Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2019, n. 27366

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2019, n. 27366
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27366
Data del deposito : 24 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso 12466-2016 proposto da: M G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TARVISI0,2, presso lo studio legale FARSETTI-AMOROSO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI VERDE, GIOVANNI PINO;
- ricorrente e c/ricorrente all'incidentale -

contro

M D C F, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MICHELE MERCATI

51, presso lo studio dell'avvocato A B, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;

- controricorrente -

M D C M, elettivamente domiciliato in ROMA,

LUNGOTEVERE MELLINI

24, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 711/2015 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 15/12/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M che ha concluso per la parziale inammissibilità e per il resto e comunque per il rigetto del ricorso principale e per l'assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
udito l'Avvocato V G, difensore della ricorrente principale che ha chiesto l'accoglimento delle difese esposte ed in atti;
udito l'Avvocato B A, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento delle conclusioni esposte ed in atti;
udito l'Avvocato G G difensore della controricorrente con controricorso incidentale condizionato, che ha chiesto l'accoglimento di quanto esposto ed ha insistito per l'inammissibilità o rigetto del ricorso principale.

FATTI DI CAUSA

1. La vicenda processuale, per quel che è qui di utilità, può sintetizzarsi come segue.

1.1. Il Tribunale di Messina, accogliendo la domanda di Giuseppina M, dichiarò simulati taluni atti di compravendita di azioni sociali stipulati fra la madre (alienante) e i fratelli F e Maria, così come quello concernente un compendio immobiliare, di cui acquirente figurava il solo F. Inoltre, ritenne integrare una donazione indiretta in favore di F la rinunzia della di lui madre a far valere i diritti ereditari derivanti dalla successione del marito, Sergio M. Veniva, invece, disattesa la chiesta declaratoria di simulazione relativa al trasferimento degli altri beni elencati nell'atto di citazione.

1.1. La Corte d'appello di Messina, con la pronuncia qui al vaglio, decidendo sull'appello principale di F M di Condojanni e su quello incidentale della germana Giuseppina, sempre per quel che qui rileva: a) escludeva che la rinuncia a far valere i propri diritti ereditari da parte della madre dei M costituisse donazione indiretta in favore del figlio F;
b) disattendeva il motivo con il quale Giuseppina M aveva chiesto che fosse dichiarato simulato il contratto d'affitto agrario stipulato tra la defunta madre (affittante) e il figlio F (affittuario);
c) disattendeva il motivo con il quale Giuseppina M aveva chiesto dichiararsi simulati i contratti attraverso i quali i fratelli F e Maria avevano ottenuto la disponibilità di taluni beni mobili di valore della de cuius.

2. Giuseppina M ricorre avverso la decisione d'appello sulla base di cinque motivi. Controricorrono, con atti separati, F e Maria M di Condojanni, la quale ultima propone, altresì, ricorso incidentale condizionato, al quale resiste con controricorso la ricorrente principale. Tutte le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorso deduce violazione degli artt. 759, 537 e 554, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Questi, in sintesi, gli argomenti fondanti della censura. La Corte locale aveva errato nel non avere assegnato natura di donazione indiretta alla rinunzia della madre delle parti in causa a far valere i propri diritti successori derivanti dalla morte del marito, in quanto non era esatto affermare che una tale scelta non aveva implementato l'arricchimento del figlio F, il quale, per decisione testamentaria del padre, era stato istituito unico erede, diseredando gli altri legittimari. Difatti, con la rinuncia in parola la madre aveva negato alla ricorrente la possibilità di «chiedere la riduzione delle disposizioni lesive dei diritti della madre nel giudizio da lei intentato per rivendicare la sua posizione (non disponibile) dell'eredità paterna», così finendosi per «affermare il principio secondo il quale il legittimario, rinunciando al suo diritto alla quota di legittima, può beneficiare l'unico erede testamentario, sacrificando, sì, i suoi diritti, ma al solo scopo di pregiudicare alcuni tra coloro che hanno diritto ad una quota parte del suo patrimonio».

1.1. La doglianza è infondata per il convergere di una pluralità di ragioni. L'eventuale arricchimento di F è conseguenza ipotetica, del tutto indiretta e non dipendente dalla scelta, peraltro personalissima, della madre a non far valere i propri diritti successori. Non ricorre l'ipotesi della donazione indiretta, quale che sia la ricostruzione dell'istituto alla quale si voglia aderire (il fenomeno, in genere spiegato come la risultante della combinazione di due negozi -il negozio-mezzo ed il negozio-fine, accessorio e integrativo-, trova s plurime varianti in giurisprudenza e dottrina, giungendosi a reputare, non solo che non sia necessario il concorso di due negozi, ma che, addirittura possa ottenersi l'effetto della liberalità anche combinando un mero atto con un negozio - tale opinione, peraltro minoritaria, risulta posta in dubbio oramai dalle S.U. -sent. n. 18725, 27/7/2017-), mancando la univocità dello scopo liberale e, prima che la correlazione fra gli atti, in radice, la combinazione fra due strumenti (v'è la rinuncia, ma non si coglie dove debba risiedere l'altro strumento orientato al fine). Inoltre, l'ipotetico rivendicato vantaggio non è ricollegabile alla rinuncia, se non attraverso plurime e non prevedibili serie causali (la madre avrebbe dovuto vedersi riconosciuta la posizione di legittimaria, a questa sarebbe dovuta conseguire un effettivo arricchimento, la genitrice avrebbe dovuto lasciare in eredità quanto acquisito), con la conseguenza che non si rinviene un apprezzabile nesso di causalità.
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