Cass. pen., sez. II, sentenza 30/12/2022, n. 49676
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TABOLACCI MAURO n. a Roma il 22/4/1962 avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Roma 1'11/4/2022 -dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. 137/2020;-visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;-udita la relazione del Con. A M D S;-letta la requisitoria del Sost. Proc. Gen., Dott. A C, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione del Gip del locale Tribunale che, in data 21 ottobre 2016, aveva condannato l'imputato per i reati di possesso illecito di carta di pagamento e frode informatica. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del T, Avv. V P, deducendo: 2.1 la violazione di legge in relazione alla omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello all'imputato e al difensore di fiducia nominato con dichiarazione resa al direttore della Casa circondariale di Roma Rebibbia in data 27 settembre 2018, specificamente indirizzata alla seconda sezione penale della Corte di Appello di Roma. Lamenta il difensore che, nonostante la nomina del nuovo difensore, l'avviso di fissazione dell'udienza d'appello veniva notificato ai difensori revocati. Aggiunge, inoltre, che risulta comunque illegittima la notifica all'imputato dell'avviso relativo al giudizio d'appello ai sensi dell'art. 165 cod.proc.pen., risultando cessato lo stato di latitanza del ricorrente;
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