Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2019, n. 49021

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/12/2019, n. 49021
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 49021
Data del deposito : 3 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: B G, nato a Marigliano il 01/10/1964 avverso la sentenza del 25/03/2019 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere A D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale N C, che ha concluso per l'inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 25/03/2019, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza del 29/01/2018 del Tribunale di Noia - con la quale B G era stato dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 44 lett. b), 83 e 95 del dpr n. 380/2001 e condannato alla pena di mesi nove di arresto ed euro 7.500,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione B G, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 22,23,37 e 44 dpr n. 380/2001 e 131 bis cod.pen., lamentando che le opere di cui alla imputazione non richiedevano per la loro esecuzione il previo rilascio del permesso di costruire ma la SCIA di cui agli artt 22 e 23 dpr n. 380/2001;
durante il secondo grado di giudizio interveniva SCIA in sanatoria di cui all'art. 37, comm 4, dpr n. 380/2001 con conseguente ingiusta condanna del ricorrente;
espone, poi, quanto alla mancata applicazione dell'at. 131 bis cod.pen. che la Corte di appello avrebbe dovuto considerare tutti i parametri indicati dall'art. 133 cod.pen. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli aspetti summenzionati lamentando che la Corte di appello non aveva indicato le ragioni per le quali non venivano accolte le relative richieste difensive. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve darsi conto del rigetto, con ordinanza resa in udienza, dell'istanza di rinvio presentata dal difensore in considerazione dell'astensione dalle udienze proclamata dagli organi professionali di categoria. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con condivisibile orientamento al quale va dato continuità, ha affermato che non è consentita l'astensione dalle udienze penali da parte del difensore in relazione ai procedimenti relativi a reati per i quali la prescrizione è destinata a maturare entro i termini previsti dall'art. 4 del Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, adottato il 4 aprile 2007 (con riferimento ai processi pendenti in grado di legittimità entro il termine di 90 giorni), in quanto il rispetto dei presupposti fissati da questo atto, avente natura regolamentare, costituisce la precondizione per la sussistenza del diritto che si afferma voler esercitare (Sez.2, n.21779 del 18/02/2014, Rv.259707;
Sez.6, n.39248 del 12/07/2013, Rv.256336;
Sez.3, n.7620 del 28/01/2010, Rv.246197).
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