Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2023, n. 02642
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: D'AT OR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 02/02/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso ;
udita la relazione svolta dal Consi gliere MARIAROSARIA BRUNO ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE SERRAO D'AQUINO — i che ha concluso chiedendo 94~1444udD Jz14, 40— c£zxf attqfp 649 7e7e5p "‘' G%t~
RITENUTO IN FATTO
1. D'AT TE, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2/2/2022, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna emessa a suo carico per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte di appello ha disposto il dissequestro e la restituzione del solo telefono cellulare dell'imputato, mantenendo fermo il provvedimento di confisca del furgone Fiat Ducato e della somma di euro 3.890,00 rinvenuta nell'abitazione del ricorrente. Era contestato all'imputato di avere illecitamente detenuto, al fine di cedere a terzi, in concorso con LL Angelo, sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in numerosi involucri, che era rinvenuta nel furgone in cui prendevano posto i due imputati (di proprietà del D'AT);
nel veicolo Volkswagen di proprietà di LL e nell'abitazione di questi;
nel box auto nella disponibilità di D'AT. I giudici, nelle due sentenze conformi, sulla base delle emergenze probatorie, ritenevano che tutta la sostanza caduta in sequestro, dalla quale erano ricavabili 209 dosi, fosse detenuta da entrambi gli imputati in concorso tra loro. La difesa articola i seguenti motivi di ricorso. I) Erronea interpretazione di legge per mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90;
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Non sarebbe condivisibile il discorso giustificativo sostenuto in sentenza circa la codetenzione di tutta la sostanza stupefacente caduta in sequestro, variamente dislocata. La sostanza rinvenuta nel garage di D'AT era costituita da un piccolo blocco, mentre quella rinvenuta nella disponibilità del LL era contenuta in fogli di carta colorata. La mera presenza di fogli di carta colorata o di rifiuti cartacei all'interno dello scatolone in cui era contenuto il modico quantitativo detenuto dal D'AT non può essere messa in correlazione con quella detenuta dal LL: i residui di carta colorata trovati nella disponibilità del ricorrente, simili alla carta utilizzata dal LL, avrebbero dovuto indurre i giudici a ritenere che i due abbiano acquistato la sostanza dallo stesso fornitore e che ognuno detenesse il proprio esiguo quantitativo.II) Erronea confisca del denaro rinvenuto nell'abitazione del D'AT. Erronea interpretazione degli artt. 85 e 100 d.P.R. 309/90;
240 e 240-bis cod. proc. pen. La