Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 08/11/2021, n. 32536
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Testo completo
seguente ORDINANZA C,. l) sul ricorso 18588-2016 proposto da: PORRATI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2157 domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dagli avvocati P E A I, ENRICO BRUGNATELLI, FRANCESCO BRUGNATELLI;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 8283/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/07/2016 R.G.N. 72539/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. R M. Rg 18588/2016
RILEVATO CHE
1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all'istanza di ammissione presentata dal ricorrente, pensionato nel periodo 1998-1999, per il credito preteso in applicazione dell'art. 27 introdotto nello statuto del Fondo dalla riforma del 1999;
2. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all'istanza di ammissione presentata, per il credito preteso, in applicazione dell'art. 27 introdotto nello statuto del Fondo dalla riforma del 1999, applicabile, ad avviso del lavoratore, anche alla fase della liquidazione con diritto di recuperare la riduzione del 25 per cento subita per effetto della rideterminazione dei coefficienti di calcolo della prestazione erogatagli, dopo aver aderito alla riforma del Fondo, all'atto della cessazione del rapporto, con il riscatto dello zainetto maturato;
3. il Tribunale ha ritenuto applicabile l'articolo 27 dello statuto (che prevede l'attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) solo al normale esercizio dell'attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale del 10 dicembre 2004 l'articolo 27 era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) non più alle categorie di pensionati o pensionabili ai quali si rivolgeva l'art. 27 ma esclusivamente ai pensionati andati in pensione all'epoca della riforma, e percettori della relativa rendita, e a quanti erano ancora in attività al 10 dicembre 2004;
4. il Tribunale respingeva, comunque, l'opposizione pur ipotizzando la perdurante vigenza dell'art. 27, per avere l'attuale ricorrente, aderente al nuovo Statuto del Fondo, cessato il rapporto lavorativo dopo il 2000 e richiesto la liquidazione dello zainetto, ottenuta il 30.9.2002, con conseguente irrilevanza di tutte le vicende verificatesi nel periodo successivo per avere la percezione in un'unica soluzione del capitale maturato sul conto individuale sottratto il pensionato a rischi cui, invece, sono rimasti inevitabilmente esposti i pensionati titolari di rendite;
5. avverso tale sentenza ricorre Porrati Pietro, con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Fondo;
CONSIDERATO CHE
6. con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere il tribunale rigettato l'opposizione in base a pretesa abrogazione dell'art. 3 dell'accordo 16 dicembre 1999 tra le fonti istitutive del Fondo, recepito, mediante ratifica , nei contratti individuali nonché dell'art. 27 dello statuto del Fondo (diversa da quella adottata dal fondo all'atto del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, nonché nel corso del giudizio di opposizione;
pretesa non applicabilità dell'art. 27 tuttora vigente in ipotesi di liquidazione del Fondo), essendosi il ricorrente difeso esclusivamente rispetto alla tesi di una diversa interpretazione dell'art. 27 e non della sua abrogazione;
7. con il secondo si deduce violazione degli artt. 17 d.lgs. n.124 del 1993 , 19, comma 2 lett. b) d.lgs.n.252 del 2005, avverso la tesi dell'abrogazione dell'art. 27 ove rigettato il primo motivo, avente carattere assorbente, per
CHIANA
48, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende;
- ricorrenti -
contro
FONDO PENSIONI PER IL PERSONALE DELLA BANCA COMMERCIALE ITALIANA IN LIQUIDAZIONE, in persona del 2021 legale rappresentante pro tempore, elettivamente 2157 domiciliato in ROMA, VIA MARCELLO PRESTINARI, 13, presso lo studio dell'avvocato M P, rappresentato e difeso dagli avvocati P E A I, ENRICO BRUGNATELLI, FRANCESCO BRUGNATELLI;
- controricorrente -
avverso il decreto n. 8283/2016 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 01/07/2016 R.G.N. 72539/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. R M. Rg 18588/2016
RILEVATO CHE
1. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all'istanza di ammissione presentata dal ricorrente, pensionato nel periodo 1998-1999, per il credito preteso in applicazione dell'art. 27 introdotto nello statuto del Fondo dalla riforma del 1999;
2. con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione allo stato passivo del fondo pensioni per il personale BCI in liquidazione, in relazione all'istanza di ammissione presentata, per il credito preteso, in applicazione dell'art. 27 introdotto nello statuto del Fondo dalla riforma del 1999, applicabile, ad avviso del lavoratore, anche alla fase della liquidazione con diritto di recuperare la riduzione del 25 per cento subita per effetto della rideterminazione dei coefficienti di calcolo della prestazione erogatagli, dopo aver aderito alla riforma del Fondo, all'atto della cessazione del rapporto, con il riscatto dello zainetto maturato;
3. il Tribunale ha ritenuto applicabile l'articolo 27 dello statuto (che prevede l'attribuzione a lavoratori con dati requisiti delle plusvalenze nel comparto immobiliare del fondo pensioni BCI) solo al normale esercizio dell'attività del fondo e non anche alla fase finalizzata alla sua cessazione, in quanto con accordo sindacale del 10 dicembre 2004 l'articolo 27 era stato abrogato implicitamente, essendosi deciso di destinare il ricavato della liquidazione dell'intero patrimonio del fondo (e non più delle sole plusvalenze) non più alle categorie di pensionati o pensionabili ai quali si rivolgeva l'art. 27 ma esclusivamente ai pensionati andati in pensione all'epoca della riforma, e percettori della relativa rendita, e a quanti erano ancora in attività al 10 dicembre 2004;
4. il Tribunale respingeva, comunque, l'opposizione pur ipotizzando la perdurante vigenza dell'art. 27, per avere l'attuale ricorrente, aderente al nuovo Statuto del Fondo, cessato il rapporto lavorativo dopo il 2000 e richiesto la liquidazione dello zainetto, ottenuta il 30.9.2002, con conseguente irrilevanza di tutte le vicende verificatesi nel periodo successivo per avere la percezione in un'unica soluzione del capitale maturato sul conto individuale sottratto il pensionato a rischi cui, invece, sono rimasti inevitabilmente esposti i pensionati titolari di rendite;
5. avverso tale sentenza ricorre Porrati Pietro, con quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Fondo;
CONSIDERATO CHE
6. con il primo motivo si deduce violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. per avere il tribunale rigettato l'opposizione in base a pretesa abrogazione dell'art. 3 dell'accordo 16 dicembre 1999 tra le fonti istitutive del Fondo, recepito, mediante ratifica , nei contratti individuali nonché dell'art. 27 dello statuto del Fondo (diversa da quella adottata dal fondo all'atto del rigetto dell'istanza di ammissione al passivo, nonché nel corso del giudizio di opposizione;
pretesa non applicabilità dell'art. 27 tuttora vigente in ipotesi di liquidazione del Fondo), essendosi il ricorrente difeso esclusivamente rispetto alla tesi di una diversa interpretazione dell'art. 27 e non della sua abrogazione;
7. con il secondo si deduce violazione degli artt. 17 d.lgs. n.124 del 1993 , 19, comma 2 lett. b) d.lgs.n.252 del 2005, avverso la tesi dell'abrogazione dell'art. 27 ove rigettato il primo motivo, avente carattere assorbente, per
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