Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2022, n. 25574
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Testo completo
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da C C, nato in Moldavia il 29/10/1993 avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze il 19/05/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere S R;letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G R, che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in premessa indicata la Corte di appello di Firenze ha disposto la consegna di C C, in esecuzione del mandato di arresto europeo (MAE) processuale emesso dall'Autorità Giudiziaria tedesca (Tribunale di Villlingen Schwenningen) il 29 marzo 2022, in relazione a plurimi reati di furto in abitazione con effrazione, commessi in concorso con altri dal 10 al 16 gennaio 2020, puniti dal codice tedesco con la pena massima edittale di dieci anni di reclusione. L'arresto del C, avvenuto in data 4 maggio 2022, è stato convalidato dal Presidente della Corte di appello di Firenze, che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, in seguito sostituita con quella degli arresti domiciliari. 2. Avverso la sentenza propone ricorso il consegnando, a mezzo del difensore avv. A O, deducendo un unico motivo qui di seguito sintetizzato nei limiti strettamente necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Eccepisce, in particolare, illegittimità costituzionale dell'art. 18, legge 22 aprile 2005, n. 69, come novellato dall'art. 14, d. Igs. 2 febbraio 2021, n. 10, per contrasto con l'art. 76 Cost. Per effetto della novella, recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, l'art. 18 non contempla il rifiuto della consegna nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia sprovvisto di motivazione, come invece prevedeva la previgente formulazione della norma, e tale disciplina eccede la delega contenuta nell'art. 6, legge 4 ottobre 2019, n. 117 (c.d. legge di delegazione europea), di cui il d.lgs. n. 10 del 2021 costituisce attuazione. La questione è rilevante, ad avviso del ricorrente, giacché nel fascicolo processuale della Corte di appello non è confluita copia del provvedimento cautelare che ha dato corso all'emissione del mandato e tale mancanza - peraltro conforme al contenuto tipizzato del MAE e relativi allegati nella procedura passiva di consegna che si rinviene nell'art. 6 della stessa legge n. 69 del 2005 - non consente di avere contezza dei contenuti del detto titolo cautelare. Nel dettaglio si evidenzia che la legge delega n. 117 del 2019, all'art. 6, comma 3, lett. a), aveva previsto, quale criterio e principio specifico, l' armonizzazione delle disposizioni della legge 22 aprile 2005, n. 69, con la decisione-quadro 2002/584/GAI, sia in relazione alla procedura di consegna e agli obblighi di informazione, che alla disciplina dei motivi di rifiuto, prevedendo in particolare, quali motivi di non esecuzione facoltativa del mandato di arresto europeo, quelli indicati dall'articolo 4 della decisione-quadro 2002/584/GAI.La medesima legge di delegazione europea, all'art. 6, comma 5, aveva disposto una complessiva revisione dell'art. 18, inerente ai casi di rifiuto obbligatorio della consegna, nonché l'introduzione dell'art. 18-bis, relativo ai motivi di rifiuto facoltativo, consentendo, nell'ambito della delega, una necessaria attività di coordinamento tra le disposizioni introdotte e la disciplina novellata (art. 6, comma 4, della legge delega n. 117 del 2019). L'aver mantenuto inalterata la previsione di rifiuto obbligatorio nell'ipotesi in cui il provvedimento cautelare dell'Autorità straniera sia mancante di motivazione - vds. art. 18 lett. q), nella formulazione introdotta con la legge n. 117 del 2019, in precedenza contemplato dalla lett. t) dell'art. 18) - è un inequivoco segno della voluntas legis di preservare l'operatività di tale causa ostativa alla consegna;onde l'art. 14 del d. Igs. n. 10 del 2021, lì dove ha riscritto i casi di rifiuto obbligatorio, restringendoli sensibilmente, e sopprimendo quello relativo alla mancanza di motivazione del titolo cautelare, ha ecceduto i limiti della delega. La difesa sottolinea il rigore della giurisprudenza costituzionale nel sanzionare ogni esondazione del potere esecutivo rispetto al mandato ricevuto dalla assemblea parlamentare, argomentando che, quando l'oggetto della delega consista in un potere di coordinamento e di riassetto normativo, la disciplina attuativa deve limitarsi a colmare le lacune e risolvere le disarmonie, mantenendo un contenuto necessariamente minimale, non essendo consentita l'introduzione di nuovi principi e la limitazione di diritti (Corte cost. n. 132 del 2018;Corte cost. n. 94 del 2014). In applicazione di tali ineludibili coordinate ermeneutiche, l'art. 18 non avrebbe potuto essere innovato dal d. Igs. n. 10 del 2021 nei detti termini.
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