Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2018, n. 53392

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2018, n. 53392
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 53392
Data del deposito : 28 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SCARABNUTA IGOR nato il 06/01/1982 avverso l'ordinanza del 08/05/2018 del TRIB. SORVEGLIANZA di VIAudita la relazione svolta dal Consigliere S A;
lette le conclusioni del PG G R che ha concluso per l'annullamento con rinvio in relazione ai primi cinque semestri;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha respinto il reclamo proposto da I S avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Verona del 29/12/2017 con la quale è stata rigettata la richiesta di concessione del beneficio penitenziario della liberazione anticipata relativamente a sei semestri espiati in misura cautelare custodiale dal 18/9/2014 fino al 5/5/2017, quando veniva avviato agli arresti domiciliari per ivi rimanervi fino al 16/10/2017, poiché tratto in arresto per evasione (la misura degli arresti donniciliari esecutivi veniva sospesa in data 19 ottobre 2017 e poi revocata con ordinanza del 7 novembre 2017) e a causa della carente adesione al trattamento rieducativo desunta, tra l'altro, dall'arresto per evasione del 16/10/2017, dall'accertato allontanamento in data 3 agosto 2017 e della successiva richiesta in data 23 settembre 2017 di non voler più fare rientro presso l'abitazione per dissidi con i familiari.

2. Ricorre I S, tramite il difensore di fiducia avv. A F, che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge e il vizio della motivazione per essere stata dedotta, da episodi concentrati in un ristretto ambito temporale, la mancata adesione al trattamento in relazione al precedente triennio per il quale non sono state segnalate violazion4 alle prescrizioni imposte.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi