Cass. pen., sez. VII, ordinanza 07/06/2023, n. 30345
Ordinanza
7 giugno 2023
Ordinanza
7 giugno 2023
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Massime • 1
In tema di sospensione condizionale della pena, anche dopo l'introduzione dell'art. 115-bis cod. proc. pen., teso a rafforzare la presunzione di innocenza in favore dell'indagato e dell'imputato, il giudice può fondare il giudizio prognostico di cui all'art. 164, comma primo, cod. pen. sulla capacità a delinquere dell'imputato desunta anche dai precedenti giudiziari ex art. 133, comma secondo, n. 2), cod. pen., afferendo i medesimi, indipendentemente dall'essersi tradotti in una condanna definitiva, alla condotta e alla vita del reo, antecedenti al reato.
Sul provvedimento
Testo completo
30345-23 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: Ord. n. sez. 10585 EUGENIA SERRAO - Presidente - CC 07/06/2023- ALDO ESPOSITO R.G.N. 552/2023 UGO BELLINI VINCENZO PEZZELLA Relatore - DANIELA DAWAN ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NF IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA;
N. 552/2023 R.G. Motivi della decisione 1. VA RÈ ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e/o vizio motivazionale in relazione alla dosimetria della pena irrogata ed alla mancata concessione della sospensione con- dizionale della pena. In particolare, quanto a quest'ultima, ricorda che l'art. 27, co. 2 Cost. afferma che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva" e che, al fine di dare concreta attuazione a tale norma e di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni contenute nella Direttiva 2016/343/UE del 9/3/2016, il legislatore ha emanato il D.lgs 188/2021 rafforzando alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedi- menti penali. In tale cornice, l'argomentazione del giudicante, secondo il ricor- rente, si paleserebbe illogica ed irragionevole laddove si sono valorizzati negati- vamente ai fini del chiesto beneficio dei precedenti di polizia senza verificare che sorte abbiano avuto i procedimenti penali instaurati a seguito degli stessi. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Manifestamente infondato è anche il dedotto vizio riguardante e circa la dosimetria della pena. I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto di condividere la pena irrogata dal giudice di primo grado e il fatto che lo stesso si sia discostato dal minimo edittale rimarcando come in data 5.10.2020 l'imputato fer stato nuovamente colto in flagranza per il medesimo reato. A ciò va aggiunto -ricorda la sentenza impugnata- che dalla nota del 15.2.2021 del Commissariato di P.S. Porta Nuova, in atti, emerge che il RÈ già prima della commissione del fatto in esame era sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo nell'ambito di un precedente procedimento;
da ciò si ricava l'abitualità del reo e si giustifica pienamente la conseguente statuizione sanzionatoria.
2.2. Alle suddette considerazioni si ricollega per i giudici di merito diretta- mente anche il rigetto del terzo motivo di appello, riproposto in questa sede quale 2 прож N. 552/2023 R.G. secondo motivo di impugnazione, riguardante la mancata concessione del benefi- cio della