Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/06/2012, n. 10285
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Le azioni possessorie sono esperibili davanti al giudice ordinario nei confronti della P.A. quando il comportamento della medesima non si ricolleghi ad un formale provvedimento amministrativo, emesso nell'ambito e nell'esercizio di poteri autoritativi e discrezionali ad essa spettanti, ed avente contenuto, in senso lato, ablativo, ma si concreti e si risolva in una mera attività materiale lesiva di beni, dei quali il privato vanti il possesso; ove risulti, invece, sulla base del criterio del "petitum" sostanziale, che oggetto della tutela invocata non è una situazione possessoria, ma il controllo di legittimità dell'esercizio del potere, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, competente essendo il giudice amministrativo. Ne consegue che va affermato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, ove il ricorrente, assumendo di essere stato molestato nel possesso di un terreno e di un'adiacente strada di sua proprietà, richieda la sospensione o l'eliminazione del provvedimento con cui l'amministrazione comunale abbia disposto la rimozione della recinzione e lo sgombero dell'area, al fine di ripristinare il libero transito dei mezzi agricoli usati da altri cittadini per raggiungere i propri fondi, non potendosi ravvisare nell'attività del Comune un disturbo di fatto del possesso del bene vantato dal privato, quanto l'esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di urbanistica e di circolazione stradale.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente agg. -
Dott. A M - Presidente di Sez. -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. P S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G A (C.F.: GLVNNN26P29B202A) e G A (C.F.: GRMNNN30E46B202M), rappresentati e difesi, per procura speciale in calce al ricorso, dall'Avvocato G R, elettivamente domiciliati in Roma, Via U. Boccioni n, 4, presso lo studio dell'Avvocato R V;
- ricorrenti -
contro
C D B, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dall'Avvocato M F, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Mirabello n. 7, presso lo studio dell'Avvocato M S;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 509 del 2005, depositata il 19 maggio 2005. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13 dicembre 2011 dal Consigliere relatore Dott. S P;
sentito, per i ricorrenti, l'Avvocato Cassiano per delega;
sentito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l'affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo e il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 1170 cod. civ. e art. 703 cod. proc. civ., Antonino Galvagno e Antonina Germanà esperivano azione di manutenzione din-nanzi al Tribunale di Catania, sezione distaccata di Bronte, sostenendo che il Comune di Bronte aveva posto in essere azioni di disturbo e di molestia del possesso del terreno di loro proprietà e della stradella privata ad esso adiacente, sito in Bronte, contrada Arciprete, in particolare notificando, al solo Galvagno, un provvedimento qualificato come "determinazione n. 111 dell'8.06.00" a firma del "dirigente del 5^ settore Geom. Daquino Alfio ", avente per oggetto "rimozione di recinzione e sgombero suolo stradale abusivamente occupato in Contrada Arciprete", con il quale si affermava che "le opere di recinzione così come effettuate, impediscono la libera circolazione dei mezzi agricoli utilizzati da altri cittadini per il raggiungimento delle loro proprietà situate a monte".
I ricorrenti, sul presupposto che il Comune avesse agito sine titulo e che avesse posto in essere azioni di disturbo e di molestia chiedevano al giudice ordinario la tutela del proprio possesso. Il Comune di Bronte si costituiva ed eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e comunque la carenza dei presupposti della esperita azione di manutenzione. L'adito Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
I ricorrenti proponevano allora appello, assumendo che il provvedimento avesse valore di sentenza, chiedendone la riforma con affermazione della giurisdizione del giudice ordinario e con rimessione al Tribunale competente ai sensi dell'art. 353 cod. proc. civ.. Nella resistenza del Comune, la Corte d'appello di Catania, con sentenza resa pubblica mediante deposito il 19 maggio 2005, rigettava il gravame.
Premesso che correttamente era stato proposto appello, posto che il Tribunale aveva concluso il procedimento possessorio negando la giurisdizione, provvedendo sulle spese e senza fissare l'udienza di prosecuzione per il merito, la Corte d'appello di Catania ha ritenuto incontroverso che gli appellanti, proprietari di un terreno in Contrada Arciprete di Bronte, avessero eseguito opere di recinzione del proprio terreno invadendo parte della sede stradale e che a seguito di ciò il Comune di Bronte, qualificando la strada come "comunale", notificò al Galvagno la determinazione dirigenziale n. 111 in data 8 giugno 2000, con la quale, premesso che "le opere di recinzione così come effettuate, impediscono la libera circolazione dei mezzi agricoli utilizzati da altri cittadini per il raggiungimento delle loro proprietà situate a monte", veniva intimata la demolizione delle opere di recinzione, il rilascio della sede stradale accorpata alla proprietà dei Galvagno e il ripristino della pavimentazione stradale.
La Corte d'appello, quindi, ha rilevato che il provvedimento non risultava essere stato impugnato dinnanzi ai giudice amministrativo, avendo gli appellanti preferito chiedere al Tribunale ordinario, in via di urgenza, di "sospendere o eliminare gli effetti del provvedimento notificato al ricorrente in data 13/06/2000". Prendendo in esame il motivo di gravame con il quale gli appellanti sostenevano la giurisdizione del giudice ordinario per avere il Comune agito sine titulo, la Corte d'appello ha rilevato che, nella specie, l'azione possessoria non era stata esperita avverso un comportamento meramente materiale dell'amministrazione, ma avverso la citata determinazione n. 111 in data 8 giugno 2000, che costituiva un provvedimento amministrativo, esaurientemente motivato, in cui erano state esposte le ragioni della sua adozione e gli scopi da perseguire (la tutela della strada ritenuta pubblica);e cioè un provvedimento amministrativo avverso il quale era configurabile la sola tutela dinnanzi al giudice amministrativo.
Per la cassazione di questa sentenza Antonino Galvagno e Germanà Antonina hanno proposto ricorso sulla base di cinque motivi, illustrati da memoria;ha resistito, con controricorso, il Comune di Bronte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art.360 c.p.c., n. 1, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 703 cod. proc. civ., artt. 1168 e 1170 cod. civ. e della L. n. 2248 del 1865, art. 4, All. E, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe
errato nel ritenere che l'azione possessoria fosse stata proposta avverso "l'emanazione di un atto amministrativo anziché avverso un comportamento meramente materiale".
Premesso che la giurisdizione si determina sulla base della domanda e dal cosiddetto petitum sostanziale, il quale si identifica anche e soprattutto con la causa petendi, i ricorrenti deducono che l'azione possessoria era stata proposta perché il Comune di Bronte aveva molestato il loro possesso ponendo in essere attività materiali, compiute sine titulo, prima ancora di qualsivoglia successivo provvedimento. In particolare, i Vigili urbani di Bronte, nel mentre erano in corso i lavori di recinzione, avevano posto in essere "condotte ostruzionistiche - rectius attività materiali idonee ad invadere la sfera giuridica e patrimoniale dei ricorrenti - dirette a impedire agli esponenti il legittimo esercizio dei propri diritti soggettivi ed il godimento di beni di loro legittima proprietà", "in difetto di qualsivoglia provvedimento autoritativo/ablativo idoneo a "sottrarre al privato la proprietà o la disponibilità del bene ovvero diretto a mutarne il modo di godimento"" e ciò sulla base dell'affermato, ma non provato, carattere pubblico della stradella sulla quale insisteva la recinzione.
I ricorrenti sostengono quindi che, a fronte delle loro rimostranze relativamente a tale condotta dei Vigili, il Comune aveva risposto con la determinazione citata, ma senza giustificare in alcun modo il denunciato abuso.
La individuazione del petitum e della causa petendi era dunque agevole sulla base di quanto dedotto nel ricorso ex art. 1170 cod. civ., nel quale si chiedeva "previo accertamento e declaratoria
dell'avvenuta molestia "nel legittimo possesso e godimento del terreno da sempre goduto in contrada Arciprete e della stradella privata", di ordinare al Comune di Bronte, in persona del sindaco pro tempore, "la cessazione della illecita turbativa del possesso pacificamente esercitato e goduto dai ricorrenti da tempo, emettendo ogni provvedimento utile al fine". Oggetto del giudizio possessorio non era dunque la impugnativa di un provvedimento amministrativo, ma la richiesta di cessazione della turbativa o molestia.