Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/1999, n. 136
Sentenza
15 marzo 1999
Sentenza
15 marzo 1999
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Massime • 1
In tema di contributi statali alle spese sostenute dai partiti in occasione di consultazioni elettorali regionali, l'art. 4 della legge 195/74 (tuttora applicabile alla materia delle elezioni regionali ed europee, nonostante l'entrata in vigore della legge 659/81 che, con il predetto articolo, forma un unico "corpus" normativo), nel prevedere, in caso di controversie, la possibilità del ricorso all'Ufficio di presidenza della Camera dei Deputati, non ha introdotto una ulteriore fattispecie di giurisdizione domestica ("rectius", autodichia) della Camera dei deputati, riconoscendo all'ufficio di presidenza la funzione di giudice esclusivo in tema di controversie sui contributi elettorali, ma ha, viceversa, introdotto un rimedio meramente interno all'organo cui è demandata l'erogazione del contributo (al fine dell'eventuale esercizio del relativo potere di autotutela), con la conseguenza che la previsione di tale rimedio non è in alcun modo preclusiva della facoltà, per il partito politico, di adire successivamente l'autorità giudiziaria ordinaria, secondo i generali principi sanciti dalla Costituzione.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Massimo GENGHINI - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ASSOCIAZIONE ANTIPROIBIZIONISMO SULLA DROGA,
CONTRO
TUTTE LE MAFIE, CIVICI, LAICI E VERDI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO CHIOLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CAMERA DEI DEPUTATI, UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05535/97 proposto da:
CAMERA DEI DEPUTATI, in persona del Presidente pro-tempore, PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
ASSOCIAZIONE ANTIPROIBIZIONISMO SULLA DROGA,
CONTRO
TUTTE LE MAFIE - CIVICI, LAICI E VERDI, in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CAMILLUCCIA 785, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO COLA, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso principale;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 1101/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 25/03/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/98 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
uditi gli Avvocati, Claudio CHIOLA, per la ricorrente principale, Sergio LAPORTA, dell'Avvocatura Generale dello Stato, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per la giurisdizione del giudice ordinario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 2.2.1991, l'Associazione
antiproibizionismo sulla droga contro tutte le mafie, civici, laici e verdi, in persona del legale rappresentante conveniva davanti al Tribunale di Roma la Camera dei deputati ed il Presidente della Camera dei deputati, in proprio e quale presidente dell'Ufficio di presidenza, per sentirli condannare al pagamento della somma di L. 261.412.566, quale differenza tra quanto dovuto a titolo di contributo statale alle spese relative alle elezioni regionali del 1990, ai sensi della legge 18 novembre 1981 n. 659, e quanto corrisposto in base a criterio asseritamente erroneo. I convenuti si costituivano col ministero dell'Avvocatura dello Stato, che eccepiva il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, sul rilievo che l'art. 4 della legge 2 maggio 1974 n.195, da coordinarsi con la menzionata legge n. 659 del 1981,
riserva all'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati la decisione delle controversie sul contributo statale al finanziamento dei partiti politici;
eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva del Presidente della Camera dei deputati in proprio;
richiedeva disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partiti politici beneficiari delle erogazioni;
contestava la fondatezza nel merito della domanda.
Il tribunale, con sentenza del 22.3.1994, affermava la propria giurisdizione;
riteneva sussistente la concorrente legittimazione della Camera dei deputati e del suo Presidente;
accoglieva la domanda e per l'effetto condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma richiesta dagli attori.
L'Avvocatura dello Stato proponeva appello, ribadendo il difetto di giurisdizione, la non configurabilità della legittimazione passiva del Presidente della Camera dei deputati in proprio, la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri partiti interessati, e contestando la fondatezza della domanda.
Gli appellati resistevano e proponevano appello incidentale, richiedendo l'attribuzione degli interessi di mora. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 25.3.1996, rigettava la domanda.
Considerava la corte, con riferimento all'eccezione di difetto di giurisdizione, che non è configurabile in materia di controversie relative al contributo alle spese sostenute dai partiti per le elezioni regionali, ai sensi del coordinato disposto della legge n.659 del 1981 e della legge n. 195 del 1974, una riserva di giurisdizione a favore dell'Ufficio di presidenza della Camera dei deputati riconducibile all'istituto dell'autodichia o giurisdizione domestica;
la giurisdizione domestica, esclusiva di ogni altra giurisdizione, è invero sancita dai regolamenti parlamentari, integranti atti normativi dei quali la Camera ed il Senato hanno il potere di dotarsi ai sensi dell'art. 64 Cost., solo in tema di stato giuridico e di carriera dei rispettivi dipendenti, e sussiste solo in relazione all'esercizio dei poteri dì autoorganizzazione delle assemblee legislative all'espletamento delle loro funzioni primarie;
non può valere per converso ad introdurre una ulteriore ipotesi di giurisdizione domestica una legge ordinaria, qual è la legge n. 174 del 1975, con riferimento a controversie concernenti situazioni soggettive di terzi, estranee alle menzionate funzioni, quali sono le pretese delle formazioni politiche che partecipano alle elezioni regionali a conseguire il contributo a carico dello Stato (in tal senso dispone infatti l'art. 1 della legge n. 659 del 1981 in tema di elezioni regionali, diversamente dalla legge n. 195 del 1974, che pone il contributo a carico del bilancio interno della Camera), in relazione alle quali alla Camera dei deputati è affidato il compito di mero organo erogante;
deve quindi ritenersi che il ricorso all'Ufficio di presidenza previsto dall'art. 4 della legge n. 195 del 1974 ha natura di rimedio interno volto a sollecitare il potere di autotutela nei riguardi di atti sostanzialmente amministrativi, senza preclusione per il successivo ricorso al giudice comune, da individuare nel giudice ordinario vertendosi in materia di diritti soggettivi.
Quanto al merito, la corte d'appello riteneva non fondata la pretesa degli attori a conseguire un maggior contributo rispetto a quello erogato, con conseguente assorbimento delle ulteriori questioni.
La sentenza è stata impugnata dagli attori soccombenti con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, volti a censurare il merito della decisione e la pronuncia sulle spese. I convenuti hanno resistito ed hanno proposto a loro volta ricorso incidentale, affidato a tre motivi, il primo dei quali attinente alla giurisdizione, ai quali hanno resistito i ricorrenti principali.
Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente alle sezioni unite civili, per la sola decisione della questione di giurisdizione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I due ricorsi, proposti avverso la medesima sentenza, vanno riuniti (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso incidentale (Ricorso n. 3327/97), l'Avvocatura dello Stato denuncia difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione agli artt. 1 e 4 della legge 2 maggio 1974 n. 195, in ragione del principio di indipendenza e di autonomia degli organi costituzionali supremi, tra i quali è compresa la Camera dei deputati, che determina la sottrazione al controllo ed all'interferenza di altri organismi statuali.
Deduce in primo luogo l'Avvocatura che l'art. 1, comma 2, della legge n. 195 del 1974 prevede che i contributi per le spese elettorali a favore dei partiti sono erogati con decreti del Presidente della Camera dei deputati, a carico del bilancio interno della Camera, e che la riprodotta formula normativa sta a significare che, rispetto alla spesa suddetta, lo Stato si limita a mettere a disposizione la sola provvista delle risorse economiche, che refluiscono nelle risorse della Camera dei deputati, che le amministra autonomamente, al di fuori di ogni controllo esterno. Osserva ancora che non vale opporre che i beneficiari dell'erogazione sono soggetti esterni all'assemblea e non necessariamente in questa rapresentati, vertendosi in tema di elezioni regionali. Sostiene infatti che, con l'attribuzione alla Camera della competenza in materia di contributo finanziario ai partiti il Legislatore ha voluto sottrarre all'ingerenza di altri apparati