Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/04/2023, n. 10054

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/04/2023, n. 10054
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10054
Data del deposito : 14 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9412/2022 R.G. proposto da : MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI, AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI, elettivamente domiciliati in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che li rappresenta e difende -ricorrente - PROVINCIA DI BELLUNO, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GIOVANNI AMENDOLA

46, presso lo studio dell’avvocato V M E (VRNMTT39P03H501I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P E (PRBMME70M62A757J), T S (TNNSST70R10L736N) -ricorrente incidentale - REGIONE VENETO, elettivamente domiciliatain

ROMA VIA VARRONE N

9, presso lo studio dell’avvocato D'AMARIO PALLOTTINO BRUNA (DMRBRN52P54I804N) rappresentatae difesa dagli avvocati ZAMPIERI CRISTINA (ZMPCST65A42F241L), D C (DRGCHR68T42G224N), Q G (QRNGCM77L07E730G) -ricorrente incidentale -

contro

DOLOMITI DERIVAZIONI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E.Q.

VISCONTI

99, presso lo studio dell’avvocato C GIOVANNI BATTISTA (CNTGNN66S19H501Q) che larappresenta e difende -controricorrente - nonchénei confronti di PROVINCIA DI BELLUNO, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA GIOVANNI AMENDOLA

46, presso lo studio dell’avvocato V M E (VRNMTT39P03H501I) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati P E (PRBMME70M62A757J), T S (TNNSST70R10L736N) -controricorrente al ricor so incidentale - nonché nei confronti di MINISTERO DELLA CULTURA, REGIONE VENETO, AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE ALPI ORIENTALI, COMITATO TECNICO REGIONALE REGIONE VENETO, UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE PRESSO REGIONE VENETO, DIREZIONE TURISMO PRESSO REGIONE VENETO -intimati - avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle A cque P ubbliche n. 16/2022depositata il 20/01/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

FATTI DI CAUSA

1. Tre Srl nel 2011 presentava domanda, poi trasferita alla società Dolomiti Derivazioni Srl, di concessione di piccola derivazione di acqua dal fiume Liera nel Comune di Canale d’Agordoper la realizzazione di un impianto idroelettrico;
la concessione, in esito all’istruttoria e a fronte dell’attestazione dell’A.R.P.A. Veneto della conformità del Piano proposto dalla società alle Linee guida per la predisposizione del piano di monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua interessati da impianti idroelettrici, veniva rilasciata nel 2016, sicché la società, nel 2017, presentava l’istanza di Autorizzazione Unica (A.U.) per la realizzazione del progetto, chiedendo inoltre, nel febbraio 2019, l’attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
detto procedimento veniva formalmente avviato nell’ottobre dello stesso anno con fissazione di un sopralluogo, che, peraltro, era rinviato per non essere più tenuto.

2. Nel corso della procedura, il provvedimento di concessione, su ricorso del Comune di Voltago Agordino e di alcune associazioni private, veniva annullato dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (sentenza n. 34 del 2020) poiché la concessione era stata rilasciata in mancanza del previo esperimento della procedura di VIA, sentenza che non veniva impugnata da Dolomiti Derivazioni Srl.

3. Successivamente alla sentenza n. 34/2020 del TSAP, la Regione Veneto, in base al parere non favorevole del Comitato Tecnico Regionale (poi anche CTR) VIA e ai pareri ivi richiamati, anch’essi non favorevoli, e prendendo atto delle conseguenze derivanti dalla sentenza del TSAP n. 34/2020, con decreto n. 884 del 20 ottobre 2020, adottava provvedimento finale di compatibilità ambientale non favorevole.

4. Dolomiti Derivazioni Srl ricorreva innanzi al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (di seguito: TSAP) per l’annullamento del decreto della Regione Veneto n. 884/2020 con cui era stato adottato il provvedimento di VIA non favorevole per l’impianto idroelettrico sul torrente Liera, nonché dei numerosi atti prodromici su cui la determinazione era stata fondata (pareri 11 marzo 2020 n. 105 e 15 luglio 2020 n. 123 del Comitato Tecnico Regionale VIA;
nota 27 aprile 2020 n. 168507 di comunicazione del parere non favorevole;
nota 4 febbraio 2020 n. 53012 dell’U.O. Forestale di Belluno;
parere 16 dicembre 2019 n. 541849 della Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e delle Province di Belluno, Padova e Treviso;
parere 12 dicembre 2019 n. 536506 dell’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi orientali;
nota 4 dicembre 2019 n. 523921 della Direzione Turismo presso la Regione Veneto;
nota 6 marzo 2019 n. 6098 della Provincia di Belluno);
nelle more del giudizio interveniva la Determinazione costitutiva n. 57 del 25 gennaio 2021, poi confermata con la Determinazione costitutiva n. 149 del 12 febbraio 2021, con cui la Provinciadi Belluno denegava l’Autorizzazione Unica;
anche tali atti venivano impugnati con motivi aggiunti. La società, in particolare, deduceva l’illegittimità degli atti perché: 1) la Direttiva Derivazioni, deliberata il 14 dicembre 2017 dalla Conferenza istituzionale permanente delle Alpi Orientali, era stata applicata con efficacia retroattiva, mentre era di rilievo cogente per le sole domande di derivazione successive al 1° luglio 2018, assumendo rilievo, con riguardo alle concessioni precedenti, quali linee guida rispetto alla valutazione di compatibilità da esperire sulla base del Piano di gestione acque vigente;
2) era stato violato il legittimo affidamento riposto sulla tempestiva e positiva conclusionedel procedimento posto chela compatibilità ambientale era già stata favorevolmente scrutinata al momento del rilascio della concessione;
3) il diniego, infine,non era stato mediato dall’indicazione delle soluzioni progettuali necessarie per ottenere l’assenso per la realizzazione, compatibile, dell’impianto produttivo di energia da fonte rinnovabile, in sé di interesse nazionale.

5. Si costituivano la Regione del Veneto, la Provincia di Belluno, l’Autorità di bacino delle alpi orientali, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, chiedendo l’inammissibilità e il rigetto del ricorso.

6. Con sentenza n. 16 del 20 gennaio 2022, il TSAP accoglieva il ricorso. A fondamento della decisione, il Tribunale riteneva, in primo luogo, che la pregressa decisione del TSAP n. 34/2020 di annullamento della concessione idroelettrica ottenuta nel 2016 non facesse venir meno l’interesse al ricorso e che, anzi,la società, proprio in relazione a tale statuizione, si era limitata a riattivare la VIA propedeutica al rilascio della concessione. Nel merito rilevava che le misure cautelari ambientali, in sé di natura generale ed astratta, dovevano essere riferite al contesto concreto del corpo idrico coinvolto: la pianificazione ambientale, quindi, deve trovare il suo punto di equilibrio nei tipi di impianto o nei bacini idrici individuati al momento della disamina del singolo progetto e ciò, tanto più, a fronte di un Piano di gestione acque aggiornato (2015 - 2021) che dettava, per i singoli corpi idrici, le regole di tutela per la rigorosa applicazione del deflusso minimo vitale. In altri termini, in costanza di efficacia del Piano di gestione acque doveva ritenersi questo il primo parametro di riscontro di compatibilità ambientale della derivazione. Per contro, i criteri “generali ed astratti” contenuti nella Direttiva – poiché disancorati alla realtà concreta del tratto fluviale specificamente considerato dal Piano - non erano immediatamente applicabili ratione temporisal procedimento concessorio in giudizio, né conformativi, ma assumevano rilievo come parametri suppletivi per colmare le eventuali lacune del Piano, per integrare le valutazioni di competenza dell’organo tecnico. Ne derivava che proprio l’impiego dei criteri della Direttiva quali linee guida avrebbe dovuto indurre il Comitato tecnico regionale VIA in primo luogo a ricercare, in concreto ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003, il bilanciamento degli interessi tra sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela dell’ambiente equindi, in caso di esito negativo, ad indicare le soluzioni progettuali necessarie per rendere compatibili l’impianto con la tutela dell’assetto idrogeografico del territorio o, quantomeno, le criticità progettuali dell’impianto stesso.

7. Avverso la sentenza il Ministero della cultura, la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno Padova e Treviso e l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali hanno proposto ricorso con sette motivi. La Provincia di Belluno ha proposto, a sua volta, ricorso con dodici motivi, mentre la Regione Veneto ha proposto ricorso incidentale con otto motivi. Dolomiti Derivazioni Srl ha resistito con separati controricorsi. Pure la Provincia di Belluno ha depositato controricorso adesivo al ricorso proposto dalle amministrazioni statali. In prossimità dell'adunanza camerale hanno curato il deposito di memorie illustrative la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e la società Dolomiti Derivazioni Srl.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va disattesa l’istanza di trattazione del processo in presenza formulata ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. n. 137 del 2020 dall’Avvocatura dello Stato posto che il ricorso è stato fissato per la trattazione in udienza camerale ai sensi dell’art. 380.bis.1 cod. proc. civ., sicché non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’invocata disposizione. Né a diverso esito conduce l’eventuale qualificazione dell’istanza come richiesta di rinvio per la trattazione in pubblica udienza. Come già affermato da queste Sezioni Unite, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrez ionale, la ricorrenza dei presupposti (nella specie, neppure allegati) per la trattazione in pubblica udienza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Sez. U, n. 14437 del 05/06/2018) o non si verta in ipotesi di decisioniaventi rilevanza nomofilattica (Sez. U, n. 8093 del 23 /04/ 2020) , neppure potendosi ritenere l a sede dell'adunanza cameraleincompatibile, di per sé, pure con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se nonoggettivamente inedite.
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