Cass. civ., sez. V trib., decreto 24/01/2022, n. 01924

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., decreto 24/01/2022, n. 01924
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 01924
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 34417/2018 R.G. proposto da Bambusa Pub S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. T D, con domicilio eletto in Villa Literno (CE), via Francesco Baracca, n. 10, presso lo studio dello stesso;

contro

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 3975/20/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TF7030300785/2016. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, /4 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
91 rilevato che entro iJ 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione 3557/ di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ;
che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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