Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/02/2022, n. 05692
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lo traeva argomento per la propria determinazione dal fatto che siffatta previsione di legge non aveva valore di interpre- tazione autentica e non era interpretabile analogicamente, e così con- cludeva nel senso che sino al 31 dicembre 2015 era illegittimo appli- care al periodo di sospensione giudiziale gli interessi richiesti dall'A- genzia. 5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo, mentre la contribuente e l'agente della riscossione sono rimasti intimati. Ragioni della decisione 6. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia - ex art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1282 cod. civ., 39 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973, 47 com- ma 1, 7 e 8 bis del d.lgs. n.546 del 1992, per aver erroneamente il giudice d'appello negato il diritto all'applicazione degli interessi sulle somme dovute dalla contribuente al caso della sospensione della pre- tesa tributaria disposta giudizialmente. 7. Il motivo è fondato, nei termini che seguono. Il tema, risolto nega- tivamente dalla CTP, riguarda l'applicabilità o meno dell'art.29 comma 2 del d.P.R. n.602 del 1973 - secondo cui sulle somme il cui paga- mento è sospeso e che risultano dovute a ;eguito della sentenza della CTP si applicano gli interessi al tasso del 4,5% annuo - anche al caso della sospensione della pretesa tributaria disposta dall'autorità giudi- ziaria tributaria. Il giudice d'appello ha tratto argomento dall'entrata in vigore il 1 gennaio 2016 del comma 8 bis dell'art. 47 d. Igs. n.546 del 1992 e dal suo valore di interpretazione autentica e non interpre- tabile analogicamente per escludere l'appicazione di interessi al pe- riodo di sospensione cautelare disposta dal giudice tributario. 8. Per risolvere la questione è necessa ,io brevemente ricostruire il quadro normativo e giurisprudenziale rilevante. Innanzitutto, va rammentato che l'art. 47, comma 7, summenzionato dispone che «gli effetti della sospensione cessano dalla c'ata di pubblicazione della sentenza di primo grado» e, nell'interpretare la previsione, questa Corte ha già statuito più volte l'infondatezza della tesi «secondo cui tale cessazione di efficacia non può comunque comportare il recupero degli interessi decorsi durante il periodo di sospensione», in quanto la stessa « muove dall'implicito assunto che tale sospensione abbia co- munque di per sé determinato la sterilizzazione della pretesa, con ri- ferimento ai suoi accessori, e ciò indipendentemente dal successivo esito del giudizio di merito e dunque da ogni definitiva valutazione sulla sua fondatezza» (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 23548 del 2020).
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