Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2022, n. 46188
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: T R, nato in Moldavia il 26/11/1990 avverso la sentenza del 15/04/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/04/2021, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 20/02/2019 del Tribunale di Macerata di condanna di R T per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione R T, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal predetto art. 131-bis, della quale aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto a lui addebitato come di particolare tenuità, rappresentando, in proposito, come egli: fosse gravato da un unico precedente penale;
avesse fornito una giustificazione, ritenuta attendibile anche dalla Corte d'appello di Ancona, della sua presenza nel Comune di Ussita dove fu accertato il fatto;
fosse stato colto in possesso non di «strumenti specificamente riconducibili a una possibile attività illecita
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F B, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/04/2021, la Corte d'appello di Ancona confermava la sentenza del 20/02/2019 del Tribunale di Macerata di condanna di R T per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione R T, per il tramite del proprio difensore, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dal predetto art. 131-bis, della quale aveva chiesto l'applicazione in sede di conclusioni nel giudizio di appello. Il ricorrente deduce la sussistenza dei presupposti per qualificare il fatto a lui addebitato come di particolare tenuità, rappresentando, in proposito, come egli: fosse gravato da un unico precedente penale;
avesse fornito una giustificazione, ritenuta attendibile anche dalla Corte d'appello di Ancona, della sua presenza nel Comune di Ussita dove fu accertato il fatto;
fosse stato colto in possesso non di «strumenti specificamente riconducibili a una possibile attività illecita
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