Cass. civ., sez. III, sentenza 16/07/2019, n. 18945
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te responsabilità solidale ed SENTENZA illimitata dei soci sul ricorso 1038-2018 proposto da: art. 2267co1 c.c. - Prova MARIANI SIMONE, FABIANO MARIA ELENA, elettivamente presuntiva : schema domiciliati in ROMA, VIA CASSIODORO 9, presso lo normativo ex studio dell'avvocato M N, che li rappresenta art. 2727 e 2729 c.c. e difende unitamente all'avvocato A M;sindacabile in sede di - ricorrenti - legittimità - limiti : contro inferenza logica di ARC EN CIEL SS in persona del legale rappresentante plurimi fatti E M M, elettivamente domiciliata in derivata dai medesimi ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 6, presso lo studio indizi dell'avvocato G C S, (relazione tra i fatti di rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA MARIA ompatibilità LAURA DA BERTA, C FCESCA G. DA BERTA;e non interferenza - controricorrente - oppure di ncompatibilit nonchè contro per esclusione) DUPRAZ CONSULTANTS (OVERSEAS) LIMITED ;R.G.N. 1038/2018 - intimato - Cron.)gqQs avverso la sentenza n. 2310/2017 della CORTE Rep. D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/10/2017;Ud. 03/06/2019 udita la relazione della causa svolta nella pubblica PU udienza del 03/06/2019 dal Consigliere Dott. S O;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S che ha concluso per il rigetto;udito l'Avvocato M N;udito l'Avvocato C FCESCA G. DA BERTA;Fatti di causa La Corte d'appello di Venezia, con sentenza data 18.10.2017 n. 2310, ha rigettato gli appelli, riuniti, proposti da Maria Elena F e S M, nonché da DUPRAZ Consultants Overseas Ltd. (società di diritto cipriota), e confermato la decisione di prime cure con la quale erano stati dichiarati inefficaci, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della creditrice società semplice ARC en CIEL, l'atto pubblico di donazione in data 21.8.2008 , trascritto in data 1.9.2008, con il quale Maria Elena F aveva ceduto al figlio S M la nuda proprietà di un fabbricato ad uso residenziale nonché di altri immobili siti nel Comune di Bonassola, nonché l'atto di compravendita in data 12.3.2009 , trascritto il 17.3.2009, con il quale il M aveva provveduto a trasferire la proprietà dei predetti beni a DUPRAZ Consultants Overseas Ltd.. Il Giudice distrettuale ha ritenuto infondata la eccezione di difetto della procura ad litem rilasciata da ARC en CIEL s.s. (recte di mancata costituzione in giudizio della predetta società) atteso che nell'atto introduttivo veniva riprodotta integralmente la precedente citazione -cui non era seguita la iscrizione della causa a ruolo- nella quale il Manfredi dichiarava espressamente di agire quale amministratore della società: ogni questione risultava comunque definitivamente sanata "ex tunc" dalla produzione in giudizio, nel termine assegnato dal Tribunale ai sensi dell'art. 182 c.p.c., della procura ad litem con specifica indicazione della società ARC en CIEL quale conferente l'incarico al difensore, essendo irrilevante, in difetto di contestazioni in ordine all'effettiva titolarità dei poteri rappresentativi in capo al Manfredi, la illeggibilità della firma e la mancanza del nome del rappresentante che aveva sottoscritto la procura ad litem. Nel merito la Corte d'appello ha accertato: la anteriorità del credito vantato da ARC en CIEL s.s. nei confronti di Maria Luisa F, quale socio amministratore di SIFE s.s. -società istituita erede universale dal coniuge G M deceduto il RG n. 1038/2018 . est. ric. M S+ I c/ARC en CIEL s.s. + I Ste Olivieri 27.1.2004- e con essa condannata in solido dal Tribunale di Torino, con sentenza in data 9.1.2009 n. 121, confermata dalla Corte d'appello di Torino con sentenza 10.2.2012 n. 238, al pagamento della somma di C 1.200.000,00 incassata dal "de cuius" in esecuzione del mandato a vendere, che gli era stato conferito da Arc en Ciel s.s., e non era stato adempiuto quanto alla obbligazione del mandatario relativa alla rimessa, delle somme da quello riscosse, alla società mandante la "scientia damni" della F, avendo questa compiuto l'atto di liberalità in favore del figlio bene essendo a conoscenza che pendeva il giudizio introdotto nei suoi confronti da ARC en CIEL s.s., successivamente definito con la predetta sentenza di condanna n.la consapevolezza del pregiudizio in capo alla terza sub-acquirente DUPRAZ Consultants Overseas Ltd., essendo emerso dalla istruttoria che la stessa deteneva il 95% del capitale di Lunicertifica s.r.l. -società inattiva di cui era amministratore unico S M-, partecipazione che le consentiva di esercitare il diretto controllo su numerose altre società, tutte facenti capo od amministrate dalla F o dallo stesso M;era ancora emerso dalla istruttoria che la società cipriota deteneva unitamente ad APPIA s.r.l. anche la partecipazione di controllo in Multiprogress Group s.r.l. le cui quote erano state oggetto della esecuzione del mandato a vendere conferito da ARC en Cile s.s. al defunto G M. La Corte d'appello, alla stregua di tali risultanze, ha pertanto ritenuto provata la mala fede della società cipriota, sia in quanto ricollegabile alle altre società gestite dal M, sia in quanto risultava essere del tutto priva di interesse all'acquisto della nuda proprietà di immobili ad uso residenziale. La sentenza di appello, notifica in via telematica, in data 2.11.2017, è stata ritualmente impugnata da S M e da Maria Elena F con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. RG n. 1038/2018 Co st. ric. M S+1 c/ARC en CIEL s.s. +1 Stefan& Olivieri Resiste con controricorso ARC en Ciel s.s. Non ha svolto difese DUPRAZ Consultants Overseas Ltd. cui il ricorso è stato ritualmente notificato in via telematica in data 29.12.2017 all'indirizzo PEC del difensore nominato in grado di appello. Le parti ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c. Ragioni della decisione Primo motivo: nullità della sentenza per violazione degli artt. 2267 e 484 c.c., e dell'art. 2901 c.c. I ricorrenti vengono a mettere in discussione la esistenza del credito vantato da ARC en CIEL s.s. nei confronti della F, assumendo che : SIFE s.s. era stata istituita unica erede universale ed aveva accettato la eredità con beneficio di inventario, mentre i coeredi legittimari aveva prestato acquiescenza alla disposizione testamentaria, rinunciando all'esercizio della azione di riduzione ai sensi dell'art. 490co2 c.c. l'erede con accettazione di beneficio di inventario poteva rispondere esclusivamente entro i limiti dell'asse ereditario attivo: la separazione dei patrimoni societario ed ereditario impediva la estensione ai soci, e quindi alla F, socia amministratrice (cfr. ricorso pag. 4, 13 e 14), della responsabilità personale e solidale per i debiti ereditari. Il motivo deve ritenersi inammissibile qualora con esso si intenda rimettere in discussione, nel giudizio di legittimità, l'accertamento in fatto compiuto dal Tribunale di Torino, con la sentenza definitiva in data 19.1.2009 n. 121, con la quale è stato riconosciuto il credito di C 1.200.000,00 di ARC en CIEL s.s. e la F è stata condannata in solido con SIFE s.s. al pagamento della corrispondente somma. Al riguardo appare del tutto irrilevante, poi, verificare RG n. 1038/2018 C . est. ric. M S+ I c/ARC en CIEL s.s. +1 S O se tale sentenza -confermata dalla Core d'appello con sentenza n. 238/2012- sia o meno passata in giudicato, non essendo dubitabile che la pronuncia giudiziale di merito, accertativa del credito, anche se non ancora divenuta irrevocabile, è sufficiente ad integrare il presupposto della "ragione di credito", anche solo eventuale, richiesto dall'art. 2901 c.c. per concedere la tutela della declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo pregiudizievole, in quanto diminutivo della garanzia patrimoniale generica apprestata dal debitore. L'assunto difensivo è da ritenere privo di pregio in diritto, in quanto dalla premessa -corretta- della "separazione" dei patrimoni societario ed ereditario a favore della prelazione dei creditori ereditarie legatari rispetto ai creditori dell'erede (art. 490, comma 2, n. 3, c.c.), operata dalla accettazione dell'erede con beneficio di inventario, da un lato, viene tratta una conclusione del tutto ovvia -la società ed i soci non rispondono con il proprio patrimonio dei debiti gravanti sull'asse ereditario nei quali l'erede beneficiato succede nei limiti dell'attivo ereditario-, ma, dall'altro lato, si vuole affermare un ulteriore corollario che, invece, non è affatto scontato: e cioè che, in tesi, non possa essere ravvisata mai alcuna responsabilità personale e solidale dei singoli soci oltre di quelli che hanno agito in nome e per conto della società -ex art. 2267, comma 1, c.c.- per gli atti inerenti la procedura beneficiata compiuti dalla società-erede, dalla amministrazione dei beni ereditari di cui sia entrata in possesso (artt. 485 e 491 c.c.), alla tempestiva (artt. 485co1 e 487co2 c.c.) e corretta redazione dell'inventario (art. 494 c.c.), alla prestazione delle eventuali garanzie richieste dai creditori ereditari (art. 492 c.c.), ed alla liquidazione delle attività ereditarie ed al pagamento dei creditori secondo l'ordine di graduazione divenuto definitivo (artt. 495 c.c. ovvero ex artt. 499- 505 c.c.). I ricorrenti vengono a configurare, infatti, un impedimento o comunque una limitazione all'applicazione dell'art. 2267 c.c. che non trova riscontro in alcuna norma specifica od altra norma di sistema della disciplina della responsabilità delle società di persone.RG n. 1038/2018 ns. est. ric. M S+1 c/ARC en CIEL s.s. +1 Stefa wieri Invero la circostanza che la istituzione di erede sia effettuata a favore di persona fisica o invece di ente collettivo (per i cui atti compiuti dai singoli soci, questi rispondono personalmente e solidalmente), non è elemento discretivo nella applicazione della disciplina normativa della responsabilità verso i terzi creditori derivante dagli atti della procedura ereditaria compiuti dall'erede beneficiato, trasferendosi tale responsabilità -se è istituita erede una società di persone- non soltanto ai soci che, nel compimento di tali atti, hanno agito spendendo il nome della società, ma anche a tutti gli altri soci (in difetto di patto contrario), in virtù dell'ordinaria previsione di cui all'art. 2267, comma 1, c.c.. I creditori dell'eredità beneficiata, pertanto, bene possono agire a tutela delle proprie ragioni -sia pure nei limiti della misura dell'attivo ereditario- nei confronti dei singoli soci in relazione alla responsabilità da questi assunta per l'adempimento dei rapporti obbligatori nei quali la società di persone è succeduta per disposizione "mortis causa". E' stato, infatti, riconosciuto da questa Corte che il "beneficium excussionis" concesso ai soci illimitatamente responsabili di una società di persone ex art.2268 c.c., in base al quale il creditore sociale non può pretendere il pagamento da uno di essi se non dopo l'escussione del patrimonio sociale, opera esclusivamente in sede esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo aver agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce al predetto creditore di agire direttamente nei suoi confronti in sede di cognizione ordinaria: la responsabilità del socio si configura, infatti, come personale e diretta, anche se con carattere di sussidiarietà in relazione al preventivo obbligo di escussione del patrimonio sociale, sicché egli non può essere considerato terzo rispetto all'obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per il solo fatto di essere socio (cfr. Corte cass. Sez. L, Sentenza n. 15713 del 12/08/2004;id. Sez. 1 - , Sentenza n. 279 del 10/01/2017).RG n. 1038/2018 st. ric. M S+1 c/ARC en CIEL s.s. +1 Stefa livieri Dunque nei limiti del patrimonio ereditato da SIFE s.s. anche la F bene può essere chiamata a rispondere personalmente e solidalmente per gli atti della società concernenti la corretta liquidazione dei debiti ricadenti nell'asse ereditario. Ed infatti, in seguito alla devoluzione ereditaria, l'accettazione con beneficio di inventario non impedisce la successione del chiamato -che abbia accettato- nei rapporti passivi del "de cuius", producendo il beneficio di inventario quale unico effetto quello previsto dall'art. 490, comma 2, n. 2), c.c. che è di limitare l'impegno solutorio del successore entro "il valore dei beni a lui pervenuti". Ne segue che l'assunto difensivo secondo cui la domanda revocatoria proposta contro la F avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, in quanto la stessa non aveva mai assunto alcuna obbligazione nei confronti di ARC en CIEL s.s. e dunque non avrebbe potuto danneggiare tale società attraverso l'atto di liberalità compiuto a favore del figlio, risulta del tutto destituito di fondamento. Ed infatti, ritenuta infondata la ipotesi difensiva secondo cui alcun debito ereditario avrebbe potuto gravare sulla F, il credito azionato in revocatoria da ARC en CIEL s.s. -insorto nell'anno 2001- era confluito nel passivo della eredità di G M, trovando titolo nell'originario inadempimento del "de cuius" alla obbligazione del mandatario, avente od oggetto la rimessa alla predetta società mandante delle somme che aveva riscosse, debito del quale i ricorrenti neppure hanno allegato la parziale estinzione o novazione. Al proposito si osserva che la censura si palesa del tutto insufficiente, quanto alla parte espositiva del fatto, in ordine alla attuale persistenza del credito ereditario vantato da ARC en CIEL, non essendo stato neppure allegato dai ricorrenti se e quando sia stata eseguita la redazione dell'inventario (e dunque la società non sia decaduta dal beneficio e non debba essere chiamata a rispondere, unitamente ai soci, quale semplice erede), quale fosse la consistenza dell'attivo ereditario, e se e quando siano stati liquidati i beni pervenuti nell'asse, ed ancora se e quando sia stato eseguito in tuto od in parte il pagamento del debito ereditario avuto riguardo all'importo del credito azionato in revocatoria da ARC en CIEL s.s. (nella memoria illustrativa i ricorrenti riferiscono soltanto che il verbale di RG n. 1038/2018 Con st. ric. M S+1 c/ARC en CIEL s.s. +1 S vieri accettazione della eredità con beneficio di inventario ed il verbale di inventario sarebbero stati trascritti nel registro successioni del Tribunale di Ivrea). Appare pertanto totalmente destituita di fondamento la critica mossa dai ricorrenti alla sentenza di appello, nella parte in cui la Corte territoriale ha statuito che il credito ereditario della società semplice ARC en CIEL verso (la SIFE s.s. e) la F -quale socia amministratrice- era insorto anteriormente all'atto di donazione stipulato da quest'ultima in data 21.8.2008, sussistendo tale anteriorità cronologica tanto in riferimento alla obbligazione del mandatario ex art. 1713 c.c., quanto in relazione alla vicenda successoria (2004), essendo appena il caso di aggiungere che, qualora poi i ricorrenti - come sembra desumersi dalla memoria illustrativa- abbiano invece inteso riferirsi alla data 19.1.2009 di pubblicazione della sentenza definitiva del Tribunale di Torino -che ha condannato SIFE s.s. e Maria Elena F, in solido, al pagamento della somma di C 1.200.000,00- vale osservare come, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la verifica della anteriorità cronologica del credito rispetto all'atto dispositivo deve essere compiuta riguardo al momento della insorgenza (nella specie al momento della accettazione della eredità con beneficio di inventario) e non a quello dell'accertamento giudiziale o della liquidazione del credito (cfr. Corte cass. Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/09/1996;id. Sez. 2, Sentenza n. 2748 del 11/02/2005). Secondo motivo: nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360co1 n. 4 c.p.c.. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello avrebbe del tutto omesso di motivare sul presupposto del "consilium fraudis" (recte: scientia damni) in capo alla donante F, essendosi limitata a fare riferimento alla sentenza definitiva del Tribunale di Torino in data 9.1.2009 n. 121, e così non tenendo conto che la F, al momento della stipula della donazione il 21.8.2008, RG n. 1038/2018 Ce\ Gsì. ric. M Sirnone I c/ARC en CIEL s.s. +1 S vieri neppure poteva ritenersi a conoscenza delle ragioni creditorie di ARC en
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