Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14025

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 03/04/2023, n. 14025
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14025
Data del deposito : 3 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL.

TRIBUNALE DI

Pnel procedimento a carico di: SCHETTINO GIUSEPPE nato a BARI il 28/02/1988 CAPECE GIUSEPPE nato a SANTERAMO IN COLLE il 10/01/1990 CIRELLI GIUSEPPE nato a POLICORO il 05/02/1990 avverso l'ordinanza del 07/12/2022 del TRIB. LIBERTA' di P udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO A;
sentite le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. udito il difensore: - avvocato L L, del foro di MATERA, in difesa di SCHETTINO GIUSEPPE, CAPECE GIUSEPPE e CIRELLI GIUSEPPE, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.M.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto da G S, G C e G C ha annullato l'ordinanza con cui il all'interno del sodalizio mafioso, dalla capacità a delinquere, dalla gravità delle condotte accertate e dalla pregresse violazioni In questa prospettiva evidenzia il ruolo di vertice di S, il quale ha operato come portavoce del padre, capo indiscusso del clan, ed ha detenuto armi da fuoco e la necessità di attivare per Cce i canali di cooperazione internazionale. Lamenta che non sia stata valutata la perduranza dell'associazione di appartenenza e la mancata rescissione del vincolo con il sodalizio che, come è noto, può essere dimostrato soltanto con l'allegazione di concrete manifestazioni dell'evoluzione della personalità verso il rifiuto di logiche mafiose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

1. Le censure dedotte con riferimento alla posizione di G S, e G C sono manifestamente infondate e comunque sollecitano apprezzamenti riservati al giudice del merito cautelare.

1.1. Sostiene il Procuratore ricorrente che per "ripristinare", ai sensi dell'art. 307, comma 2 lett. b), cod. proc. pen., nei confronti S e Cce, condannati in primo grado, tra gli altri, per il reato di associazione mafiosa, la custodia cautelare (in carcere o presso il domiclio), cessata di efficacia a causa della decorrenza dei termini, sia sufficiente accertare la perduranza dell'associazione accertata in sede di cognizione e la mancata rescissione del vincolo dell'imputato con il sodalizio di appartenenza, trattandosi circostanze di per sé indicative del pericolo di fuga.

1.2. L'assunto è erroneo. La contestazione di uno dei reati indicati nell'art. 407, comrna 2 lett. a), cod. proc. pen. rileva, a mente dell'art. 307, comma 1-bis cod. proc. pen., solo ai fini dell'applicazione di misure cautelari indicate negli artt. 281, 282 e 283 cod. proc. pen. nei confronti degli
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