Cass. civ., sez. III, sentenza 26/02/2020, n. 05121
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Testo completo
creto ingiuntivo, ha ritenuto non rientranti nell'oggetto sociale le prestazioni di ficleiussioni da parte di SISAR S.r.l., che aveva quale oggetto sociale la vendita e l'acquisto di terreni e la partecipazione ad appalti — e contemplava il rilascio di fideiussioni al fine del raggiungimento degli scopi previsti — in favore di Italgest S.r.l., società dello stesso gruppo societario società (poi fallita) che operava nel settore esattoriale. SISAR S.r.l., in liquidazione, resiste con controricorso. R C è rimasto intimato.
BPER
Banca S.p.a. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. nella formulazione vigente ed applicabile ratione temporis (anteriore illa riforma del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6: art. 2384 bis cod. civ. «Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale - La estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede»).Ud. 04/10/2019 PU R.G. n. 13082/2018;
relatore: C V Il mezzo censura la sentenza d'appello laddove ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo non conforme all'oggetto sociale della SISAR S.r.l. la fideiussione da quest'ultima prestata in favore della BPER S.p.a. Il secondo motivo afferma violazione e falsa applicazione dell'art.2729 cod. civ. in relazione all'art. 2384 bis cod. civ. (vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che l'ha espunto dal codice). Il mezzo deduce che la sentenza d'appello ha errato laddove ha ritenuto di poter desumere la sussistenza di un determinato fatto (di un determinato stato soggettivo) sulla base di una presunzione doppia in carenza dei presupposti di precisione, gravità e concordanza. Il primo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe non adeguatamente valutato il profilo del «vantaggio economico» che avrebbe connotato la prestazione di garanzie fideiussorie da parte della SISAR S.r.l. in favore della Italgest S.r.l. Il mezzo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, laddove afferma che la circostanza che vi fosse un legame familiare tra i soci e gli amministratori delle due
BPER
Banca S.p.a. ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2384 e 2384 bis cod. civ. nella formulazione vigente ed applicabile ratione temporis (anteriore illa riforma del d.lgs. del 17 gennaio 2003, n. 6: art. 2384 bis cod. civ. «Atti che eccedono i limiti dell'oggetto sociale - La estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede»).Ud. 04/10/2019 PU R.G. n. 13082/2018;
relatore: C V Il mezzo censura la sentenza d'appello laddove ha riformato la sentenza di primo grado ritenendo non conforme all'oggetto sociale della SISAR S.r.l. la fideiussione da quest'ultima prestata in favore della BPER S.p.a. Il secondo motivo afferma violazione e falsa applicazione dell'art.2729 cod. civ. in relazione all'art. 2384 bis cod. civ. (vigente prima delle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, che l'ha espunto dal codice). Il mezzo deduce che la sentenza d'appello ha errato laddove ha ritenuto di poter desumere la sussistenza di un determinato fatto (di un determinato stato soggettivo) sulla base di una presunzione doppia in carenza dei presupposti di precisione, gravità e concordanza. Il primo motivo di ricorso deduce che la Corte territoriale avrebbe non adeguatamente valutato il profilo del «vantaggio economico» che avrebbe connotato la prestazione di garanzie fideiussorie da parte della SISAR S.r.l. in favore della Italgest S.r.l. Il mezzo è infondato, in quanto la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, laddove afferma che la circostanza che vi fosse un legame familiare tra i soci e gli amministratori delle due
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