Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2022, n. 18971

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/05/2022, n. 18971
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18971
Data del deposito : 12 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PA IO, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 28/10/2021 del Tribunale del riesame di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, avvocato Mario Turi, che ha insistito per raccoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. IO PA, a mezzo del difensore avvocato Mario Turi, ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Salerno che ha rigettato il ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza cautelare del divieto di dimora nel Comune di Salerno emessa dal G.i.p. del Tribunale di Salerno, in ordine ai delitti di cui ai capi 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) per i reati di cui agli artt. 416, 353 e 353-bis, cod. pen. Secondo le imputazioni provvisorie, IO PA, in qualità di Presidente della "Alba Nova" Società Cooperativa Sociale, è accusato di essersi associato con altri soggetti a capo di analoghe compagini sociali gerenti servizi di manutenzione del patrimonio comunale di Salerno, al fine di controllare e gestire in situazione di monopolio gli affidamenti di appalti ( e le successive proroghe), assegnati in favore di cooperative sociali di tipo B da parte del Comune di Salerno (capo 5);
a detta condotta associativa sarebbero seguiti i reati fine di turbata libertà degli incanti, oltre che attività finalizzate a turbare la gara e le modalità di scelta del contraente per mezzo di attività collusive (capi 6, 7, 8, 9, 11, 12);
condotte complessivamente contestate sino ad aprile 2021. 2. IO PA deduce i seguenti motivi di ricorso.

2.1. Violazione di legge processuale ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. quanto ad utilizzabilità delle intercettazioni disposte per mezzo del captatore informatico, in violazione degli artt. 4 e 6, d.lgs. n. 216/2017. Il ricorrente osserva come non potesse farsi ricorso al captatore informatico per le indagini in ordine ai delitti di cui agli artt. 353 e 353-bis cod. pen., in quanto fattispecie non rientranti tra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione di cui agli artt. 314 - 335-bis cod. pen. disciplinati dal capo I, del titolo II, del libro II, del codice penale. Si rileva come il Tribunale non avrebbe potuto tenere conto dei risultati delle indagini

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