Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11452

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11452
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11452
Data del deposito : 8 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22034-2020 proposto da: COMUNE D S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHIANA

48, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;

- ricorrente -

contro

UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MARZIO

3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S M ed A D L;
- con troricorrente - nonchè

contro

AMIAS SERVIZI S.R.L., UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, PROVINCIA DI BERGAMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 16/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

Uniacque S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del ciclo delle acque nella provincia di Bergamo, impugnò, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, gli atti con cui il Comune di Selvino aveva subordinato la consegna dell'acquedotto comunale al pagamento di un corrispettivo o, in alternativa, all'acquisizione del ramo di azienda della ex municipalizzata, poi diventata AMIAS S.r.l., con capitale interamente detenuto dal predetto Comune, attuale gestrice e detentrice dell'acquedotto comunale. Con i motivi di impugnazione Uniacque S.p.a. dedusse la concorrente violazione degli artt. 147, 148 e 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono, rispettivamente, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e la gratuità della concessione delle reti al gestore di tale servizio. Chiese altresì, cumulativamente, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, stante il pregiudizio patrimoniale conseguente all'impossibilità di ottimizzare il Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- servizio integrato e le relative tariffe per la mancata realizzazione della rete idrica comunale. Si costituì il Comune di Selvino eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non lesivo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.

AMIAS

Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non si costituirono in giudizio. Il Tribunale adito rigettò l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, sul punto rilevando che, con l'atto impugnato, il Comune aveva espressamente rigettato la richiesta della società ricorrente di consegnarle gratuitamente, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica di proprietà del Comune necessaria per l'esecuzione del servizio idrico integrato e che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui l'azione di annullamento dell'atto impugnato non fosse ex se pienamente satisfattiva, andava comunque garantita la praticabilità di una tecnica di tutela in grado di proteggere, ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. nonché dell'art. 1 c.p.a., la posizione sostanziale dedotta in giudizio che, nella specie, si era tradotta espressamente nella proposizione dell'azione di condanna, oltre che al risarcimento dei danni, a consegnare l'infrastruttura idrica di proprietà dell'ente resistente. Nel merito quel Tribunale rimarcò che la Conferenza d'Ambito, con deliberazione del 20 marzo 2006 n. 4, aveva affidato a Uniacque S.p.a. la gestione del servizio in questione per il territorio della provincia di Bergamo;
a tale deliberazione aveva fatto seguito il contratto di servizio del 4 giugno 2007 stipulato tra il Comune di ATO Bergamo e l'Uniacque S.p.a. nel quale, tra l'altro, era stato stabilito il termine finale, ormai da tempo decorso, di completamento del procedimento di aggregazione dei gestori preesistenti;
il Comune Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -3- resistente - che aveva sottoscritto la convenzione in qualità di ente locale ricompreso nell'ATO della provincia di Bergamo - non aveva chiesto né comunque ottenuto l'autorizzazione alla prosecuzione diretta ed in deroga del servizio aggregato, sicché l'omessa esecuzione di consegnare, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica alla società Uniacque, concessionaria del servizio idrico integrato, si era tradotta in un inadempimento di obbligo ex lege. Evidenziò quel Tribunale che il regime giuridico della rete infrastrutturale demaniale (in quanto realizzata dal Comune e, ancorché gestita dalla società partecipata dalla medesima amministrazione, facente parte, ai sensi degli artt. 822, 824 e 143 d.lgs. n. 152 del 2006, del demanio civico) era ostativo, contrariamente all'assunto del Comune, alla titolarità di essa in capo alla società partecipata, che deteneva il bene demaniale strumentalmente ai soli fini della gestione di un servizio che, in ragione della diversa modalità in forma aggregata, era ormai cessato, sicché il ricorso era sul punto fondato. Ritenne, invece, il Tribunale Superiore delle Acque pubbliche che, in relazione alla domanda di risarcimento dei danni, la ricorrente non avesse assolto all'onere della prova del pregiudizio economico effettivamente subito per l'omessa consegna dell'acquedotto comunale in questione Quel Tribunale accolse, quindi, il ricorso limitatamente all'accertamento del diritto alla consegna dell'acquedotto comunale, rigettò la domanda di risarcimento dei danni e condannò il Comune di Selvino al pagamento delle spese di lite in favore di Uniacque S.p.a.. Avverso tale sentenza la parte soccombente ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo e illustrato da memoria. Uniacque S.p.a. ha resistito con controricorso, pure illustrato da memoria. Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -4-
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