Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/05/2023, n. 11343
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. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso N. 7270/2015R.G. proposto da: VASSALLO GIOVANNA, elettivamente domiciliatain Roma, Via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. C L, che la rappresenta e dife nde come da procura in calce al ricorso -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura dello Stato, presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, è domiciliata - controricorrente - e contro EQUITALIA NORD s.p.a. (già EQUITALIA SESTRI s.p.a.) , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via delle N. 7270/15R.G. Quattro Fontane n. 161, presso lo studio dell’avv.S R, rappresentata e difesa dagli avv.ti M C e G e P, come da procura in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 1021 / 201 4 del la COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delPIEMONTE, depositata il 19.9.2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza“cameralizzata” del 8.11.2022dal Consigliere r el atore dr. S alvatore S a ;lette le conclusioni scritte rassegnate dal Sostituto Procuratore Generale d r . G L, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. FATTI DI CAUSA A seguito della mancata impugnazione di un avviso di accertamento notificato a G V il 18.7.2007, attinente ad IRPEF, IVA e accessori, l’Ufficio di Vercelli iscrisse a ruolo le relative somme e l’agente della riscossione le notificò la conseguente cartella, in data 26.5.2009;la contribuente propose due distinti ricorsi in data 24.7.2009, rispettivamente avverso il ruolo ed avverso la cartella di pagamento. La C.T.P. di Vercelli, previa riunione, li accolse con sentenza n. 92/2010, annullando sia il ruolo che la cartella, e ciò sull’assorbente rilievo che l’Agenzia non aveva fornito alcuna prova documentale né che il proprio Direttore avesse sottoscritto il ruolo, né che l’avesse fatto un funzionario a ciò delegato, non essendo stata prodotta alcuna delega. Avverso detta sentenza, propose appello l’Agenzia delle Entrate, nonché appello incidentale la società;la C.T.R. del Piemonte, con sentenza del 19.9.2014, n. 1021/31/14, accolse l’appello principale, riformando integralmente la prima decisione. In particolare, il giudice d’appello evidenziò che tutte le eccezioni relative alla cartella di pagamento N. 7270/15R.G. erano pretestuose, giacché ogni eventuale vizio restava sanato dall’ avvenuta impugnazione, e che peraltro non occorre va firma autografa, in quanto era sufficiente la firma predefinita;quanto al ruolo, la C.T.R. accertò che esso era stato regolarmente firmato dal Direttore pro tempore dell’Ufficio, ed all’esito trasmesso telematicamente all’agente della riscossione per il prosieguo, così acquistando valenza di titolo esecutivo. G V ricorre ora per cassazione, affidandosi a formali dieci motivi, cui resistono l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Nord s.p.a. con autonomi controricorsi. Il P.G. ha depositato requisitoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 –Con il primo motivo si denuncia violazione e mancata applicazione dell’art. 3del d.l. n. 203/2005, conv. in legge n. 248/2005 , nonché dell’art. 11, comma 2,e dell’art. 59, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 546 /199 2 , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Sostiene la ricorrente che la costituzione di Equitalia Sestri s.p.a. nel giudizio di primo grado inerente alla cartella di pagamento per il tramite del rag. M R sia invalida, sia
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