Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/01/2012, n. 164

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Il principio secondo cui la violazione dell'obbligo del giudice di decidere nei limiti della domanda, configurando un vizio "in procedendo", determina l'estensione del sindacato della Corte di cassazione al fatto, con il conseguente esame diretto degli atti processuali, si applica anche al caso in cui la censura riguardi la violazione, ad opera del giudice di pace, del disposto dell'art. 320, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui stabilisce un sistema di preclusioni che limita alla sola prima udienza il completamento dell'attività assertiva, mediante la definitiva precisazione dei fatti posti a fondamento della domanda.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 11/01/2012, n. 164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 164
Data del deposito : 11 gennaio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P S - Presidente -
Dott. M F - rel. Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B M - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso R.G. n. 19850/10 proposto da:
DE PAOLA GIOVANNI & C. s.n.c. (p.i. 01382920781), in persona del socio amministratore, G D P, elettivamente domiciliato in Roma, Piazzale Don Sturzo, 9, presso lo studio dell'avv. Mosca L., rappresentato e difeso dall'avv. A.C. La Banca giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
V P C (c.f. [...]), elettivamente domiciliato in Roma, via Ezio, 19, presso lo studio dell'avv. M. La Ricca, rappresentato e difeso dall'avv. D. Buono giusta procura speciale a margine del ricorso;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
avverso la sentenza n. 155/10 del Tribunale di Castrovillari, depositata il 10.2.2010;

vista la relazione scritta della causa svolta dal Consigliere Dott. F M;

udito l'avv. A. M G, per delega del difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto di quello incidentale;

udito l'avv. M. La Ricca, difensore del controricorrente, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GOLIA Aurelio, che ha concluso aderendo alla relazione. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1 - Il Consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.:
"1. - Pietro Cosimo V conveniva in giudizio innanzi al giudice di pace di Trebisacce la De Paola Giovanni & C. s.a.s. per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 2.574,20 a titolo di risarcimento dei danni subiti a causa dei vizi di gradoni in cotto che aveva acquistato dalla predetta società, e che aveva destinato alla costruzione di una scala interna. La società convenuta contestava la pretesa in quanto i vizi erano, a suo giudizio, immediatamente riconoscibili.
1.1. - Il giudice di pace accoglieva la domanda, condannando la società convenuta al pagamento della somma di Euro 550,66 a titolo di danni.
1.2. - In parziale accoglimento dell'appello principale della società convenuta e di quello incidentale dell'attore, il Tribunale di Castrovillari escludeva il risarcimento del danno da demolizione e ricostruzione della scala, ma aumentava a Euro 1.804,20 l'importo del danno risarcibile per i vizi in sè della res vendita, compensando integralmente fra le partì le spese di giudizio.
2, - Per la cassazione di quest'ultima sentenza ricorre la De Paola Giovanni & C. s.a.s..
2.1. - Resiste con controricorso Pietro Cosimo V, che propone altresì ricorso incidentale.
3. - Quattro i motivi del ricorso principale.
3.1. - Con il primo parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto, assumendo che alla fattispecie sia applicabile non l'art. 1491 c.c., ritenuto dal giudice d'appello, ma l'art. 1519-quater c.c., che prevedendo la responsabilità del venditore per i difetti di conformità esistenti al momento della consegna, escluderebbe la garanzia per quelli riconoscibili a tale momento.
3.2. - Con il secondo si deduce l'omessa motivazione su quanto dichiarato dai testi B e O, da cui si ricava che la società De Paola ha consegnato al V a titolo gratuito dieci nuovi gradoni di prima scelta, e dunque ha cambiato la merce. 3.3. - Il terzo denuncia l'errata applicazione ed interpretazione dell'art. 320 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto che non costituisse mutatio libelli il fatto che il V avesse ampliato la propria domanda, inizialmente limitata al risarcimento dei danni per dieci gradoni difettosi, estendendola, all'udienza successiva alla prima, all'intera fornitura, pari a 106 gradoni. 3.4. - Con il quarto motivo la parte ricorrente si duole del fatto che il giudice d'appello non abbia motivato in ordine all'indeterminatezza della domanda.
4. - Il ricorso incidentale è affidato a due motivi.
4.1. - Con il primo si denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa il mancato riconoscimento della spesa di demolizione e ricostruzione del rivestimento della scala. 4.2. - Con il secondo si deduce l'insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla compensazione delle spese di giudizio. 5. - Quanto al ricorso principale si rileva che il quarto motivo, che per il suo carattere pregiudiziale va esaminato per primo, è inammissibile per la sua manifesta genericità e mancanza di autosufficienza, non chiarendo ne' il senso della doglianza, ne' riportandone esattamente il contenuto esplicitato nei gradi del giudizio di merito.
5.1. - Il primo motivo è manifestamente infondato.
In materia di procedimento civile, nel ricorso per cassazione il vizio della violazione e falsa applicazione della legge di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 1108/06, 20145/05, 10043/06, 20100/06, 14752/07 e 21245/06). 5.1.1. - Nella specie, il senso della censura non è specifico, completo e riferibile alla sentenza impugnata. Posto che gli artt. 1491 e 1509-quater c.c. hanno due ambiti d'applicabilità non interferenti dal punto di vista giuridico, il primo riferendosi all'esclusione della garanzia per i vizi facilmente riconoscibili al momento della conclusione del contratto, il secondo disciplinando il contenuto della garanzia lì dove essa opera, vale a dire nel caso di difformità esistenti al momento della consegna, non è comprensibile in cosa consisterebbe la dedotta falsa applicazione dell'art. 1491 c.c., visto che il Tribunale non l'ha applicato, ma semmai escluso
proprio in considerazione del fatto che nel caso in esame si discute di vizi della cosa riconoscibili al momento non della conclusione del contratto, ma per l'appunto della consegna.
5.2. - Anche la seconda censura è infondata.
Il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art.

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- si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (Cass. n. 2805/11). 5.2.1. - Nel caso in esame, non è chiaramente allegato ne' uno specifico fatto controverso, dolendosi parte ricorrente, in generale, della mancata motivazione "in relazione a quanto affermato dai testi B ed O, circa la loro attendibilità e/o credibilità o sulla loro eventuale non attendibilità/credibilità" (v. pag. 16 ricorso), ne' tanto meno è illustrata la decisività delle ridette testimonianze in relazione ad una parte specifica del loro contenuto. 5.3. - Il terzo motivo è fondato.
Ed infatti, l'art. 320 c.p.c., comma 3, nel prevedere che nella prima udienza le parti precisano definitivamente i fatti posti a base delle domande, difese ed eccezioni, producono i documenti e richiedono i mezzi di prova da assumere, stabilisce un sistema di preclusioni che non è disponibile neppure da parte del giudice con il differimento della prima udienza ad altra;
tuttavì a, ove ne ravvisi la necessità, il giudice può rinviare per una sola volta ad una nuova udienza per consentire alle parti di produrre documenti o richiedere prove, sia a domanda di parte che di ufficio;
oltre tale nuova udienza è preclusa alle parti la produzione di documenti, con la conseguenza che il giudice non può tenere conto dei documenti prodotti tardivamente e, ove ne tenda conto, la sentenza è viziata (v. e pluribus, Cass. nn. 9374/09 e 26066/06). 5.3.1. - L'esatta determinazione quantitativa della domanda, sebbene non ne integri un mutamento, ne costituisce pur sempre una precisazione, che nella specie, essendo stata effettuata successivamente alla prima udienza, incorre nella preclusione prevista dalla norma predetta.
6. - In ordine al ricorso incidentale si rileva quanto segue. 6.1. - Il primo motivo è infondato.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi

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