Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2003, n. 11252

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Il nuovo sistema dello sgravio contributivo totale introdotto con l'art. 1, secondo comma, del decreto legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 dello stesso anno, ha sostituito quello regolato dall'art. 59, nono comma, del testo unico approvato con il d.P.R. n. 218 del 1978, essendo stata la nuova disposizione di legge dettata per disciplinare una materia già regolata dalla legge precedente, la cui abrogazione è quindi intervenuta per manifesta incompatibilità, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, e dovendosi escludere, in base al generale criterio ermeneutico di cui all'art. 12 delle stesse preleggi, che il legislatore, nel momento in cui ha dettato una disciplina inerente allo sgravio totale ed in relazione ad una fattispecie che potrebbe, in teoria, essere regolata non solo dalla norma sopravvenuta, ma anche da quella precedente, abbia inteso creare un sistema di "doppio binario", che consentirebbe che l'imprenditore, a suo piacimento, possa scegliere la disciplina a lui più favorevole; pertanto, la proroga generalizzata sino al periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, prevista dal primo comma dell'art. 1 del D.L. n. 71 del 1993, non riguarda lo sgravio totale decennale di cui al citato nono comma dell'art. 59 del d.P.R. n. 218 del 1978.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/07/2003, n. 11252
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11252
Data del deposito : 18 luglio 2003
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D P M - Presidente di Sez.
ff. di Primo Presidente -
Dott. D V - Presidente di Sez. -
Dott. P G - rel. Consigliere -
Dott. P G - Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. V M - Consigliere -
Dott. L M G - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-INPS, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elett.te dom.to in Roma, Via della Frezza n. 17, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli Avv. F C, D P e F F in forza di procura speciale in calce al ricorso.


- ricorrente -


contro
P R, elett.te dom.to in Roma, Via Susa n. 1, presso l'Avv. Ida Di Domenica, rappresentato e difeso dall'Avv. M M in forza di procura speciale in calce al controricorso.

- controricorrente -


per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Pescara n. 183 del 23.11.1998. Sentita nella pubblica udienza del 10.2.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. G P;

Uditi gli Avv. F C per l'INPS e O G, per delega dell'Avv. Marini, per il P;

Udito il P.M., nella persona del Dott. Domenico Iannelli, Avvocato Generale presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 gennaio 1995 Romano P proponeva opposizione avverso il decreto del 22 dicembre 1994 con il quale il Pretore del lavoro di Pescara gli aveva ingiunto di pagare all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) la somma di L. 79.472.379, oltre agli accessori, a titolo di contributi omessi nel periodo dal 1^ gennaio 1992 al 31 marzo 1994, e chiedeva che il decreto fosse revocato.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente deduceva che i contributi pretesi dall'INPS non erano dovuti, essendo applicabile, in relazione ai lavoratori nei cui confronti era stato redatto il verbale ispettivo, lo sgravio decennale previsto dall'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218 in forza della proroga disposta dall'art. 1 d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in l. 20 maggio 1993 n. 151.
Costituitosi in giudizio, l'ente convenuto contestava la fondatezza della pretesa avversaria, di cui chiedeva il rigetto, eccependo che lo sgravio annuale introdotto dall'art. 1 d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in l. 20 maggio 1993 n. 151, aveva sostituito lo sgravio decennale di cui all'art. 59, nono comma, d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218. Con sentenza del 10 febbraio 1998 il Pretore accoglieva l'opposizione.
Questa decisione, impugnata dall'INPS, veniva confermata dal Tribunale di Pescara con sentenza del 23 novembre 1998. Il Tribunale osservava che con l'art. 1, primo comma, del legge n. 71 del 1993, convertito nella legge n. 151 del 1993, era stata
prorogata fino al 31 maggio 1993 l'intera disciplina prevista dall'art. 59 del d.p.r. n. 218 del 1978, ivi compreso, quindi, il beneficio dello sgravio decennale di cui al nono comma del medesimo art. 59, con la conseguente applicabilità di tale beneficio ai lavoratori nuovi assunti a decorrere dal 1 dicembre 1991 risultanti in soprannumero rispetto all'organico aziendale del 30 giugno 1976. A dire del giudice dell'appello, quindi, non poteva essere condivisa la tesi dell'INPS, dal momento che il secondo comma dell'art. 1 del suddetto decreto legge n. 71 del 1993 aveva introdotto un tipo di sgravio del tutto diverso e non sostitutivo di quello in precedenza contemplato, essendo lo stesso relativo alle imprese industriali operanti nei settori indicati nella delibera del CIPE del 1977 ed essendo, inoltre, inerente ai nuovi lavoratori in soprannumero rispetto all'organico del 30 novembre 1991.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'INPS, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso e con successiva memoria il P. Il ricorso è stato assegnato dal Primo Presidente a queste Sezioni Unite per la composizione di un contrasto sorto all'interno della Sezione Lavoro della Corte nell'interpretazione delle disposizioni di legge sopra indicate.
Prima dell'udienza davanti alle Sezioni Unite entrambe le parti hanno depositato una ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo dell'impugnazione l'Istituto ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1, commi primo e secondo, d.l. 22 marzo 1993 n. 71, convertito in l. 20 maggio 1993 n. 151, in relazione all'art. 14 l. 2 maggio 1976 n. 183, oltre a
vizi di motivazione (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e sostiene che lo sgravio annuale previsto dal secondo comma del suddetto art. 1 del decreto legge n. 71 del 1993 ha sostituito quello decennale, previsto dall'art. 14 della legge n. 183 del 1976, il quale non può ritenersi più operativo tranne che per quei lavoratori in forza alle aziende da epoca precedente al 1 dicembre 1991 (per i quali lo sgravio continua ad essere applicato per un decennio dalla data di assunzione). Questa interpretazione, ad avviso del medesimo ricorrente, trova conforto nella relazione che aveva accompagnato, nella Camera dei Deputati, il disegno di legge di conversione del suddetto decreto legge e dalla quale emerge l'intenzione del legislatore di limitare ad un anno lo sgravio decennale contemplato dalla normativa a quel tempo vigente, essendo stato il beneficio consentito solamente alle imprese operanti nei settori indicati dal CIPE e riguardo ai lavoratori neo assunti in eccedenza rispetto alla data del 30 novembre 1991.
Il motivo è fondato.


1. Il sistema degli sgravi contributivi per le imprese industriali ed artigiane "che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 del testo unico approvato con d.p.r. 30 giugno 1967 n. 1523" (relativo alle "leggi sul Mezzogiorno") è stato introdotto
dall'art. 18 d.l. 30 agosto 1968 n. 918, come modificato dalla legge di conversione 25 ottobre 1968 n. 1089, con il quale è stata prevista una riduzione del 10% sui contributi da corrispondere all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con decorrenza dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 agosto 1968 e fino al 31 dicembre 1972 (commi primo e secondo;
v. anche il terzo comma per la ripartizione fra datori di lavoro e lavoratori), ed una ulteriore riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 31 ottobre 1968, per il personale occupato dopo il 30 settembre 1968 in soprannumero rispetto a quello impiegato in tale data (quarto comma).
Queste disposizioni di legge sono state successivamente prorogate e parzialmente modificate (v. il d.l. 5 luglio 1971 n. 429, convertito in l. 4 agosto 1971 n. 589), finché con l'art. 14 l. 2 maggio 1976 n. 183, recante la "disciplina dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno per il quinquennio 1976-80", è stato previsto, per le imprese industriali "operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE", oltre che per "le aziende artigiane e le imprese alberghiere", e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 198 6, uno sgravio totale dei contributi dovuti all'INPS per il personale assunto nel periodo dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980 in aggiunta a quello effettivamente occupato alla data del 30 giugno 1976.
Con l'art. 59 d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218, contenente il testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, tutte le disposizioni di legge sopra indicate sono state raccolte in un unico corpo. In particolare, per quanto qui interessa, nel primo comma di tale articolo è stato recepito l'art. 18, primo comma, del decreto legge n. 918 del 1968, come risultante dalla legge di conversione (e come
poi modificato dall'art. 1, terzo comma, del decreto legge n. 429 del 1971, convertito in legge n. 589 del 1971), nel quinto comma è
stato immesso il quarto comma del medesimo decreto legge n. 918 del 1968, mentre nel nono comma è stata inserita, con alcune modifiche
(è stato soppresso il riferimento alle imprese artigiane e alberghiere), la disposizione contenuta nel suddetto art. 14 della legge n. 183 del 1976.
Pertanto, poiché questo è il dato legislativo che occorre tenere presente per la soluzione che deve essere data alla questione sottoposta all'esame della Corte, appare utile rimarcare che nel primo comma dell'art. 59 è stata inserita la previsione dello sgravio, nella misura del 10% e fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1980, sul complesso dei contributi gravanti sulle imprese aventi dipendenti nei territori del Mezzogiorno (v. i commi successivi con riferimento ad uno sgravio supplementare e aggiuntivo nella ricorrenza delle condizioni previste);
nel nono comma, invece, è stata recepita la disposizione avente per oggetto lo sgravio totale (ed. decennale, come si vedrà fra breve) "fino al periodo di paga in corso al 31 dicembre 1986" e relativa ai nuovi assunti dal 1 luglio 1976 al 31 dicembre 1980 "ad incremento delle unità effettivamente occupato alla data del 30 giugno 1976". Ai fini della decisione, inoltre, e soprattutto allo scopo di stabilire l'ambito del presente giudizio di legittimità, in punto di fatto va pure precisato che il dibattito che si è sviluppato fra le parti nella fase di merito, come risulta dalla sentenza emanata dal giudice dell'appello, ha riguardato la perdurante vigenza o l'avvenuta abrogazione della norma contenuta nel suddetto nono comma dell'art. 59 del d.p.r. n. 218 del 1978, il quale aveva fatto
riferimento, come giova ribadire, alle "aziende industriali operanti nei settori che saranno indicati dal CIPE" e non già anche alle aziende artigiane e alle imprese alberghiere menzionate nell'art. 14 l. 2 maggio 1976 n. 183 (sicché non possono essere presi in
considerazione gli accenni fatti dal controricorrente nei suoi scritti difensivi alle imprese da ultimo indicate).

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