Cass. pen., sez. II, sentenza 06/06/2023, n. 24284
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) R R nato a Napoli il 15/09/1953 2) A S nato a Napoli il 28/06/1976 avverso la sentenza del 08/10/2021 della Corte di Appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E C. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 9) per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto. Udite le conclusioni del difensore dell'imputato R R, Avv. M C, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore dell'imputata S A, Avv. Sandro D'AGATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R R e S A, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2019, ha condannato il RI alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e l'AVOLIO alla pena di 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000,00 multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, e 644 cod. pen. ed al reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 (esclusivamente per il RI).
2. Il ricorrente RI lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero. La Corte territoriale avrebbe affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza sull'erroneo presupposto che la rinuncia all'esame del teste CASTRI operata dal Pubblico Ministero all'udienza del no dicembre 2018/ determinerebbe il venir meno del diritto della difesa a procedere all'esame del teste. La motivazione sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui afferma la tardività dell'eccezione proposta nell'atto di appello, in quanto la nullità non è stata eccepita prima della chiusura del dibattimento;
il ricorrente lamenta che la difesa, prima della conclusione del giudizio di primo grado, non poteva avanzare alcuna tempestiva eccezione in considerazione della mancata emissione dell'ordinanza di revoca del teste CASTRI. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità conseguente alla mancata indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentali quali corpo di reato.
3. Il RI lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 268, 270 e 407 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. Il ricorrente eccepisce che nel procedimento in cui sono state disposte le attività di captazione non sarebbe mai stato effettuato il deposito dei verbali e delle registrazioni né le parti avrebbero ricevuto l'avviso di deposito di cui all'art. 268 cod. proc. pen. La difesa lamenta, inoltre, che le predette intercettazioni sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto i reati oggetto di giudizio non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
4. Il RI lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di usura.
4.1. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone offese del reato di cui al capo 2) non sarebbero idonee a dimostrare il carattere usurario dell'accordo raggiunto fra le parti né tale circostanza sarebbe desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita. La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dall'imputato dimostrerebbero che i prestiti risalirebbero ad un periodo anteriore al 2012 e non sarebbero collegati con gli acquisti dei tabacchi avvenuti nel 2015. I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato le dichiarazioni del teste S D B il quale avrebbe riferito di esser sl:ato incaricato dal RI di provvedere al pagamento della quantità dei tabacchi acquistati dall'imputato a nome della rivendita della ALLOCCA.
4.2. I giudici di merito avrebbero travisato il contenuto della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015, ricostruendo la vicenda di cui al capo 4) in modo assolutamente erroneo ed inverosimile.
4.3. La motivazione in ordine alla natura usuraria del prestito elargito dal RI in favore del PERROTTA (capo 5) sarebbe apparente in quanto fondata esclusivamente sul possesso da parte dell'imputato di assegni, circostanza sicuramente inidonea a dimostrare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia. La difesa ha rimarcato che lo stesso PERROTTA avrebbe escluso di aver versato somme a titolo di interessi e di non aver mai pattuito la dazione di vantaggi usurari.
4.4. I giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa Domenico CICALA (capo 6) il quale avrebbe chiarito la reale natura dei rapporti di dare-avere intercorsi con il RI;
il tenore di tali dichiarazioni escluderebbe la sussistenza del fatto in quanto i vantaggi di cui avrebbe goduto l'imputato (parcheggio della propria imbarcazione nel cantiere nautico del CICALA e conseguente attività di manutenzione. dell'imbarcazione) avrebbero un valore mininnale e sicuramente di natura non usuraria.
4.5. Viene, infine, eccepita l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) dell'imputazione, la persona offesa BARONE avrebbe riferito di non aver accettato l'accordo proposto dal RI e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna pattuizione di natura usuraria ma esclusivamente la dazione di 500,00 euro.
5. Il ricorrente RI eccepisce, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 644 cod. peri. e 530 cod. proc. pen. e deduce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993. A giudizio del ricorrente, infatti, il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 ha natura di reato istantaneo e si consuma, di conseguenza, con la concessione dei singoli finanziamenti. La difesa ha eccepito, in proposito, che, a fronte della erronea indicazione contenuta nel capo di imputazione secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria sarebbe stato commesso fino al 19 novembre 2014 (data di accertamento del reato), tutte le condotte di finanziamento sono state poste in esser in un arco temporale che va dall'anno 2008 al 2012 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6. 6. Il RI lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Entrambe le sentenze di merito non avrebbero indicato il percorso argomentativo che ha giustificato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 644, comma primo, cod. proc. pen. La motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche !:;arebbe carente in quanto fondata esclusivamente sulla gravità dei delitti e l'entità del profitto ottenuto dall'imputato e priva di ogni argomentazione in merito alla quantificazione dell'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione.
7. La ricorrente AVOLIO lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178, 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. La difesa eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero.La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza nonostante l'assoluta mancanza di un provvedimento di revoca della originaria ammissione della prova testimoniale. La ricorrente ha, inoltre, affermato che la deposizione del teste CASTRI sarebbe stata utilizzata dai giudici di merito per riscostruire le ipotesi di usura contestate all'imputata e che, di conseguenza, la sentenza non «potrebbe superare la cd. prova di resistenza in mancanza del suddetto contribuito probatorio».
8. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata. I giudici di appello, senza confutare adeguatamente le doglianze difensive, si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice. per poi ricostruire i fatti in modo differente da quanto indicato nella sentenza di primo grado.
8.1. Con particolare riferimento ai capi 2) e 4) della rubrica, la Corte di merito avrebbe affermato che la AVOLIO avrebbe concorso alla concessione del prestito in favore dei coniugi ALLOCCA/COSTANTINO/così smentendo il primo giudice che aveva escluso la partecipazione della ricorrente all'originario accordo
udita la relazione svolta dal Consigliere E C. udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al capo 9) per intervenuta prescrizione ed il rigetto del ricorso nel resto. Udite le conclusioni del difensore dell'imputato R R, Avv. M C, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore dell'imputata S A, Avv. Sandro D'AGATA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. R R e S A, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza dell'08 ottobre 2021 con la quale la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 9 gennaio 2019, ha condannato il RI alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 9.000,00 di multa e l'AVOLIO alla pena di 2, mesi 8 di reclusione ed euro 5.000,00 multa in relazione al reato continuato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, e 644 cod. pen. ed al reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 (esclusivamente per il RI).
2. Il ricorrente RI lamenta, con il primo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. Il ricorrente eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero. La Corte territoriale avrebbe affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza sull'erroneo presupposto che la rinuncia all'esame del teste CASTRI operata dal Pubblico Ministero all'udienza del no dicembre 2018/ determinerebbe il venir meno del diritto della difesa a procedere all'esame del teste. La motivazione sarebbe erronea ed illogica nella parte in cui afferma la tardività dell'eccezione proposta nell'atto di appello, in quanto la nullità non è stata eccepita prima della chiusura del dibattimento;
il ricorrente lamenta che la difesa, prima della conclusione del giudizio di primo grado, non poteva avanzare alcuna tempestiva eccezione in considerazione della mancata emissione dell'ordinanza di revoca del teste CASTRI. La sentenza di primo grado sarebbe affetta da nullità conseguente alla mancata indicazione dei documenti sequestrati in data 12 dicembre 2018 ed acquisiti al fascicolo dibattimentali quali corpo di reato.
3. Il RI lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 268, 270 e 407 cod. proc. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita l'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nel proc. pen. 4707/2011 R.G.N.R. Il ricorrente eccepisce che nel procedimento in cui sono state disposte le attività di captazione non sarebbe mai stato effettuato il deposito dei verbali e delle registrazioni né le parti avrebbero ricevuto l'avviso di deposito di cui all'art. 268 cod. proc. pen. La difesa lamenta, inoltre, che le predette intercettazioni sarebbero state acquisite in violazione dell'art. 270 cod. proc. pen. in quanto i reati oggetto di giudizio non rientrano tra i delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza.
4. Il RI lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 530 e 546 cod. proc. pen. e 644 cod. pen. nonché la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato continuato di usura.
4.1. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni delle persone offese del reato di cui al capo 2) non sarebbero idonee a dimostrare il carattere usurario dell'accordo raggiunto fra le parti né tale circostanza sarebbe desumibile dal contenuto delle conversazioni intercettate e dalla documentazione acquisita. La documentazione in atti e le dichiarazioni rese dall'imputato dimostrerebbero che i prestiti risalirebbero ad un periodo anteriore al 2012 e non sarebbero collegati con gli acquisti dei tabacchi avvenuti nel 2015. I giudici di merito avrebbero, inoltre, travisato le dichiarazioni del teste S D B il quale avrebbe riferito di esser sl:ato incaricato dal RI di provvedere al pagamento della quantità dei tabacchi acquistati dall'imputato a nome della rivendita della ALLOCCA.
4.2. I giudici di merito avrebbero travisato il contenuto della scrittura privata del 7 aprile 2008 e del rogito notarile del febbraio 2015, ricostruendo la vicenda di cui al capo 4) in modo assolutamente erroneo ed inverosimile.
4.3. La motivazione in ordine alla natura usuraria del prestito elargito dal RI in favore del PERROTTA (capo 5) sarebbe apparente in quanto fondata esclusivamente sul possesso da parte dell'imputato di assegni, circostanza sicuramente inidonea a dimostrare la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia. La difesa ha rimarcato che lo stesso PERROTTA avrebbe escluso di aver versato somme a titolo di interessi e di non aver mai pattuito la dazione di vantaggi usurari.
4.4. I giudici di merito avrebbero travisato le dichiarazioni della persona offesa Domenico CICALA (capo 6) il quale avrebbe chiarito la reale natura dei rapporti di dare-avere intercorsi con il RI;
il tenore di tali dichiarazioni escluderebbe la sussistenza del fatto in quanto i vantaggi di cui avrebbe goduto l'imputato (parcheggio della propria imbarcazione nel cantiere nautico del CICALA e conseguente attività di manutenzione. dell'imbarcazione) avrebbero un valore mininnale e sicuramente di natura non usuraria.
4.5. Viene, infine, eccepita l'insussistenza del reato di usura di cui al capo 7) dell'imputazione, la persona offesa BARONE avrebbe riferito di non aver accettato l'accordo proposto dal RI e, quindi, non vi sarebbe stata alcuna pattuizione di natura usuraria ma esclusivamente la dazione di 500,00 euro.
5. Il ricorrente RI eccepisce, con il quarto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 157 e 644 cod. peri. e 530 cod. proc. pen. e deduce la sopravvenuta prescrizione del reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993. A giudizio del ricorrente, infatti, il reato di cui all'art. 132 d.lgs. 385/1993 ha natura di reato istantaneo e si consuma, di conseguenza, con la concessione dei singoli finanziamenti. La difesa ha eccepito, in proposito, che, a fronte della erronea indicazione contenuta nel capo di imputazione secondo cui il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria sarebbe stato commesso fino al 19 novembre 2014 (data di accertamento del reato), tutte le condotte di finanziamento sono state poste in esser in un arco temporale che va dall'anno 2008 al 2012 con conseguente decorso del termine massimo di prescrizione pari ad anni 7 e mesi 6. 6. Il RI lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, la violazione degli artt. 62 -bis, 81 e 133 cod. pen. nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Entrambe le sentenze di merito non avrebbero indicato il percorso argomentativo che ha giustificato la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale previsto dall'art. 644, comma primo, cod. proc. pen. La motivazione con la quale i giudici di merito hanno rigettato la richiesta di concessione delle attenuanti generiche !:;arebbe carente in quanto fondata esclusivamente sulla gravità dei delitti e l'entità del profitto ottenuto dall'imputato e priva di ogni argomentazione in merito alla quantificazione dell'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione.
7. La ricorrente AVOLIO lamenta, con il primo motivo di impugnazione, l'inosservanza degli artt. 178, 180,495, 498, 511, 515 e 604 cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al motivo di appello con il quale era stata eccepita la nullità della sentenza di primo grado. La difesa eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente al mancato svolgimento del controesame del teste CASTRI e la conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal predetto testimone nel corso dell'esame svolto dal solo Pubblico Ministero.La Corte territoriale avrebbe erroneamente affermato l'insussistenza dell'invocata nullità della sentenza nonostante l'assoluta mancanza di un provvedimento di revoca della originaria ammissione della prova testimoniale. La ricorrente ha, inoltre, affermato che la deposizione del teste CASTRI sarebbe stata utilizzata dai giudici di merito per riscostruire le ipotesi di usura contestate all'imputata e che, di conseguenza, la sentenza non «potrebbe superare la cd. prova di resistenza in mancanza del suddetto contribuito probatorio».
8. La ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione della penale responsabilità dell'imputata. I giudici di appello, senza confutare adeguatamente le doglianze difensive, si sono limitati a richiamare le argomentazioni del primo giudice. per poi ricostruire i fatti in modo differente da quanto indicato nella sentenza di primo grado.
8.1. Con particolare riferimento ai capi 2) e 4) della rubrica, la Corte di merito avrebbe affermato che la AVOLIO avrebbe concorso alla concessione del prestito in favore dei coniugi ALLOCCA/COSTANTINO/così smentendo il primo giudice che aveva escluso la partecipazione della ricorrente all'originario accordo
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