Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/07/2022, n. 28638
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B L, nata a Ottaviano il 10.11.1978;avverso il decreto del 13 gennaio 2022 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Noia;visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere Fabrizio D'Arcangelo;lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;lette le conclusioni del difensore della persona sottoposta ad indagini, avvocato G G, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. L'avvocato G G, nell'interesse di L B, ricorre avverso il decreto di ispezione della copia forense del dispositivo di telefonia mobile Galaxy A21s alla medesima sequestrato, emesso ai sensi dell'art. 244 cod. proc. pen. dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Nola, e ne chiede l'annullamento, deducendone l'abnormità. Espone la ricorrente che: - in data 21 dicembre 2021, veniva notificato alla B, sottoposta ad indagine per il delitto di cui agli artt. 110, 353 cod. pen., il decreto di perquisizione personale e di contestuale sequestro probatorio del proprio telefono cellulare, che la difesa aveva impugnato, proponendo richiesta di riesame;- in data 27 dicembre 2021 la polizia giudiziaria aveva proceduto ad accertamento tecnico non ripetibile sul telefono cellulare in uso alla B, acquisendo copia forense dell'hard disk del telefono, che in data 30 dicembre 2021 veniva restituito alla ricorrente;- in data 13 gennaio 2022 i Carabinieri del gruppo Castello di Cisterna avevao notificato alla ricorrente un decreto di ispezione informatica disposta in pari data dal Pubblico Ministero sulla copia forense del cellulare della B. Deduce la ricorrente che il decreto di ispezione impugnato sarebbe abnorme, in quanto l'ispezione sarebbe stata realizzata sull'intero contenuto dell'hard disk del dispositivo di telefonia mobile ancora in sequestro probatorio e, inoltre, sulla base di un decreto di sequestro sottoposto al vaglio del Tribunale del riesame e, dunque, passibile di annullamento. 4. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, secondo la disciplina delineata dall'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020, prorogata per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. Il Procuratore generale, nella requisitoria e conclusioni scritte dell'Il marzo 2022, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, in quanto il mezzo di ricerca della prova sarebbe contemplato dal sistema processuale e costituirebbe legittimo esercizio di poteri investigativi propri del pubblico ministero. Con memoria depositata in data 12 aprile 2022 la ricorrente ha rilevato che il decreto di ispezione telematica sarebbe stato emesso dal Pubblico Ministero dopo l'annullamento del decreto di sequestro probatorio disposto dal Tribunale del riesame nei confronti del concorrente Aniello D e che le motivazioni con le quali il Tribunale del Riesame ha annullato il decreto di sequestro del 20 dicembre 2021, attenendo a vizi propri del decreto e non relativi esclusivamente alla posizione del D, dovrebbero essere estesi anche alla B.
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