Cass. civ., SS.UU., ordinanza 08/04/2022, n. 11452
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Testo completo
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 22034-2020 proposto da: COMUNE D S, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;
- ricorrente -
contro
UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S M ed A D L;
- con troricorrente - nonchè
contro
AMIAS SERVIZI S.R.L., UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, PROVINCIA DI BERGAMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Uniacque S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del ciclo delle acque nella provincia di Bergamo, impugnò, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, gli atti con cui il Comune di Selvino aveva subordinato la consegna dell'acquedotto comunale al pagamento di un corrispettivo o, in alternativa, all'acquisizione del ramo di azienda della ex municipalizzata, poi diventata AMIAS S.r.l., con capitale interamente detenuto dal predetto Comune, attuale gestrice e detentrice dell'acquedotto comunale. Con i motivi di impugnazione Uniacque S.p.a. dedusse la concorrente violazione degli artt. 147, 148 e 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono, rispettivamente, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e la gratuità della concessione delle reti al gestore di tale servizio. Chiese altresì, cumulativamente, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, stante il pregiudizio patrimoniale conseguente all'impossibilità di ottimizzare il Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- servizio integrato e le relative tariffe per la mancata realizzazione della rete idrica comunale. Si costituì il Comune di Selvino eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non lesivo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
AMIAS
Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non si costituirono in giudizio. Il Tribunale adito rigettò l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, sul punto rilevando che, con l'atto impugnato, il Comune aveva espressamente rigettato la richiesta della società ricorrente di consegnarle gratuitamente, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica di proprietà del Comune necessaria per l'esecuzione del servizio idrico integrato e che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui l'azione di annullamento dell'atto impugnato non fosse ex se pienamente satisfattiva, andava comunque garantita la praticabilità di una tecnica di tutela in grado di proteggere, ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. nonché dell'art. 1 c.p.a., la posizione sostanziale dedotta in giudizio che, nella specie, si era tradotta espressamente nella proposizione dell'azione di condanna, oltre che al risarcimento dei danni, a consegnare l'infrastruttura idrica di proprietà dell'ente resistente. Nel merito quel Tribunale rimarcò che la Conferenza d'Ambito, con deliberazione del 20 marzo 2006 n. 4, aveva affidato a Uniacque S.p.a. la gestione del servizio in questione per il territorio della provincia di Bergamo;
a tale deliberazione aveva fatto seguito il contratto di servizio del 4 giugno 2007 stipulato tra il Comune di ATO Bergamo e l'Uniacque S.p.a. nel quale, tra l'altro, era stato
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato S A, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M S;
- ricorrente -
contro
UNIACQUE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
LUNGOTEVERE MARZIO
3, presso lo studio dell'avvocato D V, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati S M ed A D L;
- con troricorrente - nonchè
contro
AMIAS SERVIZI S.R.L., UFFICIO D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, PROVINCIA DI BERGAMO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 16/2020 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 14/02/2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2021 dal Consigliere ANTONIETTA SCRIMA.
FATTI DI CAUSA
Uniacque S.p.a., gestore del servizio idrico integrato del ciclo delle acque nella provincia di Bergamo, impugnò, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, gli atti con cui il Comune di Selvino aveva subordinato la consegna dell'acquedotto comunale al pagamento di un corrispettivo o, in alternativa, all'acquisizione del ramo di azienda della ex municipalizzata, poi diventata AMIAS S.r.l., con capitale interamente detenuto dal predetto Comune, attuale gestrice e detentrice dell'acquedotto comunale. Con i motivi di impugnazione Uniacque S.p.a. dedusse la concorrente violazione degli artt. 147, 148 e 153 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che prevedono, rispettivamente, l'unitarietà della gestione del servizio idrico integrato e la gratuità della concessione delle reti al gestore di tale servizio. Chiese altresì, cumulativamente, la condanna del Comune al risarcimento dei danni, stante il pregiudizio patrimoniale conseguente all'impossibilità di ottimizzare il Ric. 2020 n. 22034 sez. SU - ud. 09-11-2021 -2- servizio integrato e le relative tariffe per la mancata realizzazione della rete idrica comunale. Si costituì il Comune di Selvino eccependo, in rito, l'inammissibilità del ricorso, per essere stato impugnato un atto non lesivo, e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
AMIAS
Servizi S.r.l., l'Ufficio d'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Bergamo e la Provincia di Bergamo non si costituirono in giudizio. Il Tribunale adito rigettò l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal Comune, sul punto rilevando che, con l'atto impugnato, il Comune aveva espressamente rigettato la richiesta della società ricorrente di consegnarle gratuitamente, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 152 del 2006, l'infrastruttura idrica di proprietà del Comune necessaria per l'esecuzione del servizio idrico integrato e che, nel rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale, nel caso in cui l'azione di annullamento dell'atto impugnato non fosse ex se pienamente satisfattiva, andava comunque garantita la praticabilità di una tecnica di tutela in grado di proteggere, ai sensi degli artt. 24, 103 e 113 Cost. nonché dell'art. 1 c.p.a., la posizione sostanziale dedotta in giudizio che, nella specie, si era tradotta espressamente nella proposizione dell'azione di condanna, oltre che al risarcimento dei danni, a consegnare l'infrastruttura idrica di proprietà dell'ente resistente. Nel merito quel Tribunale rimarcò che la Conferenza d'Ambito, con deliberazione del 20 marzo 2006 n. 4, aveva affidato a Uniacque S.p.a. la gestione del servizio in questione per il territorio della provincia di Bergamo;
a tale deliberazione aveva fatto seguito il contratto di servizio del 4 giugno 2007 stipulato tra il Comune di ATO Bergamo e l'Uniacque S.p.a. nel quale, tra l'altro, era stato
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