Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2022, n. 12493

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2022, n. 12493
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12493
Data del deposito : 4 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da S G, nato a Cutigliano il 19.09.1955 avverso la sentenza del 26.11.2020 emessa dalla Corte di appello di Firenze visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P L, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
udite le conclusioni del difensore delle parti civili Provincia di Pistoia e Regione Toscana, avv. A F, che ha chiesto l'inammissibilità e, in subordine, il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. P B, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
/l u RITENUTO IN FATI-0 1. G S è stato tratto a giudizio dal Pubblico Ministero del Tribunale di Pistoia per plurimi delitti di peculato e di falsità ideologica commessi dal pubblico ufficiale in atti pubblici, originariamente contestati in distinti procedimenti penali e successivamente riuniti.

2. Nel procedimento n. 854/14 R.g. Dib. al S sono stati contestati: 1) al capo a) il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., perché, quale Responsabile del Servizio Finanziario ed Economo della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di somme di denaro della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese di cui aveva la disponibilità per la predetta funzione ricoperta e, in particolare, di almeno euro 1.143.957,68, operando artifizi contabili ovvero falsi documentali di vario tipo in modo da stornare contabilmente le cifre delle somme di cui di volta in volta si appropriava e, in particolare: al) 374.112,96 da mandati di pagamento;
a2) 428.855,00 dai ricavi derivanti dalla vendita della legna da ardere;
a3) 199.175 dai rimborsi elargiti dall'I.N.P.S. per gli anni 2006-2007-2008;
a4) 12.688,00 dai rimborsi elargiti dall'INAIL dal 2007 al 2011;
a5) 129.126,72 mediante appropriazioni poste in essere con diversi altri artifizi (incasso assegni, reversali pareggiate da mandati, riscossioni non versate) fatti commessi in San Marcello Pistoiese dall'anno 2001 all'anno 2011;
- al capo b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), quale Responsabile del Servizio Finanziario della comunità montana dell'Appennino Pistoiese, nell'esercizio delle sue funzioni, formava i mandati di pagamento di cui al capo a) n.1, attestando falsamente la causale e l'imputazione nel relativo capitolo di bilancio, indicata arbitrariamente al fine di porre in essere gli artifizi contabili necessari per poter nascondere le illecite appropriazioni operate, mentre in realtà le relative somme incassate dal S non venivano utilizzate per le finalità dichiarate, fatti commessi in San Marcello Pistoiese dall'anno 2001 all'anno 2011;
- al capo c) del delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo a), quale Responsabile del Servizio Finanziario della comunità montana dell'Appennino Pistoiese, nell'esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nel parere di regolarità contabile in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente per gli anni dal 2001 al 2009 la regolarità contabile dei predetti conti, pur essendo consapevole di essersi appropriato illecitamente delle somme di cui al capo a), così contestualmente ponendo in essere condotte che portavano una falsa rappresentazione della realtà contabile nei bilanci e conti dell'ente per gli anni sopraindicati, fatto commesso in San Marcello Pistoiese dall'anno 2001 all'anno 2009. 3. Nel proc. n. 1047/16 Rg. Dib., riunito al precedente, a G S sono stati contestati: 1) al capo a) il delitto di cui all'art. 314 cod. pen., perché, quale Responsabile del Servizio Finanziario ed Economo della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, in più occasioni e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, si appropriava di somme di denaro della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese di cui aveva la disponibilità per la predetta funzione ricoperta e, in particolare, di almeno euro 76.378,29, operando artifizi contabili di vario tipo in modo da stornare contabilmente le cifre delle somme di cui di volta in volta si appropriava e, in particolare: - a) euro 13.588,43, costituiti da sei assegni, negoziati tramite versamento su un conto corrente a lui stesso intestato;
- b) euro 9.575,73, costituiti da quattro assegni negoziati tramite versamento su un conto corrente intestato alla società ESSE ERRE S.r.l., in cui l'imputato era titolare di cariche e di delega ad operare sul conto corrente;
- c) euro 6.407,50, costituiti da due assegni negoziati per contante;
- d) euro 4.640,90 costituiti da denaro contante ricevuto dai concessionari di taglio boschivo e non riversato nelle casse dell'ente;
- e) euro 38.364,93, ricevuti dai concessionari di taglio boschivo, utilizzati per coprire il pagamento di reversali di incasso, di competenza anche di anni precedenti e relative, tra l'altro a "legna da ardere", "raccolta mirtilli", "piante secche", in particolare la somma si ricava dal totale di dieci assegni;
fatti commessi in San Marcello Pistoiese dall'anno 2006 all'anno 2011;
- al capo b) il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 479 e 61 n. 2 cod. pen., perché, al fine di commettere il reato di cui al capo A), quale Responsabile del Servizio Finanziario della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, nell'esercizio delle sue funzioni, attestava falsamente nel parere di regolarità contabile in occasione dell'approvazione del conto consuntivo dell'ente per gli anni dal 2006 al 2009 la regolarità contabile dei predetti conti, pur essendo consapevole di essersi appropriato illecitamente delle somme di cui al capo Al), così contestualmente ponendo in essere condotte che portavano ad una falsa rappresentazione della realtà contabile nei bilanci conti dell'ente per gli anni sopraindicati, fatto commesso in San Marcello Pistoiese dall'anno 2001 all'anno 2011.2. Il Tribunale di Pistoia, con sentenza emessa in data 8 maggio 2018 all'esito del dibattimento di primo grado, ha assolto l'imputato dal reato a lui ascritto al capo a) del procedimento n. 854/14 R.G. Dib., in relazione al punto 4) e 5) perché il fatto non sussiste, ha dichiarato non doversi procedere per i reati contestati commessi in epoca anteriore al 1 giugno 2005, per essere estinti per intervenuta prescrizione e ha condannato l'imputato per i residui delitti, unificati dal vincolo della continuazione, alla pena di otto anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali;
ha, inoltre, dichiarato l'imputato interdetto dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena e ha disposto la confisca in danno dell'imputato per un valore di euro 546.434,26. Da ultimo, il Tribunale ha condannato l'imputato al pagamento dei danni, da liquidarsi in separato giudizio civile, nei confronti delle parti civili costituite, riconoscendo una provvisionale in favore della Regione Toscana e della Provincia di Pistoia di euro 30.000 e di euro 10.000 ciascuno nei confronti dei Comuni di Piteglio, Abetone, Marliana, Cutigliano, San Marcello Pistoiese e Sambuca Pistoiese, oltre che al pagamento delle spese processuali.

3. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado appellata nell'interesse dell'imputato G S, ha dichiarato: - di non doversi procedere in ordine ai reati a lui ascritti ai capi Al) del proc. n. 854/2014 Rg. Dib., Aa) e Ab) del proc. n. 854/2014 Rg. Dib., previa riqualificazione dei suddetti nei delitti di cui agli artt. 640, 61 n. 9 cod. pen., per essere i reati estinti per intervenuta prescrizione - di non doversi procedere per le residue imputazioni essendo i fatti estinti per intervenuta prescrizione limitatamente alle condotte commesse in epoca anteriore al 22 marzo 2008 e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in quattro anni e tre mesi di reclusione - ha ridotto la confisca disposta a carico dell'imputato all'ammontare complessivo di euro 183.413,21 - ha revocato le statuizioni civili emesse in favore delle parti civili costituite Comuni di Piteglio, Abetone, Cutigliano e San Marcello Pistoiese;
- ha confermato nel resto la sentenza, condannando l'imputato a rifondere le spese legali del grado nei confronti delle parti civili Provincia di Pistoia, Comune di Marliana, Comune di Sambuca Pistoiese.
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