Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28975

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/12/2020, n. 28975
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28975
Data del deposito : 17 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 8897-2019 proposto da: F M, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE LIEGI

35b, presso lo studio dell'avvocato R C, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BAIAMONTI

25;

- controricorrente -

nonchè

contro

PROCURA GENERALE PRESSO LE SEZIONI GIURIDISDIZIONALI CENTRALI DELLA CORTE DEI CONTI;
- intimata - avverso la sentenza n. 334/2018 della CORTE DEI CONTI - III SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 06/09/2018. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2020 dal Consigliere Dott. I T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale M F, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito l'Avvocato R C.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale centrale d'appello, ha rigettato l'appello proposto da M F, nei confronti del Procuratore generale presso la Corte dei conti, avverso la sentenza n. 334 del 201 della Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria.

2. La sentenza di primo grado aveva riconosciuto la responsabilità gravemente colposa del F - all'epoca dei fatti responsabile della struttura SUAP del Comune di Terni (dal 17 novembre 2009) per aver rilasciato l'autorizzazione unica n. 099 del 22 marzo 2006 dapprima alla Diocesi di Terni, Narni e Amelia, e successivamente volturata con provvedimento n. 74306 del 20 aprile 2010 a AIDAS società cooperativa sociale, per la realizzazione di una struttura ricettiva per Ric. 2019 n. 08897 sez. SU - ud. 03-11-2020 -2- anziani anche non autosufficienti con finalità sociali e socio assistenziali (c.d. residenza protetta per anziani) nel predetto comune, località Collerolletta, e per opere di "completamento" (aut. n. 268 dell'8 luglio 2010), senza riscuotere il contributo di costruzione pari ad euro 830.265,85. La Diocesi aveva promesso in vendita il terreno alla società ISAD - infrastrutture sociali AIDAS DOCES - srl con l'autorizzazione a costruire la predetta struttura e, quindi, a chiedere essa stessa l'autorizzazione unica, poi concessa, previa variante al PRG, a titolo gratuito, ex art. 26, comma 1, lettera c), primo periodo, della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, in ragione dell'interesse generale degli enti istituzionalmente competenti. Successivamente, la Diocesi vendeva il terreno alla ISAD (aprile 2006), che procedeva a stipulare un appalto di lavori per la realizzazione della residenza (dicembre 2006), per la quale avrebbe dovuto pagare gli oneri edificatori. Nel gennaio-luglio 2010, ISAD stipulava un contratto di locazione, che comunque prevedeva il mantenimento dei lavori ancora da eseguire a carico della ISAD stessa, con la AIDAS, che nel giugno 2005 aveva chiesto e ottenuto dal Comune di trasferire sui medesimi terreni siti in loc. Collerolletta una residenza protetta per anziani e che nel frattempo era divenuto socio unico della ISAD. Ottenuto il consenso della ISAD, la AIDAS chiedeva ed otteneva dal Comune la voltura della autorizzazione n. 099/2006, disposta dal F con provvedimento n. 74306 del 20 aprile 2010, mantenendo il beneficio della esenzione dal pagamento del contributo di costruzione già riconosciuto alla Diocesi. Nel 2014 il F avviava un procedimento di riesame dei presupposti per l'applicabilità della disciplina degli esoneri, a seguito di segnalazione della Guardia di finanza circa il mancato pagamento di oneri edilizi. All'esito dell'istruttoria, il F manteneva il Ric. 2019 n. 08897 sez. SU - ud. 03-11-2020 -3- beneficio, in quanto il contributo non sarebbe stato comunque dovuto ricorrendo l'ipotesi di strutture realizzate da privati in attuazione di strumenti urbanistici di cui all'art. 26, comma 1, lett. c), secondo periodo, della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004. Il giudice di primo grado all'esito dell'istruttoria, affermava che il danno da mancata percezione del contributo di costruzione restava ancorato, nel suo accertamento, al riscontro delle condizioni poste dal primo periodo della lettera c) del comma 1, dell'art. 26 cit., secondo le specifiche indicazioni che emergono dalla domanda di volturazione di AIDAS. Pertanto, poichè il vero proprietario del bene era la società ISAD, ossia la società di costruzione (e non un ente istituzionalmente competente) il contributo spettava e, perciò, doveva essere accertato, calcolato e pagato. Pertanto, esclusa la rilevanza del contratto di locazione e dell'usufrutto costituito ben dopo l'istanza di voltura del marzo 2010 a titolo oneroso da ISAD in favore di AIDAS, quale titolo di legittimazione alla richiesta di volturazione ex art. 9 del Regolamento edilizio del Comune di Terni, ed esclusa l'inattualità del danno in ragione della determinazione n. 1475 del 10 maggio 2016, con la quale il convenuto "a scopo meramente cautelativo" aveva ingiunto il pagamento di euro 903.140,5, alla cooperativa AIDAS e alla ISAD srl, entrambe in liquidazione, la Sezione territoriale aveva definitivamente condannato il F al risarcimento del danno pari ad euro 830.265,85 più accessori e spese di lite.

3. Il giudice contabile di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha ripercorso la normativa di cui all'art. 26 della legge Regione Umbria n. 1 del 2004, e ha ritenuto di dover procedere ad un esame completo delle condotte poste in essere dall'appellante nell'ambito del procedimento amministrativo volto all'applicazione della suddetta disposizione regionale. Ric. 2019 n. 08897 sez. SU - ud. 03-11-2020 -4- Rilevava, quindi, che nella fattispecie in esame non ricorreva né il requisito oggettivo, né quello soggettivo previsto dal primo periodo dell'art. 26, comma 1, lettera c) della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, che sancisce: "Il contributo di costruzione non è dovuto" (...) "per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti istituzionalmente competenti, nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rientrano in tali categorie di opere le costruzioni cimiteriali realizzati da privati, nonché gli impianti ed attrezzature sportive di uso pubblico o aperti al pubblico". La residenza protetta, infatti, non aveva natura di opera pubblica o di interesse generale. Né dall'istruttoria era emersa la sussistenza del requisito soggettivo in alcuna delle società coinvolte nella vicenda. Seppure le opere in questione miravano al conseguimento di finalità di lato interesse pubblicistico, non di meno le stesse non erano realizzate da un concessionario di una pubblica amministrazione, ed erano destinate a rimanere nella disponibilità del privato esecutore, ancorchè si trattasse di una ONLUS e non erano vincolate nel tempo quanto alla loro funzione. Né, alla luce dell'istruttoria espletata, si trattava di opere di urbanizzazione, per le quali l'esenzione è previste anche se realizzate da privati, mancando la caratteristica di attrezzatura socio-sanitaria (opera di urbanizzazione secondaria), né sanitarie in senso proprio. Pertanto alla fattispecie in esame non era applicabile l'art. 26, comma 1, lettera c), della legge della Regione Umbria n. 1 del 2004, né primo, nè secondo periodo. Quanto all'elemento soggettivo, di cui all'art. 1 della legge n. 20 del 1994, il giudice di appello ha affermato che nella specie era mancato del tutto l'accertamento in ordine al soggetto che aveva concretamente realizzato la struttura. Ric. 2019 n. 08897 sez. SU - ud. 03-11-2020 -5- L'appellante, rispetto al procedimento di voltura, si era limitato ad una non scusabile mera presa d'atto, basandosi sui provvedimenti precedenti ampliativi, in contrasto con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa. La mancanza di una valutazione autonoma, in sede di volturazione, della ricorrenza in capo ad AIDAS dei requisiti per l'esenzione si palesava, pertanto, gravemente colposa in quanto, attese le condizioni operative nella quali sono stati adottati gli atti contestati, non va l'esistenza di circostanze anomale dell'agire, che avessero impedito una normale istruttoria, o che potessero indurre ad una falsa percezione dell'agente circa il necessario adempimento degli obblighi istruttori. Quanto alla sussistenza ed attualità del danno erariale, contestate dal fattore, la Corte dei Conti ha affermato che la determinazione del 2010 aveva rimosso illico et immediato la stessa ragione del credito, con conseguente attuale e concreta conseguenza patrimoniale negativa per l'erario comunale.
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