Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11782

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/03/2023, n. 11782
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11782
Data del deposito : 21 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'Offizi M, nato a Roma il 30/10/1975;
avverso la ordinanza del 14-11-2022 del Tribunale della libertà di Roma;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 senza discussione orale;
udita la relazione del Consigliere V D N;
udita la requisitoria del Procuratore generale, Marco Dall'Olio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. M D'Offizi ricorre per la cassazione dell'ordinanza emessa in data 14 novembre 2022 con la quale il Tribunale del riesame di Roma - sull'appello cautelare proposto avverso l'ordinanza di applicazione della misura interdittiva del divieto di esercitare qualunque attività imprenditoriale e commerciale nel settore agroalimentare emessa il 31 agosto 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli - ha annullato l'ordinanza appellata in relazione al capo 2) della rubrica, rigettando nel resto l'appello proposto. Nei confronti della ricorrente era stata emessa la misura interdittiva con riferimento ai seguenti reati: 1) associazione per delinquere (art. 416 cod. pen.): poiché, S D'OFFIZI, quale Amministratore Unico nonché socio di maggioranza al 67% della IMPERIAL VINI s.r.I., il fratello A, quale socio al 33 % della medesima compagine societaria, la sorella M con compiti interni di gestione amministrativa e della contabilità della IMPERIAL VINI;
tutti e tre in qualità di capi, promotori ed organizzatori dell'associazione e, inoltre, F D L, quale cantiniere, F R e S R, quali dipendenti collaboratrici dei D'OFFIZI;
A S, quale autista trasportatore dei vini venduti ed immessi nel mercato (questi ultimi tutti in qualità di partecipanti all'associazione con vari ruoli esecutivi e di supporto) si associavano tra loro allo scopo di commettere, per mezzo della "IMPERIAL VINI S.r.l.", società avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso ed al dettaglio di vini, l'importazione ed esportazione di uve, l'imbottigliamento di vini, un numero indeterminato di delitti di frode nell'esercizio del commercio e di contraffazioni di indicazioni geografiche e denominazioni di origine di prodotti agroalimentare: in particolare, vendevano vini generici bianchi e rossi spacciandoli per vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) o per vini a Indicazione Geografica Protetta (IGP), nonché per vini varietali;
ponevano inoltre in essere anche pratiche enologiche vietate consistenti nel miscelare vini di bassa qualità tra loro aggiungendovi sostanze non consentite quali aromi naturali (ad esempio banana, cioccolato, caramello), finalizzati ad intensificarne i colori e ad alterarne i sapori;
altre volte ancora procedevano a ritirare dai clienti vini adulterati (acescenti) che venivano da loro rimescolati con bicarbonato e fatti rifermentare in modo da ridurne il contenuto di acido acetico prima di essere rimessi in commercio. Reato commesso a partire dal 2011 e tuttora permanente;
2) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 515, 517-quater cod. pen., perché, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, nelle rispettive qualità sopra indicate, nella gestione dello stabilimento per la commercializzazione ed imbottigliamento di prodotti vitivinicoli della "IMPERIAL VINI S.r.l." di Gallicano nel Lazio, contraffacevano o comunque alteravano vini con indicazioni geografiche e denominazioni di origine protetta immettendo nel mercato vini comuni rossi e bianchi spacciandoli, in alcuni casi dopo averne aggiunto colori ed aromi proibiti, per vini corrispondenti a vitigni protetti e tutelati, nonché, più in generale, ponendo in vendita vini diversi da quelli per origine e qualità dichiarate (reato commesso dal 2018 e fino a settembre 2020);
3) del delitto p. e p. dagli artt.81 cpv, 110, 349, comma 2, cod. pen.: poiché, in concorso tra loro, con più atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso, violavano, in almeno tre occasioni, i sigilli apposti dal Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della Tutela Qualità e Repressioni Frodi sui silos della IMPERIAL VINI S.r.l. contraddistinti dai numeri 1, 18, 19, 26, 29, affidati in custodia a S D'OFFIZI (reato accertato in date 12 ottobre 2018, 18 marzo 2019 e 4 settembre 2019).

2. Il ricorso, presentato dal difensore di fiducia, è sostenuto da due motivi, come di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.), sul rilievo che il Tribunale ha confermato il fumus del reato di cui all'art. 416 cod. pen. nonostante l'assenza di elementi indicativi per ritenerne la configurabilità, specie se si considera che, quanto alla ricorrente, nessun elemento oggettivo sosteneva la conclusione raggiunta dal Tribunale. Dopo aver svolto un'ampia premessa con la quale è stato riepilogato l'iter del procedimento, la ricorrente afferma che il Tribunale avrebbe omesso di fornire una motivazione congrua e coerente che giustificasse la compartecipazione consapevole alla fattispecie di cui al capo 1), essendosi limitato a sottolineare il presunto contesto criminale nel quale la vicenda si inseriva e, quindi, collocando automaticamente la ricorrente come partecipe, in posizione per altro apicale, nel delitto sub art. 416 cod. pen.;
il tutto con motivazione viziata, perché fondata sul mero sillogismo diretto a ritenere la sovrapponibilità tra struttura societaria lecita e l'associazione per delinquere, nonostante non vi fossero contestazioni specifiche con riferimento alla configurabilità, in diritto, del delitto associativo e malgrado lo stesso Tribunale, nel restituire le quote, avesse motivato, in altro provvedimento, che l'intera azienda non era stata asservita in via totale ed esclusiva alla realizzazione di frodi nel settore vitivinicolo. Sostiene che, leggendo attentamente il testo delle intercettazioni telefoniche richiamate dal Tribunale, non si evince la sussistenza di un quadro indiziario inequivoco in relazione al capo 1) della rubrica.Sottolinea che, dalla lettura dell'ordinanza impugnata, l'apparato argomentativo, giusta, il quale i coindagati sarebbero, senza alcun effettivo e specifico indizio, partecipi al reato associativo, non supera il controllo di adeguatezza motivazionale, avendo il Tribunale del Riesame ritenuto apoditticamente che il quadro indiziario fosse quello descritto dall'accusa senza tuttavia spendere alcuna parola nel descrivere le modalità attraverso le quali ognuno degli indagati sarebbe stato autore di una condotta tale da renderlo partecipe all'asserita associazione. Osserva come non sia stato provato da parte dell'accusa, ne‘ altrimenti motivato da parte del giudice cautelare, il ruolo apicale rivestito dalla ricorrente;
né sia stata provata l'indeterminatezza del programma criminoso che la ricorrente avrebbe promosso, capeggiato e/o organizzato;
mancherebbe, poi, la prova che la ricorrente fosse inserita in una vera e propria organizzazione anche minima/se non ricorrendo a sillogismi e semplici congetture, Lamenta che, nella memoria difensiva, depositata nell'udienza camerale dell'appello cautelare, erano state esposte circostanze che non avrebbero ricevuto adeguata risposta dal Tribunale.
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