Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/09/2020, n. 18593

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 07/09/2020, n. 18593
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18593
Data del deposito : 7 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3713-2019 proposto da: PRESUTTI GIULIANO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della KOMPASS DI PRESUTTI GIULIANO & C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato O B;

- ricorrenti -

contro

CONSODATA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA

86, presso lo studio dell'avvocato M D R, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A B;
- con troricorrente - avverso la sentenza n. 307/2018 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 05/09/2018;
(--2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/06/2020 dal Presidente Relatore Dott. L E RTO CHE la Corte di appello di Ancona confermava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo, depositato il 20 luglio 2016 e notificato il 12 settembre 2016, proposto dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno da Kompass s.a.s. di Presutti G e C., nonché da Presutti G in proprio, avverso il decreto ingiuntivo notificato 1'11 giugno 2016 da Consodata S.p.A. per differenze tra gli acconti provvigionali versati in costanza di rapporto di agenzia e provvigioni effettivamente maturate dall'agente sugli affari andati a buon fine;
la Corte confermava il rilievo di tardività dell'impugnazione già evidenziato dal Tribunale, dal momento che l'opposizione era stata proposta oltre il termine di 40 giorni stabilito dall'art. 641 c.p.c., trattandosi di opposizione da proporre secondo le norme del rito ordinario e assumendo rilievo, pertanto, la data della notifica dell'atto di opposizione;
avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione Kompass s.a.s. di Presutti G e C., nonché Presutti G sulla base di due motivi, illustrati mediante memoria;
resiste con controricorso Consodata s.p.a.;
la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
Ric. 2019 n. 03713 sez. ML - ud. 18-06-2020 -2-
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