Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2019, n. 20529
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASAREALE SERGIO nato a BARI il 29/03/1964 avverso la sentenza del 28/03/2018 del GIUDICE DI PACE di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S S che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con restituzione atti udito il difensore La parte civile si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di C S, imputato del reato di diffamazione continuata per avere offeso la reputazione di D R, per estinzione del reato a seguito di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 542 c.p.p.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo un solo motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 21 D. L.vo n. 274 del 2000 rilevando che, a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso al giudizio immediato da parte della persona offesa ricorrente, la difesa dell'imputato non aderiva alla stessa, ma, al contrario, insisteva per la pronuncia assolutoria nel merito per l'insussistenza del fatto, sicchè il G.d.P. non avrebbe potuto pronunciare la sentenza di estinzione del reato, conseguente, ex lege, solo alla accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'imputato, tanto più che la rinuncia al ricorso veniva effettuata dal difensore della persona offesa, sprovvisto della procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come premesso, il ricorrente - imputato del reato di diffamazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Bari, istaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 - si duole della declaratoria di non doversi procedere conseguente a remissione di querela, rectius, rinuncia al ricorso, formulata in udienza dalla persona offesa, deducendo di non avere accettatollà _tri_nuncila remissione di querela, ma di avere invocato la assoluzione nel merito per l'insussistenza del fatto, instando anche per le statuizioni di cui all'art. 542 cod.proc.pen. in favore di esso imputato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è già chiarito che - data l'equiparazione legislativa ( art. 21 ,comma quinto D. I.vo n. 274/2000)) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela - la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti al Giudice di Pace , ex art. 21 del D. Lgs. N. 274 del 2000, equivale alla remissione di querela, derivandone, n caso di accettazione dell'imputato, l'estinzione del reato. ( Sez. 5 n. 42427 del 05/10/2011, Rv. 251591;
Sez. 4 n. 7366 del 06/02/2014, Rv. 259328).
4. Fatta tale premessa, dal verbale di udienza del 28 marzo 2018 - al quale la Corte ha accesso in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - si rileva che il rappresentante (sostituto processuale del difensore di fiducia) della persona offesa, Domenico Rutigliano, dichiarava di rinunciare al ricorso introduttivo;
seguono le conclusioni delle altre parti, e, segnatamente, del P.M. di udienza, il quale concludeva per la declaratoria di N.D.P. per remissione di querela;
in subordine, previa derubricazione nel reato di ingiuria,
udita la relazione svolta dal Consigliere M T B;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore S S che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio con restituzione atti udito il difensore La parte civile si riporta alle conclusioni scritte che deposita unitamente alla nota spese
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, il Giudice di Pace di Bari dichiarava non doversi procedere nei confronti di C S, imputato del reato di diffamazione continuata per avere offeso la reputazione di D R, per estinzione del reato a seguito di rinuncia al ricorso da parte del ricorrente, ai sensi dell'art. 542 c.p.p.. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato con il ministero del difensore, il quale ne ha chiesto l'annullamento svolgendo un solo motivo con il quale deduce violazione di legge con riferimento all'art. 21 D. L.vo n. 274 del 2000 rilevando che, a seguito della dichiarazione di rinuncia al ricorso al giudizio immediato da parte della persona offesa ricorrente, la difesa dell'imputato non aderiva alla stessa, ma, al contrario, insisteva per la pronuncia assolutoria nel merito per l'insussistenza del fatto, sicchè il G.d.P. non avrebbe potuto pronunciare la sentenza di estinzione del reato, conseguente, ex lege, solo alla accettazione della rinuncia al ricorso da parte dell'imputato, tanto più che la rinuncia al ricorso veniva effettuata dal difensore della persona offesa, sprovvisto della procura speciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Come premesso, il ricorrente - imputato del reato di diffamazione nel procedimento dinanzi al Giudice di Pace di Bari, istaurato a seguito di citazione a giudizio su ricorso della persona offesa, ai sensi dell'art. 21 del Decreto Legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 - si duole della declaratoria di non doversi procedere conseguente a remissione di querela, rectius, rinuncia al ricorso, formulata in udienza dalla persona offesa, deducendo di non avere accettatollà _tri_nuncila remissione di querela, ma di avere invocato la assoluzione nel merito per l'insussistenza del fatto, instando anche per le statuizioni di cui all'art. 542 cod.proc.pen. in favore di esso imputato.
3. Nella giurisprudenza di questa Corte si è già chiarito che - data l'equiparazione legislativa ( art. 21 ,comma quinto D. I.vo n. 274/2000)) degli effetti della presentazione del ricorso immediato a quelli propri della querela - la rinuncia del ricorrente al ricorso immediato presentato avanti al Giudice di Pace , ex art. 21 del D. Lgs. N. 274 del 2000, equivale alla remissione di querela, derivandone, n caso di accettazione dell'imputato, l'estinzione del reato. ( Sez. 5 n. 42427 del 05/10/2011, Rv. 251591;
Sez. 4 n. 7366 del 06/02/2014, Rv. 259328).
4. Fatta tale premessa, dal verbale di udienza del 28 marzo 2018 - al quale la Corte ha accesso in virtù del vizio denunciato ( error in procedendo) - si rileva che il rappresentante (sostituto processuale del difensore di fiducia) della persona offesa, Domenico Rutigliano, dichiarava di rinunciare al ricorso introduttivo;
seguono le conclusioni delle altre parti, e, segnatamente, del P.M. di udienza, il quale concludeva per la declaratoria di N.D.P. per remissione di querela;
in subordine, previa derubricazione nel reato di ingiuria,
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