Cass. pen., sez. VII, ordinanza 19/06/2020, n. 18585
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Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: B A S nato a CATANIA il 30/06/1976 avverso la sentenza del 05/06/2018 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 5 giugno 2018 il Tribunale di Catania: ha condannato A S B alla pena di euro 200 di ammenda in quanto responsabile della commissione, il 26 luglio 2013 in Mascalucia, della contravvenzione di ingiustificato porto, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico multiuso (art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975);
ha ordinato la confisca di tale oggetto;
che, a fondamento dell'accertata sussistenza delle_ contravvenziont,f la motivazione è nel senso che: l'oggetto sopra indicato è uno strumento da punta o da taglio atto all'offesa alla persona;
tale oggetto era stato dall'imputato portato sulla via pubblica di un luogo ove erano edificati dei villini;
l'imputato non aveva dato alcuna giustificazione di tale azione;
che per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato M M F) contenente due motivi di impugnazione;
che con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione al caso di specie dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, dal momento che: la norma punisce solo chi senza giustificato motivo porti degli oggetti del tipo di quelli sopra descritti che siano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di temo e luogo, per l'offesa alla persona»;
nessun cenno a tali specifiche circostanze è contenuto nella
udita la relazione svolta dal Consigliere M V;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO che con sentenza emessa il 5 giugno 2018 il Tribunale di Catania: ha condannato A S B alla pena di euro 200 di ammenda in quanto responsabile della commissione, il 26 luglio 2013 in Mascalucia, della contravvenzione di ingiustificato porto, fuori della propria abitazione, di un coltello a serramanico multiuso (art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975);
ha ordinato la confisca di tale oggetto;
che, a fondamento dell'accertata sussistenza delle_ contravvenziont,f la motivazione è nel senso che: l'oggetto sopra indicato è uno strumento da punta o da taglio atto all'offesa alla persona;
tale oggetto era stato dall'imputato portato sulla via pubblica di un luogo ove erano edificati dei villini;
l'imputato non aveva dato alcuna giustificazione di tale azione;
che per la cassazione di tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal relativo difensore, avvocato M M F) contenente due motivi di impugnazione;
che con il primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione al caso di specie dell'art. 4, secondo comma, della legge n. 110 del 1975, dal momento che: la norma punisce solo chi senza giustificato motivo porti degli oggetti del tipo di quelli sopra descritti che siano «chiaramente utilizzabili, per le circostanze di temo e luogo, per l'offesa alla persona»;
nessun cenno a tali specifiche circostanze è contenuto nella
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