Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24684

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2023, n. 24684
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24684
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO VINCENZO nato a CASERTA il 07/07/1973 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di NPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NRDO lette le conclusioni del PG

MARILIA DI NRDO

Il PG chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il residuo reato per prescrizione Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 settembre 2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, all'esito del giudizio abbreviato: - ha assolto V D M dal reato di cui all'art. 171 -ter, comma 1, lett. d), legge n. 633 del 1941, così riqualificato il fatto di cui alla prima parte del capo a), in cui era contestato il delitto di cui alla lett. a), perché il fatto non è previsto dalla legge come reato;
- ha assolto l'imputato dal reato ascritto nella seconda parte del capo a), ex art. 171 -ter, comma 2, lett. b), legge n. 633 del 1941, perché il fatto non sussiste;
- ha condannato V D M per i reati ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, (capo a), per avere detenuto per la vendita oltre 50 copie di supporti audio e video contraffatti ed illecitamente riprodotti, e 648 cod. pen. (capo b), per avere acquistato o ricevuto tali supporti, di provenienza illecita, perché abusivamente, riprodotti - in Mondragone il 23 agosto 2012 - ritenute la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, e la continuazione, considerato più grave il reato sub b), con la riduzione per il rito, alla pena di 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa, con la confisca e distruzione dei CD e DVD in sequestro, le pene accessorie.

1.1. Con la sentenza del 6 giugno 2022, la Corte di appello di Napoli, in riforma di quella del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha dichiarato non doversi procedere per il reato sub a), qualificato nel delitto ex art. 171-ter, comma 2, lett. a), legge n. 633 del 1941, perché estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena per il capo b), ex art. 648 cod. pen., in 3 anni e 4 mesi di reclusione ed € 5.000 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato.

2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione con riferimento alla declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo a) per l'omessa pronuncia sul primo motivo di appello con cui si contestò l'erronea qualificazione giuridica del fatto nel reato di cui alla lett. a) dell'art. 171 -ter, comma 2, 648 cod. pen. anziché nella lett. d), e l'erronea qualificazione quale circostanza aggravante della detenzione di oltre 50 copie. Si deduce, altresì, il travisamento della prova e l'errata applicazione dell'art.129 cod. proc. pen.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 133, 81 cpv. cod. pen. e 442, comma 2, cod. proc. pen. poiché la Corte di appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato di cui al capo a), ha confermato la pena inflitta in primo grado e non avrebbe operato la riduzione per il giudizio abbreviato.

2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. perché mancherebbe la prova della consapevolezza della provenienza illecita del bene.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nel dichiarare la prescrizione del reato di cui al capo a) la Corte di appello non ha tenuto conto degli effetti della recidiva;
sul punto la sentenza non è stata impugnata dall'accusa.

1.1. Come affermato da S.U. n. 35490 del 28/05/2009, T, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di «constatazione», ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di «apprezzamento» e sia, quindi, incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o dì approfondimento. In presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione), la formula di proscioglimento nel merito può essere, dunque, adottata solo quando dagli atti risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato e non nel caso di insufficienza o contraddittorietà della prova di responsabilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 T, Rv. 244274).
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