Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/01/2023, n. 00674
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da M N R, nato a Gela 1'1/7/1950 avverso l'ordinanza emessa il 9/6/2022 dal Tribunale di Caltanissetta;visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;udita la relazione del consigliere P D G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M F L, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;vista la memoria dell'avvocato G V. RITENUTO IN FATTO 1. Nei confronti del ricorrente venivano congiuntamente applicate la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e la misura interdittiva del divieto di esercitare uffici direttivi di persone giuridiche ed imprese. Le due misure cautelari veniva autonomamente impugnate e subivano una sorte diversa, posto che la misura interdittiva veniva confermata con ordinanza del Tribunale del riesame di Caltanissetta, mentre l'ordinanza cautelare concernente la misura dell'obbligo di presentazione veniva annullata, sul presupposto che le esigenze cautelari erano adeguatamente garantite dalla misura interdittiva. Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta, confermava la sussistenza nei confronti di M N R dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui agli artt. 319, secondo comma, 110 e 321 cod. pen., per avere, quale amministratore della s.r.l. La Fenice, in concorso con S B, promesso e dato al pubblico ufficiale G T, presidente del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico Ipab (Istituzione pubblica di assistenza e beneficienza) "A Aldisio", nonché a S S, imprecisate somme di denaro e altre utilità (aiuto per la raccolta del 5x1000 in favore di una onlus;appoggio elettorale per le elezioni europee del 2019;assunzione di S S nella società La Fenice), al fine di ottenere l'assegnazione degli immobili e della gestione dei servizi della casa di riposo "A Aldisio". 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il M, articolando due motivi e precisando che l'interesse al ricorso deriva dal fatto che la misura cautelare è stata annullata esclusivamente per la ritenuta insussistenza del periculum, avendo per converso il Tribunale riconosciuto i gravi indizi di colpevolezza. Con il ricorso in cassazione, pertanto, il M richiede l'annullamento della misura cautelare anche sotto il diverso profilo dell'insussistenza della gravità indiziarla.
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