Cass. civ., sez. III, sentenza 10/11/2003, n. 16826
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A differenza del contratto di assicurazione della responsabilità civile (nel quale l'assicuratore si obbliga aa tenere indenne l'assicurato di quanto quest'ultimo sia obbligato a pagare a terzi a seguito di un fatto colposo a lui addebitabile a titolo di inadempimento o di illecito aquiliano), il contratto di assicurazione contro i danni tutela il danno dell'assicurato indipendentemente dall'addebitabilità del sinistro, con la conseguenza che l'interesse all'assicurazione non può sussistere che in favore del proprietario del bene, ovvero del titolare di altro diritto reale, ovvero ancora del titolare di un rapporto obbligatorio, purché assistito da garanzia reale (come nel caso del creditore ipotecario), poiché solo queste categorie di soggetti hanno interesse alla copertura assicurativa per danni alla cosa.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D V - Presidente -
Dott. M F - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. C D - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede legale in Firenze, in persona del dr I C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato S D S M, difesa dagli avvocati G P, MARIA GRAZIA LONGONI PALMIGIANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI PRAMPERO PIETRO ENRICO, DE CARVALHO DE MORAES MARISANTA, SAMAJA MICHELE, VALMARANA ALBERTO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 13788/00 proposto da:
DE CARVALHO DE MORAES MARISANTA, DI PRAMPERO PIETRO ENRICO, in proprio e quali rappresentanti della ASSOCIAZIONE VILLA DI PRAMPERO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PARIGI 11, presso lo studio dell'avvocato F P, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato G C, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
LA FONDIARIA ASSIC SPA, con sede legale in Firenze, in persona del dr I C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PASUBIO 4, presso lo studio dell'avvocato S D S M, difesa dagli avvocati G P, MARIA GRAZIA LONGONI PALMIGIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
contro
SAMAJA MICHELE quale erede di SAMAJA UGO, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO VIANELLO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato FRANCESCO MACARIO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
DI VALMARANA ALBERTO;
- intimato -
avverso la sent. n. 654/99 della Corte d'Appello di TRIESTE, Sezione 1^ Civile, emessa il 15 ottobre 1999 e, depositata il 18 novembre 1999 (R.G. 262/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Giulio PALMIGIANO;
udito l'Avvocato Giuseppe CAMPEIS;
udito l'Avvocato Antonio VIANELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per l'accoglimento del motivo e l'assorbimento degli altri motivi del ricorso principale;
l'assorbimento p.q.r. del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con separati atti di citazione, poi riuniti, V Alberto e S Ugo convenivano davanti al tribunale di Udine l'Associazione Villa di P, di P Pietro Enrico e di P de Carvalho de Moraes Marisanta per sentirli condannare in solido a pagare al V L. 41 milioni ed al S L. 536.500.000, oltre accessori, quali risarcimento del danno patito a causa della perdita di alcuni mobili antichi e modelli di essi sottratti da ignoti ladri, mentre erano in possesso dei convenuti, che li avevano ricevuti dagli attori proprietari, a scopo di esposizione temporanea, nella villa dei convenuti.
I di P chiamavano in garanzia la Compagnia Assicuratrice L F s.p.a.
Il Tribunale di Udine, con sentenza del 7 dicembre 1995, qualificato il rapporto tra le parti attrici e convenute come comodato gratuito, e fra queste ultime e l'assicuratrice come assicurazione della responsabilità civile, applicato l'art. 1806 c.c. in ordine alla responsabilità da custodia, condannava i convenuti a pagare al V L. 48 milioni ed al S L. 292.800.000, oltre interessi dal 15 dicembre 1990;
condannava altresì la Fondiaria a tenere indenni i convenuti delle citate somme.
Proponeva appello la Fondiaria, assumendo che il contratto di assicurazione fosse di assicurazione per conto altrui (dei proprietari delle cose) e non della responsabilità civile e (che, in ogni caso, era stata violata la clausola n. 4 che prevedeva la guardia armata ininterrotta dei mobili. Si costituivano i di P, che proponevano appello incidentale relativamente all'affermata loro responsabilità nei confronti dei convenuti. Si costituivano gli appellati (S M, quale erede di U S).
La corte di appello di Trieste, con sentenza depositata il 19 novembre 1999, rigettava sostanzialmente gli appelli (salvo fissare per L F il limite del massimale nella misura di 500 milioni).
Riteneva la Corte di merito che il contratto assicurativo in questione non costituiva un'assicurazione della r.c., bensì un'assicurazione per conto altrui e cioè per i proprietari delle cose da assicurare, mentre i di P erano solo i contraenti;
che, tuttavia questi ultimi erano legittimati a far valere i diritti degli assicurati, in quanto S e V avevano loro concesso il consenso implicito a richiedere in nome proprio e per conto loro l'indennizzo dei danni, essendo presenti in giudizio, per cui non sussisteva il difetto di legittimazione ad agire dei chiamanti, nonostante che essi avessero impropriamente formulato una domanda di manleva;
che non sussisteva la violazione della clausola n. 4, relativa alla guardia armata ininterrotta, in quanto la Fondiaria prese atto della sorveglianza disposta e della situazione esistente e non sollevò alcuna obiezione.
Quanto ai rapporti tra i di P e gli attori, riteneva la corte di merito che doveva essere condivisa la qualificazione del rapporto come comodato, in quanto gli appellanti incidentali si astenevano dal qualificare tale rapporto dal loro punto di vista;
che nella fattispecie non era applicabile l'art. 1806 c.c., ma che sussisteva la responsabilità dei convenuti, non avendo loro fornito la prova di una particolare ed imprevedibile attività posta in essere dai ladri e che il furto fosse stato accompagnato da violenza o da minacce. Quanto allea liquidazione del danno, il giudice di appello si riportava alle conclusioni del c.t.u.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la s.p.a. L F, articolato in tre motivi.
Resistono con controricorso il di P e Marisanta de Carvalho de Moraes, che hanno anche proposto ricorso incidentale, articolato in sei motivi, nonché ricorso incidentale subordinato. Resiste con controricorso S M.
Resiste con controricorso al ricorso incidentale la Fondiaria, che ha anche presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi a norma dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente L F lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1891 e 1362 c.c. e segg.;
degli artt. 112 e 345 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Assume la ricorrente che la corte di merito, dopo aver correttamente ritenuto che nella fattispecie si trattasse di assicurazione stipulata per conto dei due proprietari dei mobili (S e V), ha tuttavia ritenuto che questi due assicurati avessero dato il consenso implicito ai contraenti ricorrenti di agire nei confronti dell'assicuratore, mentre, a norma dell'art. 1891, comma 2, c.c., il consenso non può che essere espresso.
Assume inoltre la ricorrente che manca la motivazione in merito agli elementi da cui poteva ritenersi dato questo consenso implicito;
che di tale consenso non vi è traccia nella chiamata in garanzia, con la quale i chiamanti esercitavano un diritto proprio, quale emergente da assicurazione della responsabilità civile;
che questo consenso espresso degli assicurati doveva essere concesso prima dell'1 marzo 1989, data di prescrizione del loro diritto.
2.1. Ritiene questa Corte che il motivo è fondato e che vada accolto.
La sentenza impugnata ha ritenuto che nella fattispecie il contratto di assicurazione in questione è un contratto assicurativo non della responsabilità civile dei contraenti, ma dei danni ai mobili, e quindi stipulato nell'interesse altrui, cioè dei proprietari di detti mobili. Tuttavia la corte territoriale ritiene sussistente la legittimazione attiva dei ricorrenti ad agire nei confronti dell'assicuratore sulla base di un implicito consenso degli assicurati, dedotto dal fatto che anche essi fossero presenti nel giudizio.
Osserva questa Corte che l'art. 1891 c.c. detta una disciplina autonoma rispetto al disposto dell'art. 1705 c.c., distinguendo nettamente la posizione giuridica del contraente da quella dell'assicurato e, attraverso una parziale deviazione anche dalla normativa dei contratti in favore di terzi, sancisce che i diritti derivanti dal rapporto assicurativo vengono acquisiti direttamente dall'assicurato, senza che sia necessaria la preventiva dichiarazione di costui di voler utilizzare il rapporto. Il contraente, al contrario, anche se sia rimasto in possesso della polizza di assicurazione, non può esercitare i diritti che ne derivano, salvo che non ottenga il consenso espresso dell'assicurato.
2.2. Si ritiene in dottrina, e questa Corte concorda, che il consenso dell'assicurato a far valere i propri diritti configura un'ipotesi di sostituzione, che può trovare titolo o in un mandato, ed in questo caso il contraente si presenta come mandatario speciale dell'assicurato per lo specifico esercizio dei diritti emergenti dal contratto, o in una cessione di credito, nel caso in cui il proprietario della cosa sia stato già soddisfatto dal contraente dell'assicurazione.
Da ciò, deriva il corollario che l'assicurazione per conto altrui, pur definendosi un contratto a favore di terzi, da questo si discosta per effetto di quanto dispone l'art. 1891 c.c., in quanto i diritti derivanti dal rapporto assicurativo vengono acquistati direttamente dall'assicurato senza che sia necessaria alcuna dichiarazione preventiva di volere utilizzare il rapporto, quale invece richiesta dall'art. 1411 c.c. ed, altresì, per la circostanza che la prestazione dell'assicuratore non può mai andare a beneficio dello stesso contraente per effetto di una sua eventuale revoca del contratto, come, invece, avviene ex art. 1411 c.c., a meno che questi non venga ad essere titolare dell'interesse assicurato al momento del sinistro il che, però, accade per lo più nella sola assicurazione per conto di chi spetta.
Sia pure per i principi che governano il contratto di assicurazione, l'art. 1411 c.c. viene in parte derogato, pur non snaturandosi la stipulazione a favore del terzo contenuta nell'assicurazione per conto.