, nei cui confronti la richiesta risarcitoria era stata riconosciuta fondata per la somma di euro 109.041,09, oltre interessi legali dalla sentenza al soddisfo. In particolare le ipotizzate responsabilità contabili concorsuali erano state riferite alla gestione dei seguenti immobili e per le ragioni di seguito indicate: 1) immobile in vico Avellino a tarzia 15/16, assegnato, senza il preventivo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, in comodato gratuito all'associazione "DAMM", priva dell'iscrizione al registro comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato ed ancora non effettivamente operante per il perseguimento di finalità sociali;
2) immobile adibito ad auditorium ex scuola Nosengo„ in viale Traiano, 92, assegnato, senza stipulazione del relativo contratto, con canone di conduzione al 10% del valore di mercato, all'associazione "ERGA OMNES", anch'essa non risultante iscritta al registro comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato;
3) immobile in piazza Mercato n. 110, assegnato, senza formalizzare alcun accordo contrattuale, con canone di conduzione al 10% del valore di mercato, all'associazione "CREATIVE ARTIPELL", pur essa priva di iscrizione al registro comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato;
4) immobile in viale della Resistenza (adiacente al decimo circolo didattico "Ilaria Alpi"), assegnato, senza preventiva formalizzazione di alcun contratto, con canone di conduzione al 10% del valore di mercato, all'associazione "UNIVERSAL CENTRAL", pur essa priva di iscrizione al registro comunale delle associazioni ed organizzazioni di volontariato.

2. Avverso la predetta sentenza contabile proponevano distinti appelli (poi riuniti) i condannati, tra i quali il D'Aponte Marcello, che lamentavano il rigetto dell'eccezione di inammissibilità della domanda per carenza di giurisdizione, formulata in relazione all'insinclacabilità delle scelte compiute dall'Amministrazione comunale di Napoli nella gestione della vicenda oggetto di contenzioso, nonché il mancato accoglimento dell'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda stessa per mancanza della prova del danno, oltre a censurare l'erroneità nel merito della pretesa contabile azionata nei loro confronti, instando, in ogni caso, per la riduzione massima della misura risarcitoria. Con sentenza n. 353/2019 (pubblicata il 2 ottobre 2019), la Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti rigettava tutti i gravami (compreso, quindi, quello proposto dal D'Aponte Marcello), confermando la sentenza di primo grado. Nello specifico e per quanto ancora rileva in questa sede, il giudice di appello respingeva il motivo relativo all'ecc:epito difetto di giurisdizione contabile (perciò riconfermata), che era stato basato sulla considerazione (ritenuta infondata) che la contestazione non riguardava il merito delle valutazioni compiute, tra gli altri, dagli amministratori comunali, attenendo essa esclusivamente al modo in cui l'assetto concretamente dato ai diversi interessi era stato realizzato, valorizzandosi il disallineamento dell'azione amministrativa rispetto ai pertinenti parametri normativi e regolamentari di riferimento nonché ai generali precetti di ragionevolezza, economicità ed efficacia. In sostanza, la mancata canalizzazione dell'azione amministrativa nel naturale alveo della legittimità era venuta a realizzare un vizio della funzione e aveva reso il prodotto delle scelte discrezionalmente compiute possibile fonte di responsabilità amministrativa e, perciò, permeabile al sindacato del giudice contabile. Risolta tale questione pregiudiziale, il giudice contabile di secondo grado, dopo aver ricostruito il contesto di riferimento della complessa vicenda, confermava la sussistenza della responsabilità degli appellanti per i contestati illeciti contabili riguardanti l'adozione delle richiamate illegittime soluzioni gestorie per la concessione in uso, per finalità non abitative, di immobili comunali ad enti associativi senza scopo di lucro in difformità alla disciplina regolamentare che il Comune aveva approntato, così rilevando anche la correttezza delle condanne disposte a carico di ciascun appellante.
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