Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/04/2023, n. 10325

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 18/04/2023, n. 10325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10325
Data del deposito : 18 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

sul ricorso 22915/2017 proposto da: LOVATI & C. s.a.s.- Impresa di costruzioni civili ed Industriali- di Lovati Alessandro, in liquidazione, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. L F, dal quale è rappres. e difesa, unitamente all'avv. L P, con procura speciale in calce al ricorso;
-Ricorrente - -

contro

- COMUNE DI M, in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l'avv. G L, dal quale è rappres. e difeso, unitamente all'Avvocatura comunale di Milano, con procura speciale in atti;
- Controricorrente- avverso la sentenza n. 825/2017, della CORTE D'APPELLO di M, pubblicata il 27.2.2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Cons. rel., dott. C R.

RILEVATO CHE

La Lovati & C.- Impresa Costruzioni civili ed industriali- sas, in liquidazione, convenne innanzi al Tribunale di Milano il Comune di Milano chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 4.087.837,92, oltre rivalutazione ed interessi ex art. 1283 cc, in relazione all'ultima tranche dell'appalto dei lavori pubblici di ristrutturazione dello stabile comunale in Milano, sito al piazzale Dateo. Si costituì il Comune eccependo l'infondatezza della domanda, e proponendo domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 207.305,26 a titolo di penale per ritardo, oltre interessi dalla domanda;
il Comune chiedeva anche l'autorizzazione alla chiamata in causa della

ATI IFG

Tettamanzi spa (il cui prospettato inadempimento avrebbe causato la sospensione e quindi il prolungamento dei lavori), formulando nei suoi confronti istanza di manleva in caso di condanna. Il Tribunale, con sentenza emessa il 16.2.15, dato atto che tra il Comune e il terzo chiamato era stato stipulato un accordo transattivo, pronunciò nei reciproci confronti la cessazione della materia del contendere, condannando il Comune di Milano al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di euro 662.324,00 oltre iva e interessi dalla domanda al saldo, rigettando la domanda riconvenzionale del Comune. Avverso tale sentenza, la Lovati & C., sas, propose appello con il quale, premettendo la mancanza di contestazione dell'importo quantificato dal ctu, sosteneva che: se il credito era qualificabile come obbligazione risarcitoria di valuta sullo stesso avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 30 DM n. 145/2000 o il d.lgs. n. 231/02;
se il credito era invece qualificabile come obbligazione risarcitoria di valore la stessa avrebbe dovuto essere maggiorata della rivalutazione e degli interessi di mora ex art. 1283 cc. Si costituì il Comune di Milano eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 o 348b1s, cpc e, nel merito, il rigetto dell'impugnazione;
non si costituì la
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