Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2011, n. 14177

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La legittimazione ad agire costituisce una condizione dell'azione diretta all'ottenimento, da parte del giudice, di una qualsiasi decisione di merito, la cui esistenza è da riscontrare esclusivamente alla stregua della fattispecie giuridica prospettata dall'azione, prescindendo, quindi, dalla effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa che si riferisce al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, perciò, la sua fondatezza. Ne consegue che, a differenza della "legitimatio ad causam" (il cui eventuale difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio), intesa come il diritto potestativo di ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito, favorevole o sfavorevole, l'eccezione relativa alla concreta titolarità del rapporto dedotto in giudizio, attenendo al merito, non è rilevabile d'ufficio, ma è affidata alla disponibilità delle parti e, dunque, deve essere tempestivamente formulata. (Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse rilevare come questione di legittimazione "ad causam" la deduzione, mai effettuata in precedenza dal ricorrente nel corso del giudizio di divisione, dell'avvenuta cessione della quota indivisa dei beni ereditari, da farsi valere, invece, nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/06/2011, n. 14177
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14177
Data del deposito : 27 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. T R M - Presidente -
Dott. P S - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. G A - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CRRONE ANGELO, rappresentato e difeso, per procura a margine del ricorso, dall'Avvocato B G, domiciliato ex lege in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte suprema di cassazione;

- ricorrente -

contro
DE LUNA ELENA e CRRONE CONCTTA, rappresentate e difese, per procura a margine del controricorso, dagli Avvocati M F e A M, presso lo studio dei quali in Roma, Via della Giuliana n. 44, sono elettivamente domiciliate;

- controricorrenti -

e contro
CRRONE MARIA;
CRRONE MASSIMO;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno n. 372 del 2005, depositata in data 1 agosto 2005. Udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del 3 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. S P;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCSSO
Con citazione del 3 ottobre 1991, M C conveniva i germani A, C, M e la madre E D L dinnanzi al Tribunale di Salerno, per ottenere la divisione giudiziale del patrimonio relitto dal padre Cerrone Antonino, deceduto l'8 marzo 1989, e consistente in diversi terreni siti nel Comune di Campagna, in un gregge di 404 capi ovini e caprini e in somme di denaro, da accertarsi.
L'attrice deduceva che del gregge e delle somme di denaro si era impossessato il fratello A. Questi resisteva e sosteneva che, con scrittura del 15 marzo 1990, i fratelli gli avevano ceduto le proprie quote e che era pendente altra controversia relativa alla esecuzione coattiva di tale obbligo.
Il giudice istruttore sospendeva il giudizio di divisione in attesa della definizione di tale giudizio pregiudiziale.
Accertata in sede penale la falsità della scrittura di cessione delle quote ereditarie, l'attrice riassumeva la causa di divisione. Disposta una prima consulenza tecnica d'ufficio e poi una seconda, l'adito Tribunale, con sentenza del 29 aprile 2002, disponeva lo scioglimento della comunione;
attribuiva alla De Luna la prima quota come formata dal c.t.u. ing. Naddeo;
individuava quattro quote da assegnare agli altri coeredi mediante sorteggio;
stabiliva i conguagli come calcolati dal medesimo c.t.u.;
poneva le spese di frazionamento a carico della massa e in proporzione delle rispettive quote di diritto;
poneva a carico della massa le spese processuali sostenute dalle convenute E D L e Cerrone C;

condannava A Cerrone

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