Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2007, n. 15142
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Nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui é parte il soggetto colpito dall'evento. In tal caso non é necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art . 103, comma 2, cod. proc. civ., per cui difettando una tempestiva riassunzione ovvero se questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini dell'art. 305 cod. proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante per la causa interrotta, il giudice potrà, esercitando tale potere, disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito da evento interruttivo per il quale - se necessario - potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti istruttori assunti senza la partecipazione della parte colpita dalla perdita di capacità processuale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto EL - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. FORTE FA - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi riuniti, iscritti ai n.ri 7662 e 8716 del Ruolo Generale degli affari civili del 2003, proposti da:
MA RI ON, domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso iscritto al n. 7662/03, dall'avv. SCOTTI GALLETTA Antonio del foro di Napoli;
- ricorrente -
nonché
D'LI TO MICHELE, in proprio e quale legale rappresentante delle società a responsabilità limitata D'LI TO, IN e TA HE, elettivamente domiciliato in Roma, Via delle Cave di Pietralata n. 14, presso l'avv. MICHETTI Massimiliano, con gli avv.ti. TE Colucci e Nicolina Giuseppina Muccio, che rappresentano e difendono il D'PO e le dette società, per procure speciali in atti;
- ricorrenti -
contro
BANCA POPOLARE DELL'IRPINIA s.p.a., con sede in Avellino, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Baiamonti n. 10, presso l'avv. Di Sabato Franco, che la rappresenta e difende, per procura ai margini dei due distinti controricorsi di replica ai ricorsi delle due richiamate controparti;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli, Sezione Quarto Civile n. 335 del 18 gennaio - 1 febbraio 2002;
Udita alla Pubblica udienza del 3 aprile 2007, la relazione del Cons. Dott. FA FO;
Uditi l'avv. Scotti Galletta, per la ricorrente GN, e il P.M. Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Avellino, con sentenza del 23 giugno 1999, dichiarava estinto il processo nei quale erano state riunite le distinte opposizioni delle società a responsabilità limitata ER, VE e OM D'PO, di quest'ultimo in proprio e di AR IE GN, al decreto del suo Presidente del 26 gennaio 1996, che aveva loro ingiunto il pagamento alla Banca Popolare dell'Irpinia s.p.a., di L.
2.147.880.775 e accessori. Riunite le cause e sospesa la provvisoria esecuzione dell'ingiunzione, all'udienza del 9 febbraio 1998, il processo era dichiarato interrotto per il sopravvenuto fallimento della OM EL D'PO s.r.l. comunicato, "per delega dell'avv. Muccio", dall'avv. A. De TE;
con atto del 22 ottobre 1998, la Banca popolare dell'Irpinia aveva chiesto di dichiarare l'estinzione del processo, per violazione del termine di sei mesi di cui all'art. 305 c.p.c., per la riassunzione del giudizio.
La sentenza, emessa dopo la comparizione delle parti e la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., dichiarava inammissibili le eccezioni delle parti sulla nullità della delega all'avv. De TE per difetto della forma scritta e estinto tutto il processo, con applicazione dell'art. 653 c.p.c.. Contro tale sentenza proponevano appello i cinque opponenti, assumendo tutti la illegittimità della interruzione dichiarata nonostante la nullità della comunicazione del fallimento della s.r.l. OM D'PO, resa in udienza da procuratore diverso dal difensore di questa e privo di delega per iscritto a compiere tale atto e la sola GN deducendo l'erronea estensione dell'interruzione e della estinzione anche al procedimento sorto dalla opposizione di lei, nel quale nessuna delle parti aveva perso la capacità processuale.
Per un evento riferibile ad altra parte opponente e verificatosi in altro procedimento la appellante lamentava la estinzione dichiarata anche del giudizio sorto dalla sua opposizione, che aveva reso esecutivo il decreto ingiuntivo;
in subordine sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 299 e 274 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., qualora tali norme nel diritto vivente dovessero precluderle la prosecuzione della sua azione. In appello, la Banca popolare dell'Irpinia s.p.a. si costituiva e chiedeva il rigetto dei gravami delle controparti, che erano riuniti e decisi con sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 1 febbraio 2002, la quale rigettava entrambe le impugnazioni e condannava gli appellanti alle spese del grado.
La Corte ha confermato la pronuncia di primo grado, ritenendo tardiva e inammissibile l'eccezione di nullità della delega per difetto di forma scritta imposta dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, e riaffermando che l'interruzione riguardava tutto il processo, con conseguente infondatezza del secondo motivo di gravame della GN.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto separati ricorsi, il primo (n. 7662 del R.G. del 2003) di due motivi, illustrati da più memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c., da GN AR IE e il secondo (n. 8716 del medesimo R.G.), di un solo motivo, delle ss.rr.ll. EL D'PO, HE, VE e OM EL D'PO in proprio e ha resistito, con distinti controricorsi, la Banca popolare dell'Irpinia s.p.a.. Con ordinanza del 17 luglio 2006 n. 16195, la Sezione Prima Civile di questa Corte, riuniti i due ricorsi ai sensi dell'art. 335 c.p.c., ha rilevato che, nel giudizio di merito, si è applicato il principio di diritto della giurisprudenza di questa Corte all'epoca uniforme della indivisibilità della interruzione del processo, anche se costituito da più procedimenti relativi a cause connesse trattati unitariamente o riuniti, dando atto che nelle more vi era stata una pronuncia difforme della Sezione Lavoro di questa Corte, che aveva affermato invece la scindibilità della vicenda interruttiva, rilevante nella sola causa di cui è parte il soggetto colpito dall'evento che l'ha determinata.
In ragione del rilevato contrasto tra sezioni semplici il Primo Presidente ha disposto che sulla questione si pronunci questa Corte a sezioni unite, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., comma 2. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso della GN e la impugnazione di OM EL D'PO e delle società da lui rappresentate, prospettano la questione pregiudiziale a quella oggetto di contrasto e relativa alla nullità della dichiarazione d'interruzione, il cui superamento solo può consentire l'esame della estensione dell'efficacia di tale vicenda nelle altre cause scindibili e connesse, nelle quali nessuna parte ha perso la capacità processuale (art. 75 c.p.c.). La indicata pregiudizialità impone l'esame di detto motivo a queste sezioni unite, in deroga all'art. 142 disp. att. c.p.c., nella versione precedente alla novella di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n.40, art. 19, comma 1, lett. a (nello stesso senso S.U. 11 dicembre
2003 n. 18956, 1^ giugno 2004 n. 10478 e 24 aprile 2002 n. 6034). Viene denunciata violazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 9, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36,
per essere nulla, perché priva di forma scritta, la delega, del difensore della s.r.l. OM D'PO avv. Muccio all'avv. De TE, che ne ha dichiarato in udienza il fallimento, lamentando la GN pure omessa motivazione su tale punto.
Non è logico affermare che l'eccezione poteva dedursi solo all'udienza ove fu resa la dichiarazione, data l'assenza in essa dell'avv. Muccio, difensore della società fallita ne' è comprensibile la pretesa sanatoria della delega nulla, desunta dalla Corte di merito per la omessa eccezione d'invalidità dell'atto con la prima difesa del difensore sostituito.
La GN aggiunge, inoltre, che la delega non rinvenuta agli atti del processo, era da presumersi orale e quindi inesistente e comunque la sentenza impugnata non motiva nel negare rilievo alla eccezione di nullità della delega nella prima difesa contenuta nella memoria del 18 gennaio 1999 del suo difensore.
2. Correttamente la Corte d'Appello di Napoli afferma, alle pagg. 4 e 5 della sentenza, che "la nullità della delega per mancanza di forma scritta va rilevata dal giudice o opposta dalla controparte solo prima del compimento dell'atto per cui tale delega sia stata conferita" e può allegarsi ex post "purché nella prima istanza o difesa successiva, dalla parte il cui procuratore è stato irritualmente sostituito".
Risultano applicati l'art. 156 c.p.c., comma 3, per il quale "la nullità non può essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato" e art. 157 c.p.c., comma 2, che legittima solo "la parte nel cui interesse è stabilito un requisito" ad "opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso", peraltro "nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso".
La Corte d'Appello ha esattamente affermato la inammissibilità delle eccezioni di nullità della delega in applicazione del seguente principio di diritto: "Nell'ipotesi in cui il procuratore costituito venga sostituito per il compimento di singoli atti, la mancanza di delega scritta può essere rilevata d'ufficio o dalla controparte solo prima del compimento degli atti stessi, mentre l'eccezione successiva a tale momento è consentita soltanto alla parte il cui procuratore sia stato, di fatto ed irregolarmente, sostituito, nella prima istanza o difesa successiva alla notizia avuta dell'atto invalido" (Cass. 3 gennaio 2005 n. 29, 16 ottobre 2001 n. 12597, 10 giugno 1999 n. 5736, 18 febbraio 1996 n. 1574, tra molte). Il principio enunciato assorbe ogni problema sul preteso difetto di motivazione in ordine alla mancanza di legittimazione del difensore della GN a eccepire la nullità della delega di un avvocato che non aveva compiuto alcun atto in suo nome.
3. Con il secondo motivo di ricorso, la sola GN deduce violazione degli artt. 299 e 274 c.p.c., in rapporto all'art. 360 c.p.c., sollevando in subordine eccezione di illegittimità
costituzionale di tali norme, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. , nella parte in cui non prevedono che l'effetto interruttivo
sia limitato, nelle cause riunite, solo a quella o a quelle cui