Cass. civ., SS.UU., ordinanza 16/02/2022, n. 05102
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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14888-2021 proposto da: FINANZIARIA IMMOBILIARE PARTECIPAZIONI ABRUSCI - F.I.P.A.B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato C C, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C;- ricorrente -contro F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14888/2021 Numero sezionale 13/2022 Numero di raccolta generale 5102/2022 GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A., in persona del Data pubblicazione 16/02/2022 legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 11, presso lo studio dell'avvocato G M E, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;- controricorrente - nonchè contro REGIONE PUGLIA;- intimata - per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1186/2015 del TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE di BARI. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2022 dal Consigliere Dott. Marco Marulli;lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mauro Vitiello, il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. FATTI DI CAUSA 1.1. Con ricorso per il regolamento preventivo della giurisdizione, la Finanziaria Immobiliare Partecipazioni Abrusci – F.I.P.A.B. s.r.l. chiede che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda a suo tempo proposta avanti al giudice amministrativo dalla propria dante causa Ecoacqua s.r.l. – nella cui posizione anche processuale era succeduta avendone rilevato il ramo di azienda relativo alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – per l'annullamento degli atti a mezzo dei quali la Regione Puglia aveva negato il rilascio dell'autorizzazione unica prevista dall'art. 12 d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica ricavata da fonti rinnovabili e, nella specie, dall'impiego di biomasse. Ric. 2021 n. 14888 sez. SU - ud. 11-01-2022 -2- F i r m a t o D a : P A C I T T I S A B R I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 2 f a a 7 d 1 4 b b 1 2 b e 8 7 b f e 3 f b 4 6 e 2 5 b c 3 7 - F i r m a t o D a : T I R E L L I F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 6 7 7 e 0 b b f 8 3 c 5 4 6 8 e 1 f 3 9 b 8 4 8 8 5 f b b 6 c Numero registro generale 14888/2021 Numero sezionale 13/2022 Numero di raccolta generale 5102/2022 Data pubblicazione 16/02/2022 Al fine dichiarato la ricorrente evidenzia che i provvedimenti di emanazione regionale oggetto della proposta impugnazione avanti al giudice amministrativo risultano, a suo dire, adottati in violazione dei termini – considerati perentori dalla giurisprudenza di settore – indicati dal citato art. 12 d.lgs. 387/2003, di guisa che la condotta procedimentale ascritta alla P.A. sarebbe lesiva dei principi di affidamento e di buona fede che debbono connotare i rapporti di essa con gli utenti interessati e sarebbe fonte di un pregiudizio in suo danno insistendo su una posizione che per la nullità degli atti impugnati andrebbe qualificata come di diritto soggettivo perfetto. 1.2. Al mezzo così dispiegato si oppone il Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., già parte nel incardinato giudizio amministrativo, che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva ed in subordine l'infondatezza del ricorso;non ha svolto attività difensiva la Regione Puglia pure convenuta nel detto giudizio.
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