Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2004, n. 8103

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Il rapporto costituitosi per effetto del contratto di somministrazione di acqua potabile, ancorché attinente all'esercizio di un pubblico servizio, ha natura privatistica, e la controversia promossa nei confronti del Comune, dal privato, volta alla declaratoria dell'inadempimento dell'obbligazione di fornitura di acqua potabile, sorta dal contratto di somministrazione, nonché alla conseguente condanna dell'ente locale al risarcimento del danno, è riservata alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia attinente a posizioni aventi natura di diritto soggettivo. Ciò ancorché la controversia sia iniziata successivamente all'entrata in vigore della legge n. 205 del 2000. Infatti, alla regola della generale devoluzione alla giurisdizione esclusiva amministrativa delle controversie in materia di pubblici servizi, introdotta da tale disciplina, sono sottratti i <>, riferibili a tutti quei rapporti la cui fonte regolatrice non è di natura amministrativa (o di tipo concessorio) ma di diritto privato negoziale, indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) del soggetto del rapporto giuridico da esso regolamento scaturito (in applicazione di tale principio, la Corte ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento a una controversia, insorta davanti ad un Giudice di pace, avente ad oggetto l'esatto conteggio delle somme dovute da un privato ad un Comune per l'erogazione del servizio di fornitura di acqua potabile).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2004, n. 8103
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8103
Data del deposito : 28 aprile 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

ЯкGlov ) M 4 7 O 3 : L L N E O Pesante . B C 1 E 9 A 9 E P 1 REPUBBLICA ITALIANA - N I 1 O 08 1 0 3 / 0 4 I 1 D - Z 1 E A 2 C R . I T L S D I 6 G U 3 I E R E LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE G 6 A E Oggetto 4 D . N E . T T T pinadrien. T SEZIONI UNITE CIVILI N S R I E ( A S E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente f.f. R.G.N. 23240/02 Cron..15627 - Presidente di sezione Dott. Vittorio DUVA - Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Rep. Dott. Francesco SABATINI Consigliere- Ud.04/03/04 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Consigliere Dott. TO Michele TRIOLA VIDIRI Consigliere Dott. Guido Dott. EP MARZIALE Consigliere Dott. EP IA BERRUTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI COLLEGIOVE, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA B. BARBIELLINI AMIDEI 44, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CHIATTELLI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente 2004

contro

AN RT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 249 -1- CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO LEONARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 26/02 del Giudice di pace di - ROCCA SINIBALDA, depositata il 15/02/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/04 dal Consigliere Dott. EP IA BERRUTI;
uditi gli avvocati Gennaro LEONE, per delega dell'avvocato Marcello CHIATTELLI, Massimo LEONARDI;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del primo motivo (giurisdizione del giudice ordinario) rinvio per il resto ad una sezione semplice. - -2- Svolgimento del processo Con atto notificato il 16 settembre 2002 il Comune di Collegiove ha proposto ricorso per Cassazione articolato su due motivi avverso la sentenza del giudice di Pace di Rocca Sinibalda n 26 del 2002 che ritenuta infondata l'eccezione di carenza di giurisdizione dell'AGO, aveva accolto al domanda di TO RO dichiarando la invalidità delle fatture n 250 per £ 127.140, e n. 252 per £ 194.070 emesse dal predetto ente per l'utenza di acqua potabile relativa all'anno 2000. Tale sentenza aveva quindi stabilito che la somma dovuta dal RO per la suddetta utenza doveva essere calcolata senza l'aggiunta della voce " nolo del contatore", e mediante l' applicazione della tariffa forfettaria vigente a tutto l'anno 1999, oltre l'imposta Iva. La sentenza impugnata era pervenuta alle sue statuizioni, accertando l'erroneità del conteggio F dell'acqua erogata attesa la presenza di una certa quantità d' nelle tubature e neiaria contatori, la circostanza ulteriore dell'acquisto dei contatori da parte dello stesso utente, che ne la manutenzione, e la aveva anche curato inapplicabilità al rapporto della tariffa approvata con delibera comunale n. 7 del 2000 , per l'appunto EP IA ER est. pag. 1 in considerazione della mancanza di certezza del calcolo dell'effettivo consumo di acqua mediante i contatori. - Al ricorso ha resistito con controricorso TO RO. Motivi della decisione.

1.Con il primo motivo di ricorso il Comune ricorrente lamenta la violazione degli art 5 e 37 cpc in relazione all'art 360 n 1 срс. Ribadisce infatti il difetto di giurisdizione del G.O. essendovi a suo dire la giurisdizione esclusiva del G.A. sia ai sensi del dlgs n 80 del 1998, art 33,e تس sia per avere il Giudice di Pace adottato nei confronti della Pubblica Ammministrazione un potere dispositivo, superando così i limiti interni alla giurisdizione ordinaria.

2. Con il secondo motivo il Comune lamenta la violazione dell'art 132 срс. Sostiene che la motivazione della sentenza del giudice di pace è insufficiente e contraddittoria su punticarente, - decisivi della controversia, quali la valutazione del consumo del RO, l'incidenza dell'aria nelle tubatura sulla funzione del contatore, la rilevanza degli sfiatatoi per la eliminazione dell'aria stessa. EP IA ER est. pag. 2 3.Osserva il collegio che la giurisprudenza ormai stabile di queste Sezioni Unite afferma, per le controversie insorte antecedentemente il

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