Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/07/2022, n. 29363
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'ASTA DOMENICO nato a BARI il 05/07/1967 avverso la sentenza del 16/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto L G che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari appellata dall'imputato Domenico D'Asta, condannato per il reato di cui agli artt. 56,110, 624 bis, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso il 4 febbraio 2012 con la recidiva reiterata, specifica, successiva ad esecuzione pena. Il Tribunale aveva condannato D'Asta alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 70 di multa. A tale pena era pervenuto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 210 di multa e riducendo detta pena di 2/3 per il tentativo. La Corte di Appello aveva rilevato che, pur essendo stato operato il bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen con la sola recidiva e non anche con le aggravanti, tuttavia il primo giudice aveva determinato la pena con riferimento all'ipotesi base di cui all'art. 624 bis, comma 1, cod. pen. e, dunque, non computando alcun aumento per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. che erano state ricomprese, sia pure implicitamente, nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante ravvisata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA LUISA A R;
udito il Procuratore generale, in persona del Sostituto L G che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Bari appellata dall'imputato Domenico D'Asta, condannato per il reato di cui agli artt. 56,110, 624 bis, 625 nn. 2 e 4 cod. pen. commesso il 4 febbraio 2012 con la recidiva reiterata, specifica, successiva ad esecuzione pena. Il Tribunale aveva condannato D'Asta alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 70 di multa. A tale pena era pervenuto, previo riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. equivalente alla recidiva, muovendo dalla pena base di anni 3 di reclusione e euro 210 di multa e riducendo detta pena di 2/3 per il tentativo. La Corte di Appello aveva rilevato che, pur essendo stato operato il bilanciamento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen con la sola recidiva e non anche con le aggravanti, tuttavia il primo giudice aveva determinato la pena con riferimento all'ipotesi base di cui all'art. 624 bis, comma 1, cod. pen. e, dunque, non computando alcun aumento per le circostanze aggravanti di cui agli artt. 625 nn. 2 e 4 cod. pen. che erano state ricomprese, sia pure implicitamente, nel giudizio di bilanciamento con l'attenuante ravvisata.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando un unico motivo, con
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