Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2019, n. 15411

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2019, n. 15411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15411
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

014 ORDINANZA sul ricorso 1382/2014 proposto da: Comune Porcia, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Siacci 2-b presso lo studio dell'avvocato D M C che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A E, M M -ricorrente -

contro

B L,

- intimato -

nonché

contro

B L, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio 9 presso lo studio dell'avvocato D A G che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S -controricorrente - Avverso l'ordinanza n. 61/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 9/5/2013, e la sentenza del TRIBUNALE di PORDENONEn. 786/2012, depositata il 3/9/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/4/2019 dal Consigliere A P L;
Viste le conclusioni del PG dott. L C che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO CHE

Con citazione notificata il 7 maggio 2007, L B conveniva in giudizio il Comune di Porcia e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva di un fondo di sua proprietà. Il Tribunale di Pordenone rigettava l'eccezione del Comune di difetto di giurisdizione del giudice adito, con sentenza non definitiva n. 797 del 2008, confermata dalla Corte d'appello di Trieste, con sentenza n. 303 del 2010, avverso la quale il Comune proponeva ricorso per cassazione definito, come si dirà, con sentenza n. 12182 del 2015. Nel prosieguo del giudizio, il Tribunale di Pordenone, con sentenza definitiva n. 786 del 2012, giudicando sul merito della domanda della Biscontin, la accoglieva parzialmente;
la Corte d'appello di Trieste, con sentenza dell'8 maggio 2013, dichiarava inammissibile l'appello del Comune, a norma dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c.;
avverso quest'ultima sentenza il Comune propone il ricorso per cassazione in esame, resistito dalla Biscontin. Va detto che il giudizio di cassazione avente ad oggetto la sentenza non definitiva sulla giurisdizione della Corte triestina n. 303 del 2010 si concludeva, come detto, con sentenza n. 12182 del 2015 che la cassava e dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo. Ne consegue che, essendo stata caducata la statuizione che riconosceva al giudice ordinario adito il potere giurisdizionale di decidere la causa nel merito, la sentenza definitiva rimane travolta (anche qualora apparentemente passata in giudicato, ipotesi non ricorrente nella specie), in virtù dell'effetto espansivo esterno proprio della sentenza di cassazione, a norma dell'art. 336, comma 2, c.p.c., e viene meno anche l'interesse a impugnarla con il ricorso in esame. La riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le statuizioni successivamente pronunciate, le quali siano dipendenti dalla sentenza riformata o cassata e ciò anche in presenza di giudicato formale;
di conseguenza, la parte che con successo abbia impugnato la sentenza non definitiva, per difetto di giurisdizione del giudice che l'ha emessa, difetta di interesse ad impugnare la sentenza successiva (Cass. n. 16 del 1974), stante la mancanza di un provvedimento impugnabile (Cass. n. 363 del 1995, n. 4751 del 1979). Il principio ha trovato applicazione nel caso di cassazione della sentenza non definitiva sull'an debeatur, intervenuta nelle more del giudizio di cassazione sul quantum, cui consegue l'automatica caducazione della sentenza definitiva e l'inammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza sul quantum (Cass. n. 6130 del 1998, n. 3724 del 1997). Il ricorso è quindi inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse. Sussistono i presupposti di legge per compensare le spese del giudizio.
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