Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2019, n. 15411

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/06/2019, n. 15411
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15411
Data del deposito : 6 giugno 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

014 ORDINANZA sul ricorso 1382/2014 proposto da: Comune Porcia, elettivamente domiciliato in Roma Via Francesco Siacci 2-b presso lo studio dell'avvocato D M C che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A E, M M -ricorrente -

contro

B L,

- intimato -

nonché

contro

B L, elettivamente domiciliato in Roma Via Monte Zebio 9 presso lo studio dell'avvocato D A G che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato C S -controricorrente - Avverso l'ordinanza n. 61/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 9/5/2013, e la sentenza del TRIBUNALE di PORDENONEn. 786/2012, depositata il 3/9/2012;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/4/2019 dal Consigliere A P L;
Viste le conclusioni del PG dott. L C che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile.

CONSIDERATO CHE

Con citazione notificata il 7 maggio 2007, L B conveniva in giudizio il Comune di Porcia e ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva di un fondo di sua proprietà. Il Tribunale di Pordenone rigettava l'eccezione del Comune di difetto di giurisdizione del giudice adito,
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi