Cass. civ., sez. II, sentenza 16/11/2018, n. 29653
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 19267-2014 proposto da: M E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
ROCCA SINIBALDA
10, presso lo studio dell'avvocato S Z M, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;
- ricorrente -
contro
M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONTERI
5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S S B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2774/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per rigetto 1-2-3 motivo, inammissibilità 4-5 motivo del ricorso;
udito l'Avvocato R E con delega dell'Avvocato B G, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato A C, con delega depositata in udienza dell'Avvocato M A, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG 19267-2014
FATTI DI CAUSA
1. E M adiva il Tribunale di Verona, chiedendo di pronunciare, ex art. 1492 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura usata a causa della contraffazione del tachimetro della medesima e di condannare la controparte, la società Molin Auto s.r.I., a restituire il prezzo e a rimborsare le spese sostenute per la riparazione dell'autovettura. Il Tribunale di Verona, con pronuncia n. 3215/2006, ha rigettato tutte le domande.
2. M ha fatto valere appello;
la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 18 novembre 2013, n. 2774, ha revocato la condanna di M al rimborso dell'iva calcolata sulle spese di lite, per il resto confermando la pronuncia di primo grado.
3. Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione E M Resiste con controricorso la società Molin Auto. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. "per avere il giudice d'appello escluso che la domanda dell'attore di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento da vizio occulto doloso (art. 1493 c.c.) sul tachimetro dell'autovettura possa concorrere (e non sia incompatibile) con la domanda di annullamento per errore/dolo del contratto (art.
ROCCA SINIBALDA
10, presso lo studio dell'avvocato S Z M, rappresentato e difeso dall'avvocato G B;
- ricorrente -
contro
M S, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.
CONFALONTERI
5, presso lo studio dell'avvocato A M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S S B;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2774/2013 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. C B M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. F T che ha concluso per rigetto 1-2-3 motivo, inammissibilità 4-5 motivo del ricorso;
udito l'Avvocato R E con delega dell'Avvocato B G, difensore del ricorrente che si riporta agli atti depositati;
udito l'Avvocato A C, con delega depositata in udienza dell'Avvocato M A, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso. RG 19267-2014
FATTI DI CAUSA
1. E M adiva il Tribunale di Verona, chiedendo di pronunciare, ex art. 1492 c.c., la risoluzione del contratto di compravendita di un'autovettura usata a causa della contraffazione del tachimetro della medesima e di condannare la controparte, la società Molin Auto s.r.I., a restituire il prezzo e a rimborsare le spese sostenute per la riparazione dell'autovettura. Il Tribunale di Verona, con pronuncia n. 3215/2006, ha rigettato tutte le domande.
2. M ha fatto valere appello;
la Corte d'appello di Venezia, con la sentenza 18 novembre 2013, n. 2774, ha revocato la condanna di M al rimborso dell'iva calcolata sulle spese di lite, per il resto confermando la pronuncia di primo grado.
3. Contro la sentenza d'appello ricorre per cassazione E M Resiste con controricorso la società Molin Auto. Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. "per avere il giudice d'appello escluso che la domanda dell'attore di risoluzione del contratto di vendita per inadempimento da vizio occulto doloso (art. 1493 c.c.) sul tachimetro dell'autovettura possa concorrere (e non sia incompatibile) con la domanda di annullamento per errore/dolo del contratto (art.
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